CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31282/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie trasmesse in data 9.2.2206 e in data 19.2.2026 dalla parte civile;letta la memoria trasmessa in data 19.2.2026 dalla difesa;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini che, anche richiamando la memoria trasmessa, ha concluso chiedendol'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto noncostituisce reato, con connessa revoca delle statuizioni civili;Uditi i difensori delle parti e specificamente:- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, associandosi alle conclusioni del ProcuratoreGenerale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso conformemente ai motiviformulati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino, in riforma dellasentenza del Tribunale di Verbania emessa in data 6 novembre 2023, appellataai soli fini degli effetti civili, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dellecondotte a lei contestate, condannandola al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, definitivamente liquidandolo in euro 2.500,00, nonché alla rifusionedelle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile nei duegradi di giudizio.In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che le espressioni incriminateerano in sé offensive, ma dovevano riqualificarsi in ingiuria siccome pronunciatealla presenza virtuale della persona offesa per effetto delle notifiche che a questapervenivano in ragione del tag da lei applicato al sito della [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, la Corte di appello ha ritenuto che tanto non era sufficiente agiustificare la riqualificazione operata, poiché la conoscibilità così consentita nonsi era tradotta in conoscenza immediata da parte della [OSCURATO:PERSONA], secondo quantoaccertato. Per il resto, la sentenza impugnata, confermato il carattere offensivodelle espressioni che accostavano la persona offesa alle fazioni terroristiche che,operando in Siria contro il regime governativo, si erano rese protagoniste di criminidi guerra, ha escluso che tali espressioni fossero scriminate dall’esercizio del dirittodi critica.2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso FrancescaTotolo a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motividi seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penaleper violazione dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 21 Cost. e vizio di motivazione ancheper travisamento della prova. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe erratoa non riconoscere la causa di giustificazione dell’esercizio di critica a fronte dellaconsiderazione che: a) i commenti incriminati trovavano spunto in un nucleo difatti che rispettava il criterio di veridicità: la sentenza impugnata non avevaconsiderato come la vicinanza agli oppositori del regime siriano cui i post in rilievofacevano riferimento trovava conferma nelle stesse dichiarazioni della personaoffesa e, comunque, nella documentazione allegata; b) era osservato il limite dicontinenza; c) i contenuti erano di interesse pubblico2.2. Con il secondo motivo prospetta erronea applicazione della leggepenale per violazione degli artt. 51 e 59, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 21Cost. nonché carenza della motivazione. Deduce che: a) l'esimente putativadell'art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una veritàprocessualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole egiustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché taleconvinzione sia fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitrariasupposizione; b) in particolare, a seguito della nomina della [OSCURATO:PERSONA] a Cavalieredell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, nel giugno 2019, si erano registrativari commenti di esponenti politici che accostavano la persona offesa ai ribellisiriani, circostanze che avevano indotto nella ricorrente l’opinione non arbitrariapoi esposta nei post.3. La parte civile ha trasmesso le memorie sopra indicate in cui ha richiestola dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso oltre alla condannadella [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di assistenza della parte civile.4. Il Procuratore generale ha trasmesso memoria con cui ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto noncostituisce reato, con la connessa revoca delle statuizioni civili.5. La difesa ha trasmesso memoria di replica in cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.6. Su richiesta delle parti, il processo è stato discusso in pubblica udienzain cui le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Merita evidenziarsi che, contrariamente a quanto osservato anche dalPubblico ministero, è inammissibile la censura relativa alla carenza del caratterediffamatorio delle espressioni, in quanto sul tema il ricorso è assolutamentegenerico e, comunque, manifestamente infondato.2.2. La sentenza ha correttamente evidenziato come, nei termini giàaccertati dal Tribunale, la sequenza di espressioni avesse il senso complessivo diaccostare la [OSCURATO:PERSONA] alle fazioni che, sul territorio siriano, non solo sicontrapponevano al regime ufficiale, in tal senso potendosi qualificaregenericamente oppositori o persino ribelli, ma che, anche utilizzando armi,avevano commesso crimini e violenze.2.2.1. Su tale tema, concettualmente distinto da quello relativo all’eserciziodel diritto di critica, il motivo di ricorso non contiene specifiche censure, masoltanto generici cenni assolutamente inidonei ai presenti fini. Di rimando, lastessa linea argomentativa formulata dal Pubblico ministero per sostenere ilcarattere non diffamatorio delle espressioni incriminate appare volta a supportarecensure intrinsecamente inammissibili.2.2.2. Per altro verso, la censura su tale piano articolata è, comunque,manifestamente infondata.2.2.2.1. In generale e salvo quanto più specificamente anche di seguitoconsiderato con riguardo al diritto di cronaca e di critica, ciò che rileva ai finispecificamente in rilievo è l’idoneità della espressione ad offendere la reputazionelesivo delle sue qualità morali, intellettuali o professionali. Su tale piano laricorrenza o meno della verità del fatto attribuito nemmeno è di per sé dirimenteai fini del riconoscimento della diffamazione.Ciò, in primo luogo, nel senso che l’attribuzione di un fatto offensivo dellareputazione può integrare diffamazione ove pure il fatto sia vero laddove, inparticolare, facciano difetto interesse della notizia, pertinenza e continenzaespressiva. È stato al riguardo affermato che «poiché nessuno può ergersi agiudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione difatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'eserciziodel diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressioneall'altrui reputazione» (Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 1995. Cfr. anche sez. 5,07/12/2006, dep. 22/01/2007; Sez. 5, 07-10-2014, n. 47973, rv. 261205).Per converso, la falsità del fatto attribuito non integra di per sé diffamazioneposto che non necessariamente si traduce in una offesa alla reputazione personale.E, invero, «l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sé offesa all'altruireputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivodelle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non giàsecondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del grupposociale, secondo il particolare contesto storico» (sez. 5, 07/02/2008, n.10735).2.2.2.2. Secondo la giurisprudenza cui il Collegio intende dare seguito, laCorte di cassazione può, comunque, conoscere e valutare l'offensività della fraseche si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice dilegittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno dellamaterialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasiritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciaresentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, nonmassimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Cass.Pen. Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. V,27/04/2021, n. 25491, non massimata). E, anzi, è stato anche chiarito che taleapproccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a doveressere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica (v. Sez. 5, n.2473/2020; Sez. V, n. 25491/21 citate).2.2.2.3. Entro il quadro così definito, allora, la lettura della sequenza delleespressioni in rilievo assume il significato diffamatorio correttamente riferitoledalla sentenza impugnata. Nei termini già evidenziati dallo stesso Tribunale econfermati dalla Corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] nei propri tweet, anche attraverso latecnica espositiva delle affermazioni apodittiche (“La signora tifa per gli invasori”),dell’accostamento suggestivo e delle domande retoriche insinuanti (“Anche quelgiorno sfoggiava la bandiera dei sedicenti "ribelli moderati?"”; “Quei 300milabambini hanno provato la bontà dei tuoi amici ribelli decisamente non moderati.Solo ora ti accorgi di loro?”; ”riconosci qualcuno tra i miliziani presenti in questefoto?...”), altro non ha fatto che indicare la vicinanza anche ideologica e personaledella [OSCURATO:PERSONA] non a generici gruppi di opposizione al regime ufficiale siriano bensìai gruppi terroristici che si erano resi autori di violenze e crimini, anche neiconfronti di minori.Si mostra, pertanto, corretta la conclusione sul punto articolata dalla Cortedi appello secondo cui «(l)a [OSCURATO:PERSONA] contribuiva così a diffondere tra gli utenti diTwitter un'immagine distorta e denigrante della costituita parte civile,accostandola espressamente a formazioni terroristiche autrici in Siria di crimini eviolenze, senza che tale circostanza corrispondesse minimamente al vero, attesoche in atti non vi è alcuna prova in tal senso (l'onorificenza conferita dal Presidentedella Repubblica alla persona offesa depone invece in senso decisamentecontrario) » (Corte d'Appello di Torino, pagina 7, paragrafo 4.3).Risultando tale il senso oggettivo del complesso delle espressioni, ne èevidente la capacità di recare pregiudizio alla reputazione della persona offesa,secondo i termini di cui si è in generale definita la rilevanza ai sensi dell’art. 595cod. pen.Di talché nemmeno meritano adesione le conclusioni in senso contrarioarticolate dal Pubblico ministero, essenzialmente in ragione di una lettura nonaderente al significato complessivo del testo delle comunicazioni in rilievo.2.2. Il motivo, peraltro, come già evidenziato nella sintesi iniziale, censuraessenzialmente la decisione impugnata laddove non ha considerato come leespressioni incriminate trovassero giustificazione nell’esercizio del diritto di critica,posto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato i criteri di pertinenza, continenza e attinenzaad un nucleo di veridicità dei fatti. In tale porzione, il motivo è infondato.2.3. Il diritto di critica, costituendo una delle forme di manifestazione dellalibertà di pensiero, mentre rinviene fondamento nell’art. 21 Cost., operanell’ordinamento penale mediante la clausola generale posta dall’art. 51 cod. pen.,secondo il profilo che il dritto vivente ha riconosciuto nel bilanciamento coninteressi di pari rango e tutela costituzionale.2.3.1. Costituisce premessa generale che la critica, rinvenendo il suo profiloin una espressione di opinione valutativa, è soggetta al limite della verità (solo)nella misura in cui muova da un fatto su cui la valutazione è esercitata.È stato così osservato che «(i)n tema di diffamazione, ai fini delriconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dallagiurisprudenza della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi divalore" in cui si sostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di unnucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sonosuscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinionemeramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, perdefinizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limitiimmanente della critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento(interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunquetrascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni ancheaspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione» (Sez. 5, n. 7340 del24/01/2019; cfr. anche Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794).2.3.2. È altrimenti acquisito dal diritto vivente che il diritto di critica non ècircoscritto a categorie soggettive predeterminate in ragione della loro attivitàprofessionale, essendo esercitabile anche da soggetti che, in particolare, nonsiano giornalisti in quanto costituisce «l'esternazione di un'opinione relativamentea una condotta ovvero a un'affermazione altrui» e «si inserisce nell'ambito dellalibertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Cartacostituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU» (Sez. 5, 13/06/2025, n.28621).2.3.3. Il diritto di critica, peraltro, a fronte della vasta latitudine dei soggettilegittimati e degli ambiti di esercizio così riconosciuti, rinviene limiti di contenutoe di funzione che valgono a circoscriverne la portata alle manifestazioni di pensieroche, per continenza e pertinenza, si conservino nell’alveo della espressione dicritica che ne fonda la legittimità e non assumano il simulacro del diritto qualepretesto per una aggressione alla persona (Sez. 5, 11/05/2015, n. 31674). Sitratta di principi diffusamente ribaditi negli ambiti medesimi in cui il diritto di criticaè stato riconosciuto.2.3.4. In particolare, il limite della continenza può ritenersi superatosoltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti,trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5,04/02/2020, n. 8447).Si è così ribadito che «(i)n tema di diffamazione, non può trovareapplicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agentetrasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integrantil'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante laevocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttostoche a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta acriticarne l'operato detta scriminante trova applicazione» (Sez. 5, 26/10/2020, n.61. Cfr. Sez. 5, Sentenza, 18/01/2021, n. 8898, rv. 280571-01; Sez. 5,19/01/2023, n. 17813).2.3.5. Con riguardo al caso in esame, assume diretto interesse delineareil rapporto tra il diritto di critica e la veridicità dei fatti che individua il delicatobilanciamento tra la libertà di espressione e tutela della reputazione personale,con interferenza sul piano dei valori di rilevanza costituzionale (art. 21 Cost.) edeuro-convenzionale (art. 10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali).Sul tema la Corte EDU, come è stato osservato, si è, appunto, «occupatadella correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, conuna giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti edichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche inquest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve esseresia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio,versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabileperché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In talsenso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, eticao di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlatocon il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione,indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineataprospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, chedistingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement offacts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione),rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nellaquale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocatíon', sianeutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero erigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valorenegativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertantoingiustificato e diffamatorio » (Sez. 5,n. 10652 del 13-03-2023).Nella prospettiva di bilanciamento indicata, sia sul piano costituzionale chesu quello euro-convenzionale, il diritto di espressione delle opinioni e quello dicritica, seppure preservati da un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata chene determini effetti dissuasivi non necessari, trovano pur sempre limite nellariconoscibilità di un nucleo fattuale veritiero e rigorosamente controllabile chevalga a distinguere una critica da una aggressione gratuita e pregiudiziale.All’interno di tale sistematica, pertanto, è stato riconosciuto che, laddovela critica si sia accompagnata alla esposizione di fatti specifici, «può ricorrerel'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti sianoveri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorchéerroneamente, convinto della loro veridicità» (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del29/04/2014, Rv. 260229 - 01). È necessario che l'elaborazione critica non siaavulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati adaggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 -01).2.3.6. Nel caso di specie, appunto, la ricorrente, a fronte della disponibilitàdi una base fattuale che le consentiva di indicare che la [OSCURATO:PERSONA] era vicina aglioppositori del regime, ha affermato, seppure nei modi obliqui di cui si è dato conto,che la stessa era vicina alle fazioni ribelli terroristiche autrici di crimini. Ha cosìtradito il nucleo fattuale che era posto alla base della sua opinione senza che inciò la sua inferenza sia assistita da elementi logici o fattuali complementari. In altritermini, si verte al cospetto non di critica basata su un fatto controllabile(tantomeno rigorosamente), ma di opinione gratuita che esprime un meropregiudizio offensivo e non oggettivamente giustificato.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La difesa, al riguardo, deduce che la scriminante del diritto di critica,sopra invocata in chiave oggettiva, deve comunque trovare applicazione nella suadeclinazione putativa, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato i tweet in oggetto sullascorta della suggestione di verità dei fatti indotta da una serie di affermazioniavverse alla [OSCURATO:PERSONA] espresse da vari politici e rappresentanti di associazioniinteressate al conflitto siriano all’indomani della notizia della assegnazionedell’onorificenza presidenziale alla medesima persona offesa. Profili, questi, che lasentenza aveva ignorato, incorrendo in un travisamento dei fatti.3.2. La scriminate putativa è applicabile laddove si verta al cospetto dierrore incolpevole.Al riguardo è stato affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampao mediante pubblicazioni di tipo giornalistico on line, ai fini della configurabilitàdella scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, aifini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, laconsultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia",trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa(Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, rv. 277117-01). Ed, anzi, in tema didiffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del dirittodi cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente lanotizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in propositol'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa siacostituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agentesi limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi inun circuito autoreferenziale (Sez. 5 - , n. 45813 del 14/06/2018, Rv. 274123 -01).In generale, il soggetto che, pur non essendo un giornalista, comunicamediante un mezzo di pubblicità notizie pregiudizievoli per l’altrui reputazione, haun dovere di verifica delle fonti che, secondo la logica sopra illustrata, deve esserevolta a distinguere la rappresentazione di fatti obiettivi da giudizi gratuiti. In talsenso non è incolpevole la condotta di colui che si sia limitato ad assumere comefonti mere opinioni altrui non argomentate, tanto più se, come nel caso di specie,autorevolmente contrastate da pubblici riconoscimenti di segno contrario.3.3. Nel caso di specie, pertanto, a giustificare l’errore non è sufficiente chela [OSCURATO:PERSONA] abbia aderito ad opinioni espresse da esponenti politici e del mondoassociativo. D’altro canto, ai contenuti generici delle fonti così indicate, che, perquanto acquisito al giudizio, al più arrivavano ad accostare la [OSCURATO:PERSONA] ai gruppiribelli, la ricorrente ha aggiunto commenti qui qualificanti che individuavano laspecifica vicinanza della persona offesa a gruppi autori di violenze e crimini.4. Il ricorso risulta, pertanto infondato. La ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali. La ricorrente deve essere altresìcondannata alla refusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spesedalla stessa sostenute, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dellespese dalla stessa sostenute, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente