CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 02258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimenti dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Livorno, costitu to ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame p'oposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],. nella qualità di indagato e di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero in data 8 aprile 2021 e l'ordinanza di convalida adottalQ,dal G.i.p. del Tribunale di Livorno il 22 aprile 201, che avevano disposto il vincolo reale su confezioni di conserva di pomodoro, ipotizzando, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio, [OSCURATO:PERSONA], il delitto di cui agli artt. 110, 515 cod. peri., per avere, nell'esercizio di un'attività commerciale, prodotto e commercializzato conserve di pomodoro falsamente etichettate quale "pomodoro 10C% ita e/o "pomodoro 100% toscano", contenenti in tutto o in parte 3orrodorc concentrato estero e/o comunque realizzato in totale o parziale violazione al compendio normativo di riferimento per la passata di pomodoro e, pertanto, merce per origine, qualità, provenienza diversa da quella dichiarata. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e q...rale legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite del difensore di fiduc a, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Assume il ricorrente de sia il provvedimento di sequestro emesso dal pubblico ministero, sia l'orcinariza di convalida del G.i.p. sarebbero del tutto sforniti di motivazione in relazior e alle finalità in concreto perseguite per l'accertamento dei fatti, motivazione ch€ deve sussistere anche con riguardo alle cose che costituiscono corpo del reato e alle cose pertinenti il reato, come affermato dalla giurisprudenza di egittimità indicata nel ricorso. Aggiunge il difensore che nemmeno dalle note redatte dai Carabinieri, richiamate nei provvedimenti in esame, sono rinvenibili le ragioni indispensabili per l'instaurazione e il mantenimento del vincolo reale. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di omessa mo:ivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Evidenzia il difensore che il Tribunale non avrebbe motivato rispetto all'insussistenza del reato, nei ti:•rmini della necessaria consegna, quale elemento costitutivo indispensabile per la configurabilità del delitto in esame; nella vicenda in questione, infat:i, la -nen:e era in lavorazione o depositata in magazzino, e, quindi, difetta la traddo; a fortiori, ciò vale per i prodotti non ancora etichettati. 3. I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguiti indicati.4. Secondo la prospettazione difensiva, i beni di cui si chiede la restituzione sono di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante. Da ciò deriva l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA]. 5. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titola -e del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare r chiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultai:o t pizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individué-to in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336). Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ri :crrente, in quanto, come anticipato, i beni oggetto di sequestro sono di proprietè della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo rez le, a\i -ebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene. 6. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella c ualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetto terzo e3tra leo e portatore di un interesse meramente civilistico. 7. Occorre richiamare, a tal proposito, la costante affermazione di il;uesta Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. L-6L-29 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'ari:. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civili iente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avend3 solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta e lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati c'a l'art. 100 cod. proc. pen., gli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di seqi, ,estro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, G.T. Autc, Rv. 271722, la quale ha ritenuto non sufficiente la procura speciale ri asciata esplicitamente per il solo riesame). 8. Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, la differenza tra le due figure giuridiche risiede nel fatto che la nornir a del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presenta2ione (art.96 cod. proc. pen.), ma nulla è sancito dalla legge quanto al contenutc; si tratta perciò di semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del rotere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del pro,:esso, fino a revoca o rinuncia (v. SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e per I esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale. La procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., invece, altro non è che un mandato con il quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua Dpera professionale in favore della parte, secondo lo schema negoziale che, appunto, è proprio del mandato, opera che consiste nella rappresentanza nel cornpirr ento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifest:azione di volontà diversa, essa non è estensibile a più gradi del processo, come invece lo è la nomina del difensore, giusto il disposto dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa v ,-)lontà diversa". Non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali al fine di stabil re i reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben può valere anche come procura speciale, ma solo a condizione che essa contenga tutti gli elementi ntecrativi della procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen., cioè il conferinento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta. 9. Nella vicenda in esame, come risulta dalla "Dichiarazione di nomina e conferimento di procura speciale" datata 21 aprile 2021, in atti, risulta che [OSCURATO:PERSONA], "in proprio e quale legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", ha nominato "suo difensore di fiducia e procuratore speciale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] per la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della RepThblica di Livorno dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 8.04.21. Conferisce, altresì nella qualità di amministratore della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il mandato a richiede -e la restituzione di quanto sottoposto a sequestro da parte dei Carabinieri 1:ier la [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Orbene, con l'atto in questione, come espressamente emerge dal ::hiaro dato letterale, la procura speciale è stata conferita al difensore solo in relazione alla presentazione della richiesta di riesame, espressamente e puntualmente indicata, a non anche al ricorso per cassazione avverso il provved merto di rigetto da parte del Tribunale del riesame. Sicché, in applicazione del 'art 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura conferita per il solo giudizio di riesaTe. non si estende anche per coltivare il ricorso per cassazione. 10. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicta in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore de