Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16078/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., consistito nell'essersi introdotto con l'inganno nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926) e nello strappare di mano alla persona offesa la somma di 400 euro; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che sostiene la derubricazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito e qui non rivedibile: non vi è stata alcuna volontaria elargizione da parte della vittima, dato che l'imputato le ha strappato le banconote dalle mani (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., consistito nell'essersi introdotto con l'inganno nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926) e nello strappare di mano alla persona offesa la somma di 400 euro; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che sostiene la derubricazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato alla luce della ricostruzione del fatto svolta dai giudici di merito e qui non rivedibile: non vi è stata alcuna volontaria elargizione da parte della vittima, dato che l'imputato le ha strappato le banconote dalle mani (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2 7
Sentenza Cassazione n. 16078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris