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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 02270/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 4 aprile 2022, depositata in data 6 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nelle Regione Lazio in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 112, 61 n.2, 582,585 primo e secondo comma, 576 primo comma n.1, 577 primo comma n.3 1 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, per compiere il reato di minaccia di cui al capo 2), provocato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni 10 e a [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni 5, utilizzando bastoni di legno e mazze di ferro, colpendo le persone offese con calci e pugni ripetutamente in varie parti del corpo, con le aggravanti delle più persone riunite, in numero superiore a cinque, con l'utilizzo di armi, con premeditazione.

A seguito di proposizione di riesame, il Tribunale di Roma sezione del Riesame, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con ordinanza depositata in data 19 maggio 2022, sostituiva la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Lazio con quella del divieto di dimora in Roma, nei confronti dei ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della quale il Giudice per le indagini preliminari aveva già con ordinanza del 15 aprile 2022 sostituito la misura genetica con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.

Con la richiamata ordinanza il giudice dell'impugnazione cautelare, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha ritenuto che la meno afflittiva misura del divieto di dimora in Roma fosse adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari sussistenti.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli indagati, con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei comuni motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1.1. Il Tribunale del Riesame non avrebbe risposto alle censure relative e alla memoria difensiva quanto alla insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, della circostanza aggravante del nesso teleologico con il reato di minaccia.

In particolare, l'ordinanza impugnata, a fronte della specifica doglianza della mancanza di autonoma valutazione del giudice delle indagini preliminari si è limitato a confermare l'ordinanza genetica rilevando che il primo giudice ha inserito propri commenti e proprie valutazioni rispetto al compendio indiziario contenuto nella richiesta del Pubblico ministero.

A fronte delle specifiche censure relative alle singole posizioni soggettive, l'ordinanza impugnata si è espressa in via oggettiva e cumulativa attraverso argomentazioni generiche con particolare riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la estrema gravità del fatto e la sussistenza della premeditazione senza tuttavia operare un riferimento alle singole posizioni degli indagati e ai singoli comportamenti concreti sintomo di pericolosità.

Pur essendo configurabile un concorso morale nel reato di lesioni rispetto ai partecipanti ad una lite, non può dirsi lo stesso in relazione al presunto tentativo intimidatorio asseritamente posto in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dello stesso Martini.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare.

Nella individuazione della misura da applicare l'ordinanza impugnata non ha fornito una spiegazione sulle motivazioni per le quali l'unica misura idonea è quella del divieto di dimora nel comune di Roma, laddove le difese avevano rappresentato la idoneità di una misura che circoscrivesse il solo divieto di avvicinamento al bar Martini, teatro dei fatti, considerando che [OSCURATO:PERSONA] non ha provocato alcuna lesione alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo comune è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato.

1.1. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, (2021), Rv. 280603).

Inoltre, va evidenziato che rispetto alle complessive censure mosse dai ricorrenti questa Corte ha chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita". (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Pg c.

Aprovitola, Rv. 253774).1.2.Contrariamente a quanto indicato nei ricorsi, la ordinanza impugnata ha analiticamente ripercorso la vicenda in tutti i suoi accadimenti dando conto non solo delle dichiarazioni testimoniali, ma anche degli esiti dei filmati delle telecamere di videosorveglianza specificando anche i ruoli svolti dai protagonisti e fornendo una motivazione in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico con motivazione non apparente, né manifestamente illogica e contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede.

1.2.1. Con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico l'ordinanza impugnata risponde analiticamente ed esaustivamente alle censure dei ricorrenti (p.6): l'aggressione oggetto di contestazione non nasce da una lite occasionale, ma si iscrive nell'ambito di una più ampia azione di controllo del territorio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai suoi familiari e di ritorsione nei confronti della persona offesa Martini.

La valutazione della versione fornita dalla persona offesa ad opera del Collegio del Tribunale del Riesame risulta coerente con le risultanze processuali e con il clima di intimidazione creato dagli Scarcella, clima che, come si legge nell'ordinanza impugnata, induce il Martini a riferire immediatamente che era stato aggredito dallo Scarcella perché non voleva che spacciasse nel suo bar, salvo poi a mitigare la violenza della sua accusa per paura.

La affermazione originaria di Martini è confortata del resto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dagli esiti degli accertamenti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla famiglia Scarcella.

1.2.2. Egualmente adeguata la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla contestata circostanza aggravante della premeditazione: le modalità dell'azione, quali la partecipazione di più persone all'aggressione e il possesso di armi quali mazze in ferro e in legno, unite al movente, rivelano la premeditazione dell'azione punitiva. 2.Manifestamente infondati, il secondo e il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

L'ordinanza impugnata motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari evidenziando: - quanto alla personalità dei ricorrenti, i plurimi precedenti penali dei ricorrenti che, contrariamente a quanto lamentato nei ricorsi, sono espressamente richiamati avuto riguardo a ciascun singolo concorrente; - quanto alla concreta gravità dei fatti, le modalità della violenta aggressione avvenuta in pieno giorno, a volto scoperto, in luogo pubblico, con un cruento pestaggio, utilizzando armi improprie altamente lesive quali le spranghe in ferro, davanti ai frequentatori del bar.

Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo, peraltro salvaguardato con misura non inframuraria, in tal modo già operando una valutazione di idoneità e adeguatezza della misura diversa da quella carceraria, motivata puntualmente avuto riguardo al fatto della necessità di un allontanamento dai luoghi in cui le vicende si svolgono.

2.1. Quanto alla scelta del divieto di dimora in Roma quale misura adeguata, l'ordinanza impugnata ha già ulteriormente rivalutato rispetto al giudice della ordinanza genetica l'ambito di estensione del divieto circoscrivendolo nella provincia di Roma e non nella intera Regione.

Anche su questo punto appare manifestamente infondata la censura difensiva che lamenta difetto di motivazione dal momento che l'ordinanza impugnata indica le ragioni che hanno determinato la scelta della misura attualmente applicata: da un lato la nuova perimetrazione del divieto di dimora in Roma apparendo eccessiva la misura riferita all'intera Regione; dall'altro la necessità di tutelare le persone offese da analoghe condotte violente ed aggressive avuto riguardo in questo caso alla residenza degli indagati ubicata nei medesimi luoghi in cui la persona offesa svolge la sua attività lavorativa.

La individuazione della misura cautelare, in punto di adeguatezza e di idoneità, è sempre il risultato di una scelta attenta di contemperamento di opposte esigenze. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 4 aprile 2022, depositata in data 6 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nelle Regione Lazio in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 112, 61 n.2, 582,585 primo e secondo comma, 576 primo comma n.1, 577 primo comma n.3 1 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, per compiere il reato di minaccia di cui al capo 2), provocato ad [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni 10 e a [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in giorni 5, utilizzando bastoni di legno e mazze di ferro, colpendo le persone offese con calci e pugni ripetutamente in varie parti del corpo, con le aggravanti delle più persone riunite, in numero superiore a cinque, con l'utilizzo di armi, con premeditazione. A seguito di proposizione di riesame, il Tribunale di Roma sezione del Riesame, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con ordinanza depositata in data 19 maggio 2022, sostituiva la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Lazio con quella del divieto di dimora in Roma, nei confronti dei ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della quale il Giudice per le indagini preliminari aveva già con ordinanza del 15 aprile 2022 sostituito la misura genetica con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con la richiamata ordinanza il giudice dell'impugnazione cautelare, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha ritenuto che la meno afflittiva misura del divieto di dimora in Roma fosse adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari sussistenti. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli indagati, con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei comuni motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Il Tribunale del Riesame non avrebbe risposto alle censure relative e alla memoria difensiva quanto alla insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, della circostanza aggravante del nesso teleologico con il reato di minaccia. In particolare, l'ordinanza impugnata, a fronte della specifica doglianza della mancanza di autonoma valutazione del giudice delle indagini preliminari si è limitato a confermare l'ordinanza genetica rilevando che il primo giudice ha inserito propri commenti e proprie valutazioni rispetto al compendio indiziario contenuto nella richiesta del Pubblico ministero. A fronte delle specifiche censure relative alle singole posizioni soggettive, l'ordinanza impugnata si è espressa in via oggettiva e cumulativa attraverso argomentazioni generiche con particolare riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la estrema gravità del fatto e la sussistenza della premeditazione senza tuttavia operare un riferimento alle singole posizioni degli indagati e ai singoli comportamenti concreti sintomo di pericolosità. Pur essendo configurabile un concorso morale nel reato di lesioni rispetto ai partecipanti ad una lite, non può dirsi lo stesso in relazione al presunto tentativo intimidatorio asseritamente posto in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dello stesso Martini. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare. Nella individuazione della misura da applicare l'ordinanza impugnata non ha fornito una spiegazione sulle motivazioni per le quali l'unica misura idonea è quella del divieto di dimora nel comune di Roma, laddove le difese avevano rappresentato la idoneità di una misura che circoscrivesse il solo divieto di avvicinamento al bar Martini, teatro dei fatti, considerando che [OSCURATO:PERSONA] non ha provocato alcuna lesione alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo comune è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato. 1.1. L'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, (2021), Rv. 280603). Inoltre, va evidenziato che rispetto alle complessive censure mosse dai ricorrenti questa Corte ha chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita". (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Pg c. Aprovitola, Rv. 253774).1.2.Contrariamente a quanto indicato nei ricorsi, la ordinanza impugnata ha analiticamente ripercorso la vicenda in tutti i suoi accadimenti dando conto non solo delle dichiarazioni testimoniali, ma anche degli esiti dei filmati delle telecamere di videosorveglianza specificando anche i ruoli svolti dai protagonisti e fornendo una motivazione in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico con motivazione non apparente, né manifestamente illogica e contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede. 1.2.1. Con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico l'ordinanza impugnata risponde analiticamente ed esaustivamente alle censure dei ricorrenti (p.6): l'aggressione oggetto di contestazione non nasce da una lite occasionale, ma si iscrive nell'ambito di una più ampia azione di controllo del territorio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai suoi familiari e di ritorsione nei confronti della persona offesa Martini. La valutazione della versione fornita dalla persona offesa ad opera del Collegio del Tribunale del Riesame risulta coerente con le risultanze processuali e con il clima di intimidazione creato dagli Scarcella, clima che, come si legge nell'ordinanza impugnata, induce il Martini a riferire immediatamente che era stato aggredito dallo Scarcella perché non voleva che spacciasse nel suo bar, salvo poi a mitigare la violenza della sua accusa per paura. La affermazione originaria di Martini è confortata del resto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dagli esiti degli accertamenti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla famiglia Scarcella. 1.2.2. Egualmente adeguata la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla contestata circostanza aggravante della premeditazione: le modalità dell'azione, quali la partecipazione di più persone all'aggressione e il possesso di armi quali mazze in ferro e in legno, unite al movente, rivelano la premeditazione dell'azione punitiva. 2.Manifestamente infondati, il secondo e il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. L'ordinanza impugnata motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari evidenziando: - quanto alla personalità dei ricorrenti, i plurimi precedenti penali dei ricorrenti che, contrariamente a quanto lamentato nei ricorsi, sono espressamente richiamati avuto riguardo a ciascun singolo concorrente; - quanto alla concreta gravità dei fatti, le modalità della violenta aggressione avvenuta in pieno giorno, a volto scoperto, in luogo pubblico, con un cruento pestaggio, utilizzando armi improprie altamente lesive quali le spranghe in ferro, davanti ai frequentatori del bar. Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo, peraltro salvaguardato con misura non inframuraria, in tal modo già operando una valutazione di idoneità e adeguatezza della misura diversa da quella carceraria, motivata puntualmente avuto riguardo al fatto della necessità di un allontanamento dai luoghi in cui le vicende si svolgono. 2.1. Quanto alla scelta del divieto di dimora in Roma quale misura adeguata, l'ordinanza impugnata ha già ulteriormente rivalutato rispetto al giudice della ordinanza genetica l'ambito di estensione del divieto circoscrivendolo nella provincia di Roma e non nella intera Regione. Anche su questo punto appare manifestamente infondata la censura difensiva che lamenta difetto di motivazione dal momento che l'ordinanza impugnata indica le ragioni che hanno determinato la scelta della misura attualmente applicata: da un lato la nuova perimetrazione del divieto di dimora in Roma apparendo eccessiva la misura riferita all'intera Regione; dall'altro la necessità di tutelare le persone offese da analoghe condotte violente ed aggressive avuto riguardo in questo caso alla residenza degli indagati ubicata nei medesimi luoghi in cui la persona offesa svolge la sua attività lavorativa. La individuazione della misura cautelare, in punto di adeguatezza e di idoneità, è sempre il risultato di una scelta attenta di contemperamento di opposte esigenze. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
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