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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44861/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 giugno 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Bari, in data 8 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati di lesioni aggravate, tentata violenza privata e detenzione porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio con riferimento all'individuazione della pena base nel minimo edittale e conseguenziale rideterminazione della pena complessiva per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso controllo della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso proposto dal Calabrese non tiene conto che il motivo di appello sulla rideterminazione della pena nel minino edittale era ab origine inammissibile per genericità.

Con la doglianza, infatti, l'appellante non deduceva una motivata censura al principale argomento impiegato dal giudice di primo grado per giustificare la dosimetria della pena e la determinazione di una pena base distante dal minimo edittale ovvero la negativa personalità dell'imputato.

Come è noto è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878).

3.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è privo del requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il ricorrente anziché assolvere all'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata e di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze si è limitato ad invocare l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 giugno 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Bari, in data 8 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati di lesioni aggravate, tentata violenza privata e detenzione porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio con riferimento all'individuazione della pena base nel minimo edittale e conseguenziale rideterminazione della pena complessiva per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso controllo della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso proposto dal Calabrese non tiene conto che il motivo di appello sulla rideterminazione della pena nel minino edittale era ab origine inammissibile per genericità. Con la doglianza, infatti, l'appellante non deduceva una motivata censura al principale argomento impiegato dal giudice di primo grado per giustificare la dosimetria della pena e la determinazione di una pena base distante dal minimo edittale ovvero la negativa personalità dell'imputato. Come è noto è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878). 3.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è privo del requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il ricorrente anziché assolvere all'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata e di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze si è limitato ad invocare l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 44861/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris