CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorzenti - avverso la sentenza n. 2095/2020 della CORTE2022 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2020;R.G.N. 515/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA]