CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 31330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avyfo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'imputato alla pena dell'ammenda. La Corte di appello di Palermo ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. Il ricorso è stato proposto da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Successivamente, l'imputato ha rinunciato all'impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2023