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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47165/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 3680 del 20/12/2022 - deo. 2023 (N.R.G. 33064/22); visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Sezione 7 di questa Corte (n. 3680 del 20/12/2022 - dep. 2023) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna in appello per il reato di truffa.

2. In particolare, il condannato denuncia errore materiale e di fatto per la circostanza che l'ordinanza impugnata ha - in ordine al terzo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la condanna in appello - erroneamente ritenuto che "la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta formulata in atto di appello ... e risulta genericamente formulata", mentre nei motivi di appello presentati il 29/09/2021 era stata ritualmente formulata detta richiesta ("affinchè l'ECC.[OSCURATO:PERSONA], voglia, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante acquisizione dei messaggi muti e laddove possibile, mediante escussione del signor [OSCURATO:PERSONA], figlio del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ...").

Ciò - si evidenzia - ha determinato un errore di fatto, dipeso da una vera e propria svista materiale, che ha determinato l'esito del ricorso.

3. Il ricorso - con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione - è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità.

L'impugnata ordinanza ha effettivamente errato nel dichiarare che nell'atto di appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non era stata formulata.

Infatti, dalla sentenza di appello (pag. 5) emerge che Allegretti aveva chiesto in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste "previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del proprietario della struttura".

Peraltro, detta omissione non inficia la correttezza della decisione oggetto del ricorso straordinario.

Invero, in primo luogo la richiesta formulata in sede di gravame risulta del tutto generica così come generico è il motivo di ricorso definito con l'ordinanza impugnata.

Sul punto, infatti, il ricorrente (pag.

VI del ricorso originario) si era limitato a rilevare che "la Corte di appello, esortata al rinnovo dell'istruzione dibattimentale, mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] (figlio del sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'[OSCURATO:PERSONA]), nonostante il quadro probatorio non fosse assolutamente nitido, non ha ritenuta necessaria nemmeno l'escussione del teste indicato e sul punto non ha reso alcuna motivazione".

Invero, «In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01); onere, questo, non assolto dal ricorrente.

Sotto altro profilo, è pacifico che «La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

E si è altresì precisato che «Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 - dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente motivato in merito alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dal titolare della struttura alberghiera Cotugno, con ciò implicitamente ritenendo ultronea la richiesta di esame in appello del di lui figlio, esame in merito al quale il ricorrente non ha neppure evidenziato le ragioni per le quali detto incombente si appalesava come decisivo.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non ritiene invece la Corte di applicare anche la sanzione pecuniaria, atteso che, in considerazione dell'errore, sopra indicato, in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, la proposizione del ricorso oggetto della presente decisione può essere ritenuta esente da profili di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 3680 del 20/12/2022 - deo. 2023 (N.R.G. 33064/22); visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Sezione 7 di questa Corte (n. 3680 del 20/12/2022 - dep. 2023) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna in appello per il reato di truffa. 2. In particolare, il condannato denuncia errore materiale e di fatto per la circostanza che l'ordinanza impugnata ha - in ordine al terzo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la condanna in appello - erroneamente ritenuto che "la richiesta di rinnovazione istruttoria non risulta formulata in atto di appello ... e risulta genericamente formulata", mentre nei motivi di appello presentati il 29/09/2021 era stata ritualmente formulata detta richiesta ("affinchè l'ECC.[OSCURATO:PERSONA], voglia, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante acquisizione dei messaggi muti e laddove possibile, mediante escussione del signor [OSCURATO:PERSONA], figlio del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ..."). Ciò - si evidenzia - ha determinato un errore di fatto, dipeso da una vera e propria svista materiale, che ha determinato l'esito del ricorso. 3. Il ricorso - con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione - è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità. L'impugnata ordinanza ha effettivamente errato nel dichiarare che nell'atto di appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non era stata formulata. Infatti, dalla sentenza di appello (pag. 5) emerge che Allegretti aveva chiesto in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste "previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del sig. [OSCURATO:PERSONA], figlio del proprietario della struttura". Peraltro, detta omissione non inficia la correttezza della decisione oggetto del ricorso straordinario. Invero, in primo luogo la richiesta formulata in sede di gravame risulta del tutto generica così come generico è il motivo di ricorso definito con l'ordinanza impugnata. Sul punto, infatti, il ricorrente (pag. VI del ricorso originario) si era limitato a rilevare che "la Corte di appello, esortata al rinnovo dell'istruzione dibattimentale, mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA] (figlio del sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'[OSCURATO:PERSONA]), nonostante il quadro probatorio non fosse assolutamente nitido, non ha ritenuta necessaria nemmeno l'escussione del teste indicato e sul punto non ha reso alcuna motivazione". Invero, «In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01); onere, questo, non assolto dal ricorrente. Sotto altro profilo, è pacifico che «La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). E si è altresì precisato che «Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 - dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente motivato in merito alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dal titolare della struttura alberghiera Cotugno, con ciò implicitamente ritenendo ultronea la richiesta di esame in appello del di lui figlio, esame in merito al quale il ricorrente non ha neppure evidenziato le ragioni per le quali detto incombente si appalesava come decisivo.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece la Corte di applicare anche la sanzione pecuniaria, atteso che, in considerazione dell'errore, sopra indicato, in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, la proposizione del ricorso oggetto della presente decisione può essere ritenuta esente da profili di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 ottobre
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