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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14807/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e neha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 24.6.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haprovveduto su una richiesta di riesame dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata applicata la misura degli arrestidomiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen.1.1.

Il Tribunale del riesame premette che il fatto contestato è emerso nelcorso di un'indagine avente ad oggetto l'operatività, nella provincia di ReggioCalabria, della cosca di stampo mafioso facente capo alla famiglia Alvaro, la cuiesistenza è storicamente accertata da numerose sentenze irrevocabili.Nell'ambito di questa indagine, il pubblico ministero ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] e aisuoi coindagati un reato che sarebbe stato commesso in occasione delle elezioniper il rinnovo del Consiglio regionale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare,è stato ipotizzato che un gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], già condannatoper concorso c.d. esterno in associazione mafiosa, avrebbe agito indebitamenteper procacciare voti presso la criminalità organizzata locale in favore di LuciaCaccamo, candidata al consiglio regionale e moglie di [OSCURATO:PERSONA], uomopolitico di lungo corso, anch’egli interessato da precedenti vicende giudiziarie acausa delle quali non aveva potuto personalmente candidarsi.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione accusatoria, avevafatto da intermediario per [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo condannato a vent'anni di reclusione per il reato di associazione distampo mafioso, il quale doveva essere sottoposto nel corso del giudizio d'appelloa una perizia medico-legale di ufficio per verificare la compatibilità delle suecondizioni di salute con il regime detentivo, essendo egli in quel momentosottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.giudice, al fine di ottenere un accertamento peritale favorevole.

Nel corsodell'attività di intercettazione, emergeva – per quanto ricostruito nella fase delleindagini – che [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse per contattare il professionista e coinvolgesseanche [OSCURATO:PERSONA], peraltro incontrandolo alla presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA].

L'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il perito depositava il suo elaborato, checonfermava la necessità che [OSCURATO:PERSONA] rimanesse detenuto presso una strutturasanitaria anziché in carcere.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto riesame, rilevando la insussistenza sia dellagravità indiziaria che delle esigenze cautelari.1.2.1.

Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenutoche non sussistano dubbi in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano attivati perfar ottenere ad [OSCURATO:PERSONA] una perizia di incompatibilità delle sue condizionidi salute con il carcere, con l'obiettivo di ottenere in cambio un “pacchetto” dipreferenze elettorali in favore di [OSCURATO:PERSONA].Tale prospettazione è stata confermata da numerose intercettazionitelefoniche, dalle quali emerge chiaramente – secondo i giudici del riesame – cheGiglio sia stato contattato per avvicinare il perito in cambio di una contropartita intermini di beneficio elettorale per la candidata [OSCURATO:PERSONA].La difesa ha eccepito che non fosse provato l'elemento della promessa diutilità, perché in una di queste intercettazioni [OSCURATO:PERSONA] proponeva a [OSCURATO:PERSONA] di chiedereagli [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro in cambio dell'aiuto fornito, eventualità cheGiglio rifiutava seccamente: questo dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non condividessedall'inizio la illecita promessa di supporto elettorale.

Ma secondo il Tribunale questodato è ampiamente superato dalle restanti risultanze investigative, fra le quali sicitano una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le conversazioni del30.1.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, i giudici del riesame ritengono che non debba essere provato che lacosca avesse poi esercitato il suo potere intimidatorio mafioso, in quanto ilsoggetto a favore del quale era stata procurata l'utilità, [OSCURATO:PERSONA], era eglistesso partecipe dell'associazione mafiosa, e osservano che comunque erano statigli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a intendere che tramite quel favore si sarebbero assicuratiil sostegno della intera consorteria.

Infine, su questo aspetto il Tribunale ritieneirrilevante, ai fini della gravità indiziaria, il fatto che l'apporto concreto allaCaccamo venne giudicato deludente da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la consumazione delreato si verifica al momento dell'elargizione della promessa e che è del tuttoininfluente l'attività materiale della ricerca del consenso elettorale, la quale puòanche mancare.

Né è rilevante il fatto che il patto era stato concluso dal fratello diAntonio [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato di detenzione domiciliare di quest’ultimoe della sua impossibilità di comunicare con terzi.1.2.2.

Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame ritengonosussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, tenuto contodel ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA] nel raggiungimento dell'accordo delittuoso, siaper aver messo in contatto i protagonisti dell’accordo stesso, sia per averpartecipato a diverse riunioni con loro.

Si tratta di condotte che denotanoun'elevata attitudine a delinquere, comprovata anche dalla vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] aicontesti di ‘ndrangheta della provincia di [OSCURATO:PERSONA], che testimoniano, ancheintranei alla criminalità organizzata.Per quanto riguarda la scelta della misura, il Tribunale ritiene di condividerela decisione del G.i.p., e ciò per la inidoneità di eventuali misure non custodiali apreservare dal pericolo di recidiva, in quanto consentirebbero all'indagato unaelevata libertà di movimento e di comunicazione.

Quanto, infine, al tempotrascorso dai fatti, i giudici del riesame ritengono che si tratti di un argomentorecessivo rispetto alle ragioni indicate in relazione al pericolo di recidiva.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Gregorio2.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. e manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.L'art. 416-ter cod. pen. non punisce un generico accordo elettorale con unsoggetto appartenente ad associazione mafiosa, ma un patto specifico in cui lapromessa di procurare voti è qualificata dalla modalità mafiosa.

L'offensività delfatto risiede nell'accettazione da parte del politico di un'offerta di voti da ottenersicon la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e omertà che ne deriva.Ciò premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata – secondo il ricorrente– è doppiamente viziata.In primo luogo, il Tribunale, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, procedecon una non legittima inversione dell'onere probatorio, affermando che non ènecessario provare che la cosca abbia agito mediante l'esercizio del proprio potereintimidatorio mafioso, in ragione del fatto che il soggetto a cui era stata promessal'utilità è egli stesso partecipe dell'associazione.

In questo modo, però, l’ordinanzaconfonde lo status del promittente con l'oggetto della promessa.

La norma, invece,richiede che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti con metodomafioso e il fatto che il promittente sia un mafioso non esime, però, dal provareche l'accordo prevedesse specificamente l'impiego del metodo mafioso.

Alcontrario, non si indica nel provvedimento alcun elemento da cui emerga che lapromessa fosse quella di attivare la forza intimidatrice della cosca.Di conseguenza, il Tribunale ha degradato la fattispecie a un reato di merosospetto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui non èsufficiente la mera qualità di associato mafioso in capo al soggetto che promette ivoti, ma è necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento diconsensi da ottenersi con le modalità previste dall'art. 416-ter cod. pen.In secondo luogo, l’ordinanza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ignorae travisa elementi di prova di segno contrario rispetto alla prova che l'intermediarioscambio con metodo mafioso.In particolare, dalla conversazione del 19.12.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeche il primo non era a conoscenza della natura politico-mafiosa dell'accordo eriteneva che l'operazione fosse un illecito di natura puramente corruttiva,comportante la corresponsione di denaro in cambio di un favore.Questo elemento è stato liquidato dall'ordinanza come un dato superato dalresto delle risultanze investigative, con una formula apodittica cui non è seguital'indicazione di quali fossero tali risultanze di segno contrario.

In sostanza, ilTribunale ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA], violando il principio dipersonalità della responsabilità penale più volte affermato dalla Corte dicassazione, secondo cui la responsabilità a titolo di dolo dell'intermediario richiedela prova della sua piena consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi dellafattispecie, compresa la modalità mafiosa con cui i voti debbono essere procacciati.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., il vizio del provvedimento impugnato, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen., circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la sceltadella misura.Il Tribunale fonda il pericolo di recidiva sulla elevata attitudine a delinquere di2019-gennaio 2020, mentre la misura cautelare è stata applicata nel gennaio del2025.

I giudici superano il notevole lasso temporale trascorso come un argomentodi portata recessiva, ma senza alcuna analisi specifica del comportamento tenutoda [OSCURATO:PERSONA] in questo periodo intermedio.L'ordinanza rigetta anche la possibilità di applicare misure meno afflittive conuna mera clausola di stile, che richiama la inidoneità di tutte le misure noncustodiali a preservare dal pericolo di recidiva, “a causa dell'elevata libertà dimovimento e di comunicazione con terzi che queste permetterebbero all'indagato”.Questa motivazione apparente si traduce in una violazione del principio del“minore sacrificio necessario”, che contravviene all'obbligo di motivazione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1.

In relazione al primo motivo, deve osservarsi, quanto al profilodell’elemento oggettivo, che la promessa di procurare voti mediante l’utilizzo dellemodalità mafiose è solo una delle ipotesi punite dall’art. 416-ter cod. pen.Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente, invece, anche solo lapromessa di procurare voti “da parte di soggetti appartenenti ad associazionemafiosa”, che la norma prevede in alternativa alla promessa di procurare voti“mediante le modalità di cui terzo comma dell’articolo 416-bis”.Del tutto coerentemente, pertanto, ne è stato fatto discendere che, ai finidella configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testosuccessivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non ènecessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove ilprocacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche quando l'agenteoperi "uti singulus" (Sez. 6, n. 43186 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sorbello, Rv. 287271 - 01).A tal proposito, è stato condivisibilmente considerato che la legge n. 43 del2019 ha profondamente modificato la fattispecie incriminatrice dell'art. 416-tercod. pen., nella cui precedente versione era richiesto che il procacciamento di votiavvenisse «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis».La nuova formulazione ha esteso il novero delle condotte penalmente rilevantidalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi taleoperazione compia o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato.Di guisa che si può, a ragion veduta, affermare che l’interpolazione del testodella norma mediante l’aggiunta del riferimento ai soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'art. 416-bis, cod. pen.

«se non funzionale all'ampliamentodell'area di penale rilevanza, sarebbe stata del tutto inutile» e che l’opzioneesegetica per un ampliamento delle condotte di rilevanza penale «non solo siconiuga senza forzature con la maggiore ampiezza semantica del nuovo testonormativo, ma, anche in chiave assiologica, risulta coerente con la natura di reatodi pericolo della fattispecie incriminatrice in esame, rendendola maggiormenteidonea ad impedire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intraneia sodalizi mafiosi, nella ragionevole probabilità che costoro, se sollecitati odassecondati a farlo, svolgano l'attività di orientamento del voto con le modalitàcomportamentali tipiche del loro status, derivando essenzialmente da quest'ultimola loro capacità di condizionamento dell'altrui volontà» (Sez. 6, n. 43186dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], già citata, in motivazione).Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza delprecedente testo dell’art. 416-ter cod. pen. aveva affermato che, laddove ilreclutatore di consensi elettorali sia persona intranea ad una consorteria di tipomafioso, il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità dicui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecitapattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 3/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738 - 01).Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale del riesame si è correttamenteStefano era stato condannato a venti anni di reclusione quale dirigentedell’associazione di stampo mafioso denominata Aquino-Coluccio.2.

Quanto, poi, al profilo dell’elemento soggettivo del reato, di cui pure dubitail primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata dà atto che [OSCURATO:PERSONA] abbia incontratoVincenzo [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quale fosse stato l’oggetto di questo incontro, risulta da una conversazioneintercettata il 13.1.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corsodella quale il primo riferisce espressamente al secondo che a [OSCURATO:PERSONA],presente [OSCURATO:PERSONA], erano stati richiesti voti, non soldi.Il Tribunale dà altresì atto che successivamente [OSCURATO:PERSONA] abbia incontrato ancheda solo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 13.11.2019, allo scopo di mostrarglil‘incartamento relativo alle operazioni medico-legali riguardanti [OSCURATO:PERSONA] ericevendo da [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni circa il fatto che costui si stava impegnando peravvicinare il perito.A fronte di questi elementi, la difesa cita una conversazione del 19.12.2019tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal cui contenuto emergerebbe che il ricorrente nonera consapevole dell’accordo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] circa lo scambio tra ladisponibilità ad intervenire per “aggiustare” la perizia e la promessa di voti daparte dell’associazione.Tale rilievo, per vero, va esaminato alla luce del principio secondo cui, inmateria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 2000, Cannavò, Rv. 216269 - 01).In questa prospettiva, deve comunque evidenziarsi che, per come ne èriportato il tenore testuale nell’ordinanza impugnata, la conversazione del19.12.2019 non basta affatto da sola ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevoleche l’accordo prevedeva la promessa di voti in favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, parlano, non di voti, ma del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] nondebba essere richiesto denaro come contropartita dell’intervento che avrebbecondizionato l’esito dell’accertamento peritale.La conversazione si verifica dopo che l’elaborato peritale è stato già depositatoin data 11.12.2019 e, pertanto, dopo che una delle due prestazioni integranti loscambio è stata adempiuta.Giacché non è pensabile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano promesso un interventosul perito senza chiedere una contropartita, se ne può logicamente inferire chel’accordo comprendente la promessa di voti da parte degli [OSCURATO:PERSONA] fosse giàprecedentemente intervenuto.Tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], rifiutando la proposta di avanzare una richiesta didenaro, non incarica al contempo [OSCURATO:PERSONA] di riferire agli [OSCURATO:PERSONA] di procacciargli votianziché soldi: segno del fatto che, evidentemente, la richiesta di sostegnoelettorale era stata già formulata nell’incontro a cui aveva presenziato lo stessocolui che aveva fatto, sin dall’inizio, da intermediario tra le parti.Dunque, la ricostruzione dei fatti ragionevolmente prospettabile alla luce delcompendio indiziario non solo non consente di escludere, ma piuttosto autorizza,allo stato, a ritenere che l’ipotesi di chiedere denaro agli [OSCURATO:PERSONA] si affiancasse aquella di chiedere i voti e non costituisse un’alternativa esclusiva.Deve tenersi conto, allora, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorsoper vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc.

Tiana,Rv. 255460 – 01; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata illustra in modo congruo i motivi percui ritiene che sia assistita da gravità indiziaria l’ipotesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelreato ipotizzato.Di contro, il ricorso si risolve, di fatto, nella proposta di una valutazionealternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata, e ciò sulla basedel contenuto di una sola intercettazione, a cui si attribuisce un significato tale dasmentire, nella prospettazione del ricorrente, la convergenza degli altri elementivalutati dai giudici del riesame verso l’affermazione del coinvolgimento di Fotianell’accordo politico elettorale mafioso.Ma il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione dei fatti,né l’apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza deglielementi indiziari, ove tale apprezzamento sia stato espresso con motivazioneadeguata.Qui, rileva, in senso contrario al ricorso, che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata – conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sopracitata – dia congruamente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain modo rispondente ai canoni della logica e ai principi che devono governarel'apprezzamento degli elementi indiziari disponibili.Il primo motivo, pertanto, deve essere complessivamente disatteso.3.

Quanto al secondo motivo relativo alle esigenze cautelari, deve premettersiche in materia opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sonorilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi diesistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e nonsul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 –01).

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnatoe non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delleesigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Ciò premesso, le doglianze difensive, in proposito, si fondano principalmentesul fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto del decorso del tempo, in quantoi fatti contestati risalgono ad un periodo compreso tra la fine del 2019 e l’inizio del2020, di guisa che il pericolo di reiterazione dei reati difetterebbe dei requisiti dellaA tal riguardo, va innanzitutto osservato che, rispondendo [OSCURATO:PERSONA] di un reato diquelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art.274 cod. proc. pen.

Ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente,salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n.29237, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Licandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 5, n. 4950 del 7/12/2021,dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali,Rv. 282004 – 01).Ciò nondimeno, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essereespressamente considerato dal giudice come uno degli "elementi dai quali risultiche non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37345 del 9/7/2025, C., Rv. 288276 – 01; Sez. 6 n.21809 del 4/6/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020,dep. 2021, P., Rv. 280983 – 01).In questa prospettiva, è da ritenersi che il Tribunale del riesame abbiaadeguatamente richiamato le modalità del fatto, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] hanon a caso fatto da intermediario tra due parti mafiose, e le abituali frequentazionidell’indagato, operando un espresso riferimento a quella parte dell’ordinanzagenetica in cui veniva riportata una vicenda da cui emergeva lo strettocollegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Alvaro.Si tratta di elementi che autorizzano la conclusione secondo cui la presunzionedi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può considerarsi elisa, né anchesolo affievolita, dal decorso di un periodo di tempo, che peraltro nemmeno puòessere considerato ex se considerevole e che è comunque da valutare alla luce delfatto che per l’indagato la valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, in ragione del suo significativo legame con esponenti di vertice o dispicco di associazioni di stampo mafioso (oltre che delle modalità realizzative dellecondotte contestate), è sfavorevole.La adeguatezza della motivazione è vieppiù suscettibile di convalida in questasede, se si considera che il ricorso stesso, oltre a segnalare nuovamente il decorsodel tempo (di per sé non dirimente), non deduce specifici elementi idonei adimostrare l'insussistenza di esigenze cautelariÈ infondata, inoltre, anche la doglianza relativa al vizio di motivazioneapparente in relazione all’eventuale applicazione di misure cautelari di tipo noncustodiale.La motivazione sulla necessità di una misura non meno afflittiva degli arrestidomiciliari è presente nell’ordinanza impugnata ed è congrua.Infatti, il Tribunale ha appropriatamente fatto riferimento alla esigenza dilimitare la libertà di circolazione dell’indagato e di evitare che mantenga rapporticon terzi.Si tratta di una valutazione del tutto ragionevole, a maggior ragione se sitiene conto delle peculiari connotazioni del contesto associativo in cui sarebbematurato il fatto in contestazione, che, per i suoi requisiti strutturali di tendenzialestabilità, rende plausibile che i soggetti ad esso contigui si mantengano in contattoin vista della commissione di ulteriori delitti.Il ricorso, di contro, non prospetta alcun elemento concreto che sia idoneo adeterminare una attenuazione del giudizio di pericolosità dell’indagato e, quindi, agiustificare la scelta di una misura meno afflittiva di tipo non custodiale.Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.4.

Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e neha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 24.6.2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haprovveduto su una richiesta di riesame dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata applicata la misura degli arrestidomiciliari a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen.1.1. Il Tribunale del riesame premette che il fatto contestato è emerso nelcorso di un'indagine avente ad oggetto l'operatività, nella provincia di ReggioCalabria, della cosca di stampo mafioso facente capo alla famiglia Alvaro, la cuiesistenza è storicamente accertata da numerose sentenze irrevocabili.Nell'ambito di questa indagine, il pubblico ministero ha contestato a [OSCURATO:PERSONA] e aisuoi coindagati un reato che sarebbe stato commesso in occasione delle elezioniper il rinnovo del Consiglio regionale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare,è stato ipotizzato che un gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], già condannatoper concorso c.d. esterno in associazione mafiosa, avrebbe agito indebitamenteper procacciare voti presso la criminalità organizzata locale in favore di LuciaCaccamo, candidata al consiglio regionale e moglie di [OSCURATO:PERSONA], uomopolitico di lungo corso, anch’egli interessato da precedenti vicende giudiziarie acausa delle quali non aveva potuto personalmente candidarsi.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazione accusatoria, avevafatto da intermediario per [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo condannato a vent'anni di reclusione per il reato di associazione distampo mafioso, il quale doveva essere sottoposto nel corso del giudizio d'appelloa una perizia medico-legale di ufficio per verificare la compatibilità delle suecondizioni di salute con il regime detentivo, essendo egli in quel momentosottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.giudice, al fine di ottenere un accertamento peritale favorevole. Nel corsodell'attività di intercettazione, emergeva – per quanto ricostruito nella fase delleindagini – che [OSCURATO:PERSONA] si adoperasse per contattare il professionista e coinvolgesseanche [OSCURATO:PERSONA], peraltro incontrandolo alla presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il perito depositava il suo elaborato, checonfermava la necessità che [OSCURATO:PERSONA] rimanesse detenuto presso una strutturasanitaria anziché in carcere.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto riesame, rilevando la insussistenza sia dellagravità indiziaria che delle esigenze cautelari.1.2.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenutoche non sussistano dubbi in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano attivati perfar ottenere ad [OSCURATO:PERSONA] una perizia di incompatibilità delle sue condizionidi salute con il carcere, con l'obiettivo di ottenere in cambio un “pacchetto” dipreferenze elettorali in favore di [OSCURATO:PERSONA].Tale prospettazione è stata confermata da numerose intercettazionitelefoniche, dalle quali emerge chiaramente – secondo i giudici del riesame – cheGiglio sia stato contattato per avvicinare il perito in cambio di una contropartita intermini di beneficio elettorale per la candidata [OSCURATO:PERSONA].La difesa ha eccepito che non fosse provato l'elemento della promessa diutilità, perché in una di queste intercettazioni [OSCURATO:PERSONA] proponeva a [OSCURATO:PERSONA] di chiedereagli [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro in cambio dell'aiuto fornito, eventualità cheGiglio rifiutava seccamente: questo dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non condividessedall'inizio la illecita promessa di supporto elettorale. Ma secondo il Tribunale questodato è ampiamente superato dalle restanti risultanze investigative, fra le quali sicitano una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e le conversazioni del30.1.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, i giudici del riesame ritengono che non debba essere provato che lacosca avesse poi esercitato il suo potere intimidatorio mafioso, in quanto ilsoggetto a favore del quale era stata procurata l'utilità, [OSCURATO:PERSONA], era eglistesso partecipe dell'associazione mafiosa, e osservano che comunque erano statigli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a intendere che tramite quel favore si sarebbero assicuratiil sostegno della intera consorteria. Infine, su questo aspetto il Tribunale ritieneirrilevante, ai fini della gravità indiziaria, il fatto che l'apporto concreto allaCaccamo venne giudicato deludente da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la consumazione delreato si verifica al momento dell'elargizione della promessa e che è del tuttoininfluente l'attività materiale della ricerca del consenso elettorale, la quale puòanche mancare. Né è rilevante il fatto che il patto era stato concluso dal fratello diAntonio [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato di detenzione domiciliare di quest’ultimoe della sua impossibilità di comunicare con terzi.1.2.2. Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame ritengonosussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, tenuto contodel ruolo di primo piano di [OSCURATO:PERSONA] nel raggiungimento dell'accordo delittuoso, siaper aver messo in contatto i protagonisti dell’accordo stesso, sia per averpartecipato a diverse riunioni con loro. Si tratta di condotte che denotanoun'elevata attitudine a delinquere, comprovata anche dalla vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] aicontesti di ‘ndrangheta della provincia di [OSCURATO:PERSONA], che testimoniano, ancheintranei alla criminalità organizzata.Per quanto riguarda la scelta della misura, il Tribunale ritiene di condividerela decisione del G.i.p., e ciò per la inidoneità di eventuali misure non custodiali apreservare dal pericolo di recidiva, in quanto consentirebbero all'indagato unaelevata libertà di movimento e di comunicazione. Quanto, infine, al tempotrascorso dai fatti, i giudici del riesame ritengono che si tratti di un argomentorecessivo rispetto alle ragioni indicate in relazione al pericolo di recidiva.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Gregorio2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. e manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.L'art. 416-ter cod. pen. non punisce un generico accordo elettorale con unsoggetto appartenente ad associazione mafiosa, ma un patto specifico in cui lapromessa di procurare voti è qualificata dalla modalità mafiosa. L'offensività delfatto risiede nell'accettazione da parte del politico di un'offerta di voti da ottenersicon la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione diassoggettamento e omertà che ne deriva.Ciò premesso, la motivazione dell'ordinanza impugnata – secondo il ricorrente– è doppiamente viziata.In primo luogo, il Tribunale, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, procedecon una non legittima inversione dell'onere probatorio, affermando che non ènecessario provare che la cosca abbia agito mediante l'esercizio del proprio potereintimidatorio mafioso, in ragione del fatto che il soggetto a cui era stata promessal'utilità è egli stesso partecipe dell'associazione. In questo modo, però, l’ordinanzaconfonde lo status del promittente con l'oggetto della promessa. La norma, invece,richiede che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti con metodomafioso e il fatto che il promittente sia un mafioso non esime, però, dal provareche l'accordo prevedesse specificamente l'impiego del metodo mafioso. Alcontrario, non si indica nel provvedimento alcun elemento da cui emerga che lapromessa fosse quella di attivare la forza intimidatrice della cosca.Di conseguenza, il Tribunale ha degradato la fattispecie a un reato di merosospetto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui non èsufficiente la mera qualità di associato mafioso in capo al soggetto che promette ivoti, ma è necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento diconsensi da ottenersi con le modalità previste dall'art. 416-ter cod. pen.In secondo luogo, l’ordinanza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ignorae travisa elementi di prova di segno contrario rispetto alla prova che l'intermediarioscambio con metodo mafioso.In particolare, dalla conversazione del 19.12.2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeche il primo non era a conoscenza della natura politico-mafiosa dell'accordo eriteneva che l'operazione fosse un illecito di natura puramente corruttiva,comportante la corresponsione di denaro in cambio di un favore.Questo elemento è stato liquidato dall'ordinanza come un dato superato dalresto delle risultanze investigative, con una formula apodittica cui non è seguital'indicazione di quali fossero tali risultanze di segno contrario. In sostanza, ilTribunale ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il dolo specifico di [OSCURATO:PERSONA], violando il principio dipersonalità della responsabilità penale più volte affermato dalla Corte dicassazione, secondo cui la responsabilità a titolo di dolo dell'intermediario richiedela prova della sua piena consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi dellafattispecie, compresa la modalità mafiosa con cui i voti debbono essere procacciati.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., il vizio del provvedimento impugnato, in relazione agli artt.274 e 275 cod. proc. pen., circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la sceltadella misura.Il Tribunale fonda il pericolo di recidiva sulla elevata attitudine a delinquere di2019-gennaio 2020, mentre la misura cautelare è stata applicata nel gennaio del2025. I giudici superano il notevole lasso temporale trascorso come un argomentodi portata recessiva, ma senza alcuna analisi specifica del comportamento tenutoda [OSCURATO:PERSONA] in questo periodo intermedio.L'ordinanza rigetta anche la possibilità di applicare misure meno afflittive conuna mera clausola di stile, che richiama la inidoneità di tutte le misure noncustodiali a preservare dal pericolo di recidiva, “a causa dell'elevata libertà dimovimento e di comunicazione con terzi che queste permetterebbero all'indagato”.Questa motivazione apparente si traduce in una violazione del principio del“minore sacrificio necessario”, che contravviene all'obbligo di motivazione di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. In relazione al primo motivo, deve osservarsi, quanto al profilodell’elemento oggettivo, che la promessa di procurare voti mediante l’utilizzo dellemodalità mafiose è solo una delle ipotesi punite dall’art. 416-ter cod. pen.Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente, invece, anche solo lapromessa di procurare voti “da parte di soggetti appartenenti ad associazionemafiosa”, che la norma prevede in alternativa alla promessa di procurare voti“mediante le modalità di cui terzo comma dell’articolo 416-bis”.Del tutto coerentemente, pertanto, ne è stato fatto discendere che, ai finidella configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testosuccessivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non ènecessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove ilprocacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche quando l'agenteoperi "uti singulus" (Sez. 6, n. 43186 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sorbello, Rv. 287271 - 01).A tal proposito, è stato condivisibilmente considerato che la legge n. 43 del2019 ha profondamente modificato la fattispecie incriminatrice dell'art. 416-tercod. pen., nella cui precedente versione era richiesto che il procacciamento di votiavvenisse «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis».La nuova formulazione ha esteso il novero delle condotte penalmente rilevantidalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi taleoperazione compia o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato.Di guisa che si può, a ragion veduta, affermare che l’interpolazione del testodella norma mediante l’aggiunta del riferimento ai soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'art. 416-bis, cod. pen. «se non funzionale all'ampliamentodell'area di penale rilevanza, sarebbe stata del tutto inutile» e che l’opzioneesegetica per un ampliamento delle condotte di rilevanza penale «non solo siconiuga senza forzature con la maggiore ampiezza semantica del nuovo testonormativo, ma, anche in chiave assiologica, risulta coerente con la natura di reatodi pericolo della fattispecie incriminatrice in esame, rendendola maggiormenteidonea ad impedire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intraneia sodalizi mafiosi, nella ragionevole probabilità che costoro, se sollecitati odassecondati a farlo, svolgano l'attività di orientamento del voto con le modalitàcomportamentali tipiche del loro status, derivando essenzialmente da quest'ultimola loro capacità di condizionamento dell'altrui volontà» (Sez. 6, n. 43186dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], già citata, in motivazione).Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza delprecedente testo dell’art. 416-ter cod. pen. aveva affermato che, laddove ilreclutatore di consensi elettorali sia persona intranea ad una consorteria di tipomafioso, il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità dicui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecitapattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 3/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738 - 01).Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale del riesame si è correttamenteStefano era stato condannato a venti anni di reclusione quale dirigentedell’associazione di stampo mafioso denominata Aquino-Coluccio.2. Quanto, poi, al profilo dell’elemento soggettivo del reato, di cui pure dubitail primo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata dà atto che [OSCURATO:PERSONA] abbia incontratoVincenzo [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quale fosse stato l’oggetto di questo incontro, risulta da una conversazioneintercettata il 13.1.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corsodella quale il primo riferisce espressamente al secondo che a [OSCURATO:PERSONA],presente [OSCURATO:PERSONA], erano stati richiesti voti, non soldi.Il Tribunale dà altresì atto che successivamente [OSCURATO:PERSONA] abbia incontrato ancheda solo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 13.11.2019, allo scopo di mostrarglil‘incartamento relativo alle operazioni medico-legali riguardanti [OSCURATO:PERSONA] ericevendo da [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni circa il fatto che costui si stava impegnando peravvicinare il perito.A fronte di questi elementi, la difesa cita una conversazione del 19.12.2019tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal cui contenuto emergerebbe che il ricorrente nonera consapevole dell’accordo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] circa lo scambio tra ladisponibilità ad intervenire per “aggiustare” la perizia e la promessa di voti daparte dell’associazione.Tale rilievo, per vero, va esaminato alla luce del principio secondo cui, inmateria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacatoin sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 2000, Cannavò, Rv. 216269 - 01).In questa prospettiva, deve comunque evidenziarsi che, per come ne èriportato il tenore testuale nell’ordinanza impugnata, la conversazione del19.12.2019 non basta affatto da sola ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevoleche l’accordo prevedeva la promessa di voti in favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, parlano, non di voti, ma del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] nondebba essere richiesto denaro come contropartita dell’intervento che avrebbecondizionato l’esito dell’accertamento peritale.La conversazione si verifica dopo che l’elaborato peritale è stato già depositatoin data 11.12.2019 e, pertanto, dopo che una delle due prestazioni integranti loscambio è stata adempiuta.Giacché non è pensabile che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano promesso un interventosul perito senza chiedere una contropartita, se ne può logicamente inferire chel’accordo comprendente la promessa di voti da parte degli [OSCURATO:PERSONA] fosse giàprecedentemente intervenuto.Tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], rifiutando la proposta di avanzare una richiesta didenaro, non incarica al contempo [OSCURATO:PERSONA] di riferire agli [OSCURATO:PERSONA] di procacciargli votianziché soldi: segno del fatto che, evidentemente, la richiesta di sostegnoelettorale era stata già formulata nell’incontro a cui aveva presenziato lo stessocolui che aveva fatto, sin dall’inizio, da intermediario tra le parti.Dunque, la ricostruzione dei fatti ragionevolmente prospettabile alla luce delcompendio indiziario non solo non consente di escludere, ma piuttosto autorizza,allo stato, a ritenere che l’ipotesi di chiedere denaro agli [OSCURATO:PERSONA] si affiancasse aquella di chiedere i voti e non costituisse un’alternativa esclusiva.Deve tenersi conto, allora, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorsoper vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019,Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana,Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata illustra in modo congruo i motivi percui ritiene che sia assistita da gravità indiziaria l’ipotesi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelreato ipotizzato.Di contro, il ricorso si risolve, di fatto, nella proposta di una valutazionealternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata, e ciò sulla basedel contenuto di una sola intercettazione, a cui si attribuisce un significato tale dasmentire, nella prospettazione del ricorrente, la convergenza degli altri elementivalutati dai giudici del riesame verso l’affermazione del coinvolgimento di Fotianell’accordo politico elettorale mafioso.Ma il sindacato della Corte di cassazione non involge la ricostruzione dei fatti,né l’apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza deglielementi indiziari, ove tale apprezzamento sia stato espresso con motivazioneadeguata.Qui, rileva, in senso contrario al ricorso, che la motivazione dell’ordinanzaimpugnata – conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sopracitata – dia congruamente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezzain modo rispondente ai canoni della logica e ai principi che devono governarel'apprezzamento degli elementi indiziari disponibili.Il primo motivo, pertanto, deve essere complessivamente disatteso.3. Quanto al secondo motivo relativo alle esigenze cautelari, deve premettersiche in materia opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sonorilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi diesistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e nonsul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 –01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnatoe non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delleesigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quandopropone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n.31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Ciò premesso, le doglianze difensive, in proposito, si fondano principalmentesul fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto del decorso del tempo, in quantoi fatti contestati risalgono ad un periodo compreso tra la fine del 2019 e l’inizio del2020, di guisa che il pericolo di reiterazione dei reati difetterebbe dei requisiti dellaA tal riguardo, va innanzitutto osservato che, rispondendo [OSCURATO:PERSONA] di un reato diquelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art.274 cod. proc. pen. Ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previstidall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente,salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n.29237, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Licandro, Rv. 288309 – 01; Sez. 5, n. 4950 del 7/12/2021,dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 – 01; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali,Rv. 282004 – 01).Ciò nondimeno, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essereespressamente considerato dal giudice come uno degli "elementi dai quali risultiche non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37345 del 9/7/2025, C., Rv. 288276 – 01; Sez. 6 n.21809 del 4/6/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020,dep. 2021, P., Rv. 280983 – 01).In questa prospettiva, è da ritenersi che il Tribunale del riesame abbiaadeguatamente richiamato le modalità del fatto, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA] hanon a caso fatto da intermediario tra due parti mafiose, e le abituali frequentazionidell’indagato, operando un espresso riferimento a quella parte dell’ordinanzagenetica in cui veniva riportata una vicenda da cui emergeva lo strettocollegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Alvaro.Si tratta di elementi che autorizzano la conclusione secondo cui la presunzionedi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può considerarsi elisa, né anchesolo affievolita, dal decorso di un periodo di tempo, che peraltro nemmeno puòessere considerato ex se considerevole e che è comunque da valutare alla luce delfatto che per l’indagato la valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, in ragione del suo significativo legame con esponenti di vertice o dispicco di associazioni di stampo mafioso (oltre che delle modalità realizzative dellecondotte contestate), è sfavorevole.La adeguatezza della motivazione è vieppiù suscettibile di convalida in questasede, se si considera che il ricorso stesso, oltre a segnalare nuovamente il decorsodel tempo (di per sé non dirimente), non deduce specifici elementi idonei adimostrare l'insussistenza di esigenze cautelariÈ infondata, inoltre, anche la doglianza relativa al vizio di motivazioneapparente in relazione all’eventuale applicazione di misure cautelari di tipo noncustodiale.La motivazione sulla necessità di una misura non meno afflittiva degli arrestidomiciliari è presente nell’ordinanza impugnata ed è congrua.Infatti, il Tribunale ha appropriatamente fatto riferimento alla esigenza dilimitare la libertà di circolazione dell’indagato e di evitare che mantenga rapporticon terzi.Si tratta di una valutazione del tutto ragionevole, a maggior ragione se sitiene conto delle peculiari connotazioni del contesto associativo in cui sarebbematurato il fatto in contestazione, che, per i suoi requisiti strutturali di tendenzialestabilità, rende plausibile che i soggetti ad esso contigui si mantengano in contattoin vista della commissione di ulteriori delitti.Il ricorso, di contro, non prospetta alcun elemento concreto che sia idoneo adeterminare una attenuazione del giudizio di pericolosità dell’indagato e, quindi, agiustificare la scelta di una misura meno afflittiva di tipo non custodiale.Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris