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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16195/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42358/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. perì.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché non dedotto con l'atto di gravame che, di contro, verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Tra l'altro, la censura è generica perché si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad adottare una differente pronuncia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42358/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. perì.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché non dedotto con l'atto di gravame che, di contro, verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Tra l'altro, la censura è generica perché si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad adottare una differente pronuncia. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 16195/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris