CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1990
Cassazione n. 35483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170/ RG 15526 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [anni impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, previa esclusione della condotta partecipativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è reiterativo e manifestamente infondato in quanto, a fronte di ricorso inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella specie, essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 15/11/2024. Infatti, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso la sentenza impugnata a pag. 14 ha dato atto come all'udienza del 20 maggio 2024, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, la Corte di merito avesse correttamente sospeso i termini prescrizionali pere 60 giorni avendo acquisito la sentenza menzionata dal ricorso non come attività istruttoria, ma all'unico fine di verificare la sussistenza di una causa di incompatibilità del Giudice. 2.2. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo in quanto non si misura in alcun modo con i logici e completi argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pag. 17) in cui si è esclusa l'assoluta necessità della rinnovazione istruttoria alla luce del dettato normativo di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., per come interpretato dalla Corte di legittimità, proprio in ragione delle prove acquisite. 2.3. Il terzo motivo è generico e si limita a richiedere a questa Corte valutazioni alternative di elementi di fatto dei quali la Corte di appello ha fornito congrua e completa argomentazione esaminando con coretti argomenti giuridici le censure difensive in questa sede reiterate. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsO con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilf ilricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am