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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1970

Cassazione n. 35537/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in forza dell'accertata c.d.

«recidiva nel biennio».

È stato in particolare accertato che l'imputato, già definitivamente sanzionato in via amministrativa per aver guidato un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida il 12 aprile 2019, è stato colto nuovamente alla guida di un veicolo senza aver conseguito la relativa patente il primo aprile 2020.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato sulle censure di seguito enunciate nei limiti necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In tesi difensiva avrebbero errato i giudici di merito nel ritenere sussistente il contestato reato in quanto il prevenuto, dopo la sanzione amministrativa per guida senza patente, non avrebbe mai smesso di guidare senza patente (perché mai conseguita) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, «privo di dolosa consapevolezza», fino all'accertamento eseguito a distanza di quasi un anno.

Ne conseguirebbe l'unicità della violazione e la conseguente insussistenza della fattispecie contravvenzionale in oggetto, necessitante della recidiva nel biennio.

Quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi difensiva il giudice d'appello avrebbe dovuto ridurre la pena, ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche, e poi sostituirla con i lavori di pubblica utilità, essendo il prevenuto gravato da condanne temporalmente datate e per reati non gravi commessi nel recente passato, con ebnseguente prognosi favorevole circa l'osservanza delle relative prescrizioni.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Manifestamente infondata è la censura che si appunta sull'accertata responsabilità, anche al netto della sua specificità laddove deducente un difetto di consapevolezza in capo al prevenuto.

La doglianza, per come articolata, si fonda difatti proprio sull'avvenuta consumazione del reato contestato, del quale è elemento costitutivo la c.d.

«recidiva nel biennio», a nulla valendo in senso contrario, rispetto all'accertata commissione della contravvenzione, la particolare pervicacia del prevenuto nel porsi contro il codice della strada per aver egli guidato senza patente non solo in occasione dei due accertamenti ma anche durante tutto il periodo tra essi intercorrente (come evidenziato dalla stessa difesa).

3.2. Le restanti doglianze sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità perché in fatto.

Esse sono difatti volte a sostituire a quelle del giudicante le valutazioni del ricorrente circa la sussistenza delle attenuanti generiche, invece escluse in considerazione anche della condotta di vita anteatta di soggetto con plurimi precedenti penali, e in ordine alla prognosi negativa dell'osservanza delle prescrizioni di cui alla pena sostitutiva.

Trattasi di giudizio prognostico fondato anche sulla consumazione di reati dopo plurime concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena e dopo l'intervenuta conversione di una pena pecuniaria per insolvibilità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedanb ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ttembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in forza dell'accertata c.d. «recidiva nel biennio». È stato in particolare accertato che l'imputato, già definitivamente sanzionato in via amministrativa per aver guidato un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida il 12 aprile 2019, è stato colto nuovamente alla guida di un veicolo senza aver conseguito la relativa patente il primo aprile 2020. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato sulle censure di seguito enunciate nei limiti necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In tesi difensiva avrebbero errato i giudici di merito nel ritenere sussistente il contestato reato in quanto il prevenuto, dopo la sanzione amministrativa per guida senza patente, non avrebbe mai smesso di guidare senza patente (perché mai conseguita) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, «privo di dolosa consapevolezza», fino all'accertamento eseguito a distanza di quasi un anno. Ne conseguirebbe l'unicità della violazione e la conseguente insussistenza della fattispecie contravvenzionale in oggetto, necessitante della recidiva nel biennio. Quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi difensiva il giudice d'appello avrebbe dovuto ridurre la pena, ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche, e poi sostituirla con i lavori di pubblica utilità, essendo il prevenuto gravato da condanne temporalmente datate e per reati non gravi commessi nel recente passato, con ebnseguente prognosi favorevole circa l'osservanza delle relative prescrizioni. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Manifestamente infondata è la censura che si appunta sull'accertata responsabilità, anche al netto della sua specificità laddove deducente un difetto di consapevolezza in capo al prevenuto. La doglianza, per come articolata, si fonda difatti proprio sull'avvenuta consumazione del reato contestato, del quale è elemento costitutivo la c.d. «recidiva nel biennio», a nulla valendo in senso contrario, rispetto all'accertata commissione della contravvenzione, la particolare pervicacia del prevenuto nel porsi contro il codice della strada per aver egli guidato senza patente non solo in occasione dei due accertamenti ma anche durante tutto il periodo tra essi intercorrente (come evidenziato dalla stessa difesa). 3.2. Le restanti doglianze sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità perché in fatto. Esse sono difatti volte a sostituire a quelle del giudicante le valutazioni del ricorrente circa la sussistenza delle attenuanti generiche, invece escluse in considerazione anche della condotta di vita anteatta di soggetto con plurimi precedenti penali, e in ordine alla prognosi negativa dell'osservanza delle prescrizioni di cui alla pena sostitutiva. Trattasi di giudizio prognostico fondato anche sulla consumazione di reati dopo plurime concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena e dopo l'intervenuta conversione di una pena pecuniaria per insolvibilità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedanb ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ttembre 2025
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