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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45375/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, risolvendosi in un indeterminato richiamo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte della motivazione, completa ed esaustiva in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sviluppata nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, risolvendosi in un indeterminato richiamo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte della motivazione, completa ed esaustiva in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sviluppata nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45375/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris