CassazionesentenzaSezione UDecisione del 31 dicembre 2024
Cassazione n. 20248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3070/2025 R.G. per regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 9036/2024 , depositata il 31/12/2024 - nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ( ricorrente non costituito in questa fase) e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ( resistente non costituita in questa fase), nonché [OSCURATO:PERSONA] 1 (resistente non costituita in questa fase). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso perla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Napoli, avverso la cartella di pagamento n. 07120210110782769, notificatale il 16 marzo 2023, per il recupero dei crediti a titolo di riscossione ticket per prestazioni sanitarie, relativi all’anno 2013, per una somma complessiva di euro 1.016,25, sostenendone l’illegittimità. La ricorrente deduceva di dover beneficiare dell’esenzione dal pagamento dei tickets sanitari, poiché ella, nell’anno 2012, aveva percepito un reddito pari ad euro 6.283,00, derivante dalla pensione ed equiparabile all’importo annuo previsto per le pensioni minime in quello stesso anno. L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], successore a titolo universale ex legedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), e la A .S.L. - N A 1 C ENTRO, nel costituirsi in giudizio, eccepivano l'inammissibilità del ricorso e la carenza di giurisdizione del giudice adito, nonché l'infondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto. 1.1. -Con sentenza n. 3172/2024, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che il c.d. ticket dovesse essere qualificato come tributo e, di conseguenza, che la richiesta avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della cartella di pagamento, per il recupero di quel tipo di credito, sarebbe spettata al giudice tributario, in virtù di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U. , n. 123/2007 e Cass. n. 10967/2018 , entrambe sui “contributi per il [OSCURATO:PERSONA]”). Il giudice di pace pertanto rimetteva le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. 2. - Riassunta la causa, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, ai sensi dell’art. 59, terzo comma, della legge n. 69/2009, conflitto negativo di giurisdizione, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il ticket sanitario debba essere qualificato come prestazione patrimoniale di natura non tributaria, volta a moderare il costo della finanza pubblica e ad evitare un uso inappropriato dei servizi resi dall’amministrazione sanitaria. Su tale presupposto, la Corte ha sostenuto che la giurisdizione su una controversia avente ad oggetto la prestazione patrimoniale predetta spetti al giudice civile, la cui cognizione si estende alle liti vertenti sulle entrate patrimoniali dello Stato di natura non tributaria. 3. - Il pubblico ministero ha depositato memoria, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] rileva che la specifica questione di giurisdizione posta dal giudice confliggente nonrisulta esser stata in precedenza esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte e involge un tema - quello della qualificazione giuridica del c.d. ticket sanitario in termini di tributo o meno – che presenta particolare rilevanza nomofilattica, così da rendere opportuno sia richiedere all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento , sia dispor n e il rinvio a nuovo perché venga fissata, ai sensi dell’art. 375, primo comma, c.p.c.,la trattazione in udienza pubblica. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in udienzapubblica. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella camera di consigli