CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in riforma della pronunzia di primo grado, lo ha condannato per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la attribuibilità al ricorrente dei fatti imputati, è costituita da doglianze di mero fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, la cui motivazione - in specie con riguardo alla determinazione dell'entità dell'energia sottratta - il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle suddette attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Rilevato quanto alla censura relativa al denegato riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., che trattasi di doglianza manifestamente infondata, poiché l'avvenuto pagamento di una parte della somma richiesta dalla compagnia elettrica non rappresenta di per sé l'integrale ristoro del danneggiato necessario per la sussistenza della fattispecie invocata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.