CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 07390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per i reati indicati in rubrica. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina ha a oggetto un solo motivo/con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La doglianza è inammissibile dal momento che ha per oggetto il mancato riconoscimento di circostanze la cui applicazione era stata oggetto di motivi di appello esplicitamente rinunciati, tra l'altro, in tal modo aspirando a rimettere in discussione l'ormai irrevocabile accordo sulla pena da irrogare. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente