CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10019/2025
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e fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015) e che la sentenza della Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 96 ha ritenuto la legittimità dell’art. 9, co. 21 cit., senza contare che vale altresì, per l’intero periodo oggetto di causa, il richiamo ai principi ed alle valutazioni di Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 178; 4. il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda originaria deve essere integralmente rigettata, rilevandosi per completezza che il rigetto di essa per il 2015 era già contenuto nella sentenza di appello, non gravata dai lavoratori e dunque definitiva sul punto; 5. le spese dell’intero processo vanno compensate, tenuto conto che gli arresti di legittimità sulla cui base si definisce l’oggetto del contendere sono successivi anche alla proposizione del ricorso per cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l’originaria domanda dei lavoratori, con compensazione d