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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 21279/2023

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[OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 04567910825), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 23; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra E14 5HP (UK), 1, [OSCURATO:PERSONA] e sede secondaria in Milano, via della Moscova, n. 18 (P.I.: 04826660153), in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5177/2018 (pubblicata il 27 novembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18391/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso monitorio del 2014, la [OSCURATO:PERSONA] PLC, deducendo di essere cessionaria del contratto di mutuo in data 13 luglio 2009 relativo al finanziamento erogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che prevedeva il rimborso delle somme erogate mediante la cessione del quinto dello stipendio), chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] per azioni il pagamento dell’importo di euro 3.906, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2013 al saldo, sul presupposto della spettanza in suo favore, nella qualità di cessionaria di detto contratto, quali ratei del quinto sulla retribuzione del citato Risicato e che la citata società consortile (quale nuova datrice di lavoro dello stesso Risicato) non le aveva versato, nonostante le fosse stato notificato il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio.

Pronunciando sull’opposizione formulata dalla suddetta società consortile, l’adito Giudice di pace di Milano, sulla scorta dell’adesione della società opposta all’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente (con la quale aveva dedotto la sussistenza della competenza del Giudice di pace di Palermo), con ordinanza del 13 gennaio 2015 dichiarava la competenza del Giudice di pace di Palermo, revocava il decreto ingiuntivo, cancellava la causa dal ruolo ed assegnava alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio di opposizione dinanzi al Giudice ritenuto territorialmente competente.

Riassunto da parte della [OSCURATO:PERSONA] il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Palermo, quest’ultimo, nella costituzione della già opponente società consortile, riteneva fondata la pretesa della società riassumente (e già ricorrente in via monitoria) e, per l’effetto, condannava la società consortile al pagamento, in favore della stessa società Barclays bank, della somma di euro 3.906,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con condanna della soccombente alla rifusione delle spese di lite.

2. Decidendo sull’appello avanzato dalla citata società consortile e nella costituzione della società appellata (che formulava, a sua volta, appello incidentale), il Tribunale di Palermo rigettava tutti i motivi del gravame principale ed accoglieva quello incidentale.

In particolare, il citato Tribunale rilevava l’infondatezza del primo motivo dell’appello principale riguardante la contestazione della ritualità della notificazione dell’atto di riassunzione, poiché la stessa era stata validamente effettuata presso il procuratore costituito della società opposta.

Il giudice di appello riteneva, altresì, privadi fondamento la censura relativa all’asserito difetto di procura con riferimento all’atto di riassunzione, dal momento che la procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo abilitavai procuratori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli la delega a margine dello stesso atto di riassunzione.

Infondato, infine, era anche l’ultimo motivo formulato con l’appello principale sul presupposto che, in applicazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 895/1950, il nuovo datore di lavoro, al quale viene notificata la cessione, deve ritenersi terzo debitore ceduto obbligato alla prosecuzione delle ritenute sulla retribuzione da versare al mutuante, in tal senso – ed in accoglimento dell’appello incidentale –dovendo essere qualificato il rapporto giuridico dedotto in giudizio come quello di un contratto di mutuo contro cessione di quote di stipendio (e non come delegazione di pagamento, secondo quanto rilevato dal primo giudice), da cui la conseguenza che nessuna accettazione della cessione era necessaria da parte della società consortile, la quale, perciò, era stata legittimamente condannata al pagamento delle somme già oggetto del decreto ingiuntivo.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] per azioni.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 50 e 125 c.p.c., poiché, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice di pace originariamente adito con la correlata revoca del decreto ingiuntivo, il giudizio non poteva proseguire nelle forme della riassunzione, ma avrebbe dovuto essere introdotto con un nuovo atto di citazione, da notificarsi alla parte personalmente e non al procuratore della stessa già costituito nella precedente opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., prospettando che, con riguardo alla controversia in questione, la riassunzione di sarebbe dovuta ritenere inammissibile per carenza di potere, dal momento che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, in relazione al cui ricorso era stata rilasciata la procura in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detta procura era venuta a caducarsi e, quindi, i citati legali non avrebbero potuto ritenersi abilitati a nominare l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], conferendogli la delega a margine dell’atto di riassunzione.

3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –l’errata applicazione degli artt. 1269 e segg. c.c., nonché dell’art. 180 del d.P.R. n. 895/1950, sul presupposto che il Risicato aveva operato la cessione del quinto dello stipendio prima ancora di essere assunto da essa società ricorrente, con la conseguente inopponibilità nei suoi confronti del contratto di mutuo con cessione del quinto e la correlata inesistenza di ogni sua obbligazione nei confronti della societàopposta.

4. Appare opportuno, in via preliminare, chiarire che, da un punto di vista processuale, una volta che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace di Milano, a seguito dell’opposizione formulata dalla odierna società ricorrente, con la quale aveva eccepito l’incompetenza territoriale, l’opposta-ingiungente aveva aderito alla suddetta eccezione (ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.p.c.) e, quindi, il citato Giudice di pace aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la conseguente riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

La citata società [OSCURATO:PERSONA] ebbe a procedere alla riassunzione, dinanzi a quest’ultimo Giudice, ai sensi, nel termine e nei modi di cui agli artt. 50 e 125 c.p.c., chiedendo la condanna della odierna ricorrente al pagamento della stessa somma oggetto del decreto ingiuntivo che era stato revocato con l’ordinanza di incompetenza, domanda accolta dal Giudice di pace di Palermo.

Sulla base di tale sviluppo fattuale della vicenda processuale, con il motivo in esame si sostiene inammissibilità della riassunzione così come avvenuta, poiché la domanda, nei modi e termini di cui ai richiamati articoli del codice di rito riproposta, si sarebbe dovuta considerare come attinente ad un nuovo giudizio e non ad una prosecuzione di quello all’esito del quale era stata dichiarata l’incompetenza territoriale (concordata), per effetto della cui pronuncia l’opposto decreto ingiuntivo era stato revocato.

Rileva il collegio che il motivo è infondato dovendosi applicare il principio (recentemente espresso con Cass. n. 41230/2021, ma già, tendenzialmente, rinvenibile in Cass. n. 16744/2009), secondo cui, a seguito della dichiarazione di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con la revoca (o, comunque, caducazione implicita di quest’ultimo) di quest’ultimo, il giudizio è legittimamente riassunto ai sensidell’art. 50 c.p.c. (con atto disciplinato dall’art 125 c.p.c.), ancorché destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario di un giudizio di merito.

Pertanto, la riassunzione avvenuta con la notificazione dell’atto di prosecuzione presso il domicilio eletto nel giudizio inizialmente introdotto dinanzi al giudice competente è da ritenersi legittima.

Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso che ci occupa.

5. Anche la seconda censura della ricorrente non coglie nel segno e deve essere disattesa.

Si osserva, in via generale, che la procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura (cfr. Cass. n. 12171/2017, con cui è stata confermata la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio).

Ciò premesso, si deve ritenere che il motivo in questione è privo di fondamento, poiché – proprio per effetto della persis tente validità del mandato conferito ai difensori nel ricorso per decreto ingiuntivo –gli stessi erano legittimati, in virtù dei poteri loro conferiti con la procura stessa, a nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli il mandato a margine dell’atto di riassunzione per la prosecuzione del giudizio.

Al riguardo si evidenzia come costituisca principio pacifico – nella giurisprudenza di questa Corte - che, qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte (cfr. Cass. n. 1756/2012 e Cass. n. 20432 /2018).

6. Anche il terzo ed ultimo motivo è infondato, dal momento che, dovendosi ravvisare nella vicenda sostanziale venutasi a determinare un contratto di mutuo contro cessione di credito, è evidente che nessuna accettazione della cessione era necessaria (risultando sufficiente la comunicazione da parte della società cessionaria del mutuo alla nuova datrice di lavoro del debitore) da parte dell’appellante (non pertinente è il riferimento a Cass. n. 4465/2011, richiamato dalla ricorrente), la quale, quindi, legittimamente è stata condannata al pagamento della somma già oggetto del ricorso per ingiunzione.

La società consortile, divenuta nuova datrice di lavoro del Risicato, era divenuta terza debitrice ceduta obbligata “ex lege” alla prosecuzione delle ritenute (per 1/5 mensile) sulla retribuzione che avrebbero dovuto essere versate alla mutuante [OSCURATO:PERSONA].

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, senza farsi luogo a provvedere sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 04567910825), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 23; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra E14 5HP (UK), 1, [OSCURATO:PERSONA] e sede secondaria in Milano, via della Moscova, n. 18 (P.I.: 04826660153), in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5177/2018 (pubblicata il 27 novembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18391/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso monitorio del 2014, la [OSCURATO:PERSONA] PLC, deducendo di essere cessionaria del contratto di mutuo in data 13 luglio 2009 relativo al finanziamento erogato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (che prevedeva il rimborso delle somme erogate mediante la cessione del quinto dello stipendio), chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] per azioni il pagamento dell’importo di euro 3.906, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2013 al saldo, sul presupposto della spettanza in suo favore, nella qualità di cessionaria di detto contratto, quali ratei del quinto sulla retribuzione del citato Risicato e che la citata società consortile (quale nuova datrice di lavoro dello stesso Risicato) non le aveva versato, nonostante le fosse stato notificato il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio. Pronunciando sull’opposizione formulata dalla suddetta società consortile, l’adito Giudice di pace di Milano, sulla scorta dell’adesione della società opposta all’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente (con la quale aveva dedotto la sussistenza della competenza del Giudice di pace di Palermo), con ordinanza del 13 gennaio 2015 dichiarava la competenza del Giudice di pace di Palermo, revocava il decreto ingiuntivo, cancellava la causa dal ruolo ed assegnava alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio di opposizione dinanzi al Giudice ritenuto territorialmente competente. Riassunto da parte della [OSCURATO:PERSONA] il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Palermo, quest’ultimo, nella costituzione della già opponente società consortile, riteneva fondata la pretesa della società riassumente (e già ricorrente in via monitoria) e, per l’effetto, condannava la società consortile al pagamento, in favore della stessa società Barclays bank, della somma di euro 3.906,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con condanna della soccombente alla rifusione delle spese di lite. 2. Decidendo sull’appello avanzato dalla citata società consortile e nella costituzione della società appellata (che formulava, a sua volta, appello incidentale), il Tribunale di Palermo rigettava tutti i motivi del gravame principale ed accoglieva quello incidentale. In particolare, il citato Tribunale rilevava l’infondatezza del primo motivo dell’appello principale riguardante la contestazione della ritualità della notificazione dell’atto di riassunzione, poiché la stessa era stata validamente effettuata presso il procuratore costituito della società opposta. Il giudice di appello riteneva, altresì, privadi fondamento la censura relativa all’asserito difetto di procura con riferimento all’atto di riassunzione, dal momento che la procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo abilitavai procuratori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli la delega a margine dello stesso atto di riassunzione. Infondato, infine, era anche l’ultimo motivo formulato con l’appello principale sul presupposto che, in applicazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 895/1950, il nuovo datore di lavoro, al quale viene notificata la cessione, deve ritenersi terzo debitore ceduto obbligato alla prosecuzione delle ritenute sulla retribuzione da versare al mutuante, in tal senso – ed in accoglimento dell’appello incidentale –dovendo essere qualificato il rapporto giuridico dedotto in giudizio come quello di un contratto di mutuo contro cessione di quote di stipendio (e non come delegazione di pagamento, secondo quanto rilevato dal primo giudice), da cui la conseguenza che nessuna accettazione della cessione era necessaria da parte della società consortile, la quale, perciò, era stata legittimamente condannata al pagamento delle somme già oggetto del decreto ingiuntivo. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] per azioni. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 50 e 125 c.p.c., poiché, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice di pace originariamente adito con la correlata revoca del decreto ingiuntivo, il giudizio non poteva proseguire nelle forme della riassunzione, ma avrebbe dovuto essere introdotto con un nuovo atto di citazione, da notificarsi alla parte personalmente e non al procuratore della stessa già costituito nella precedente opposizione a decreto ingiuntivo. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., prospettando che, con riguardo alla controversia in questione, la riassunzione di sarebbe dovuta ritenere inammissibile per carenza di potere, dal momento che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, in relazione al cui ricorso era stata rilasciata la procura in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detta procura era venuta a caducarsi e, quindi, i citati legali non avrebbero potuto ritenersi abilitati a nominare l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], conferendogli la delega a margine dell’atto di riassunzione. 3. Con la terza ed ultima doglianza, la ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –l’errata applicazione degli artt. 1269 e segg. c.c., nonché dell’art. 180 del d.P.R. n. 895/1950, sul presupposto che il Risicato aveva operato la cessione del quinto dello stipendio prima ancora di essere assunto da essa società ricorrente, con la conseguente inopponibilità nei suoi confronti del contratto di mutuo con cessione del quinto e la correlata inesistenza di ogni sua obbligazione nei confronti della societàopposta. 4. Appare opportuno, in via preliminare, chiarire che, da un punto di vista processuale, una volta che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace di Milano, a seguito dell’opposizione formulata dalla odierna società ricorrente, con la quale aveva eccepito l’incompetenza territoriale, l’opposta-ingiungente aveva aderito alla suddetta eccezione (ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.p.c.) e, quindi, il citato Giudice di pace aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando alle parti il termine di 90 giorni per la conseguente riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Palermo, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La citata società [OSCURATO:PERSONA] ebbe a procedere alla riassunzione, dinanzi a quest’ultimo Giudice, ai sensi, nel termine e nei modi di cui agli artt. 50 e 125 c.p.c., chiedendo la condanna della odierna ricorrente al pagamento della stessa somma oggetto del decreto ingiuntivo che era stato revocato con l’ordinanza di incompetenza, domanda accolta dal Giudice di pace di Palermo. Sulla base di tale sviluppo fattuale della vicenda processuale, con il motivo in esame si sostiene inammissibilità della riassunzione così come avvenuta, poiché la domanda, nei modi e termini di cui ai richiamati articoli del codice di rito riproposta, si sarebbe dovuta considerare come attinente ad un nuovo giudizio e non ad una prosecuzione di quello all’esito del quale era stata dichiarata l’incompetenza territoriale (concordata), per effetto della cui pronuncia l’opposto decreto ingiuntivo era stato revocato. Rileva il collegio che il motivo è infondato dovendosi applicare il principio (recentemente espresso con Cass. n. 41230/2021, ma già, tendenzialmente, rinvenibile in Cass. n. 16744/2009), secondo cui, a seguito della dichiarazione di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con la revoca (o, comunque, caducazione implicita di quest’ultimo) di quest’ultimo, il giudizio è legittimamente riassunto ai sensidell’art. 50 c.p.c. (con atto disciplinato dall’art 125 c.p.c.), ancorché destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario di un giudizio di merito. Pertanto, la riassunzione avvenuta con la notificazione dell’atto di prosecuzione presso il domicilio eletto nel giudizio inizialmente introdotto dinanzi al giudice competente è da ritenersi legittima. Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso che ci occupa. 5. Anche la seconda censura della ricorrente non coglie nel segno e deve essere disattesa. Si osserva, in via generale, che la procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura (cfr. Cass. n. 12171/2017, con cui è stata confermata la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio). Ciò premesso, si deve ritenere che il motivo in questione è privo di fondamento, poiché – proprio per effetto della persis tente validità del mandato conferito ai difensori nel ricorso per decreto ingiuntivo –gli stessi erano legittimati, in virtù dei poteri loro conferiti con la procura stessa, a nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA], conferendogli il mandato a margine dell’atto di riassunzione per la prosecuzione del giudizio. Al riguardo si evidenzia come costituisca principio pacifico – nella giurisprudenza di questa Corte - che, qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte (cfr. Cass. n. 1756/2012 e Cass. n. 20432 /2018). 6. Anche il terzo ed ultimo motivo è infondato, dal momento che, dovendosi ravvisare nella vicenda sostanziale venutasi a determinare un contratto di mutuo contro cessione di credito, è evidente che nessuna accettazione della cessione era necessaria (risultando sufficiente la comunicazione da parte della società cessionaria del mutuo alla nuova datrice di lavoro del debitore) da parte dell’appellante (non pertinente è il riferimento a Cass. n. 4465/2011, richiamato dalla ricorrente), la quale, quindi, legittimamente è stata condannata al pagamento della somma già oggetto del ricorso per ingiunzione. La società consortile, divenuta nuova datrice di lavoro del Risicato, era divenuta terza debitrice ceduta obbligata “ex lege” alla prosecuzione delle ritenute (per 1/5 mensile) sulla retribuzione che avrebbero dovuto essere versate alla mutuante [OSCURATO:PERSONA]. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, senza farsi luogo a provvedere sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d
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