CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 13770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27975/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia 2, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 9 25 /2021, pubblicata il 28 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell’Istruzione ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 65/20 che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola secondaria, di essere assegnato all’ambito territoriale Puglia con attribuzione di sede sulla base dei posti disponibili prima dell’attuazione del PSM, secondo il principio della maggiore vicinanza alla residenza del disabile in situazione di gravità. La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 925/2021, ha accolto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il solo Ministero dell’Istruzione si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Conatto depositato il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione. Tale atto è stato notificato. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c. e n essuna dichiarazione deve essere emessa in ordine al versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto , considerat o l ’esito del giudizio e le ragioni poste a fondamento della rinuncia (Cass., Sez. 3, n. 34025del 5 dicembre 2023 ). P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio; -compensa le spese. Così deciso in Roma