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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14929/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essersi il reato estinto per prescrizione maturata il 15 marzo 2022. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, in via principale, insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine si associa alla richiesta del Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 28.10.2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, previsto dagli artt. 483 cod. pen. per aver reso false attestazioni, in modulo diretto all'ASP Trapani, circa l'inesistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, invece sussistenti in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di cui al decreto del Tribunale di Trapani del 8.5.2001 emesso ai sensi della legge n. 1423 del 1956.

2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di falso in dichiarazione sostitutiva, avuto riguardo al contenuto della dichiarazione contestata come non veritiera: il riferimento del modulo alla normativa non corrispondente (gli artt. 10 e 10-bis

I. n. 575 del 1965) a quella indicata nel capo d'imputazione (art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011) pone problemi di verifica sia della continuità normativa tra le disposizioni citate, sia della possibilità di includere il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale cui è stato sottoposto il ricorrente nel novero dei provvedimenti e degli atti ai quali facevano riferimento le disposizioni richiamate nel modulo ritenuto contenente la falsa dichiarazione.

Alla luce della ricostruzione del percorso di modifica normativa in cui sono coinvolte le disposizioni relative alle misure di prevenzione e tenuto conto dell'epoca in cui il ricorrente è stato sottoposto a misura e l'ha interamente scontata (precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011), la difesa conclude che nei suoi confronti non possono trovare applicazione i divieti di cui all'art. 10

I. n. 575 del 1965, poiché egli non può essere ricondotto nell'ambito della categoria dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

L'obiezione analoga sollevata in appello ha ricevuto una risposta inconferente dalla sentenza impugnata, che ha fatto leva sulla doppia valenza del modulo, riferito alla dichiarazione di non essere stato sottoposto ad un provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione ed anche al non essere stato sottoposto ad un procedimento di prevenzione, quest'ultima circostanza veritiera al momento della dichiarazione, poiché il ricorrente aveva già da tempo visto cessata la sua sottoposizione alla misura di prevenzione applicatagli.it Il connesso terzo motivo del ricorso eccepisce che, in ragione della diversità tra il titolo normativo in base a cui il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale (la legge n. 1423 del 1956) e quello cui faceva riferimento la richiesta contenuta nel modulo di autocertificazione (la legge n. 575 del 1965), vi sarebbe un deficit di precisione del modulo stesso, che incide sulla capacità di comprensione della sua portata dichiarativa da parte di chi lo compila e, di conseguenza, sul dolo del reato, ancorchè generico; inoltre, depongono nel senso dell'esclusione della prova del dolo: la mancanza, nel modulo, di qualsiasi riferimento alla disposizione che, invece, è contestata nel capo d'imputazione come connotante la falsità ideologica (e cioè l'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011); il decorso di un tempo molto lungo tra la condotta contestata e la sottoposizione del ricorrente alla misura della prevenzione personale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione del modulo compilato e sottoscritto dall'imputato quale "atto pubblico" o meglio dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vista l'assenza, nel documento corpo di reato, di sottoscrizione autenticata (e neppure sottoscritta avanti ad un pubblico ufficiale) ovvero, quantomeno, dell'allegazione di un documento d'identità al deposito della dichiarazione sottoscritta con firma non autenticata.

Il motivo d'appello analogo è stato erroneamente superato dal giudice di secondo grado con l'argomento che l'imputato non aveva mai contestato di aver sottoscritto la dichiarazione.

2.3. Infine, un ultimo motivo di ricorso censura vizio di violazione di legge in ordine al mancato rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione, prima della pronuncia della sentenza d'appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone, ritenendo il ricorso non inammissibile, ha chiesto che venga dichiarata la prescrizione del reato, vista la decorrenza del termine al 15.3.2022, pur computando i periodi di sospensione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è inammissibile nei primi tre motivi (mentre il quarto è manifestamente infondato, alla luce del decorso della prescrizione solo successivamente alla sentenza impugnata), sicchè deve rilevarsi l'estinzione del reato perché prescritto alla data del 15.3.2022 (computata anche la sospensione del termine utile).

2. Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato.lie Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, i primi tre motivi di ricorso proposti non evidenziano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, ma rappresentano opinabili argomenti difensivi, che avrebbero potuto condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), ovvero, al più, ad un rigetto del ricorso.

2.1. Ed infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato e delle ragioni difensive, ben esposte nei motivi dal primo al terzo, attinenti alla configurabilità del reato dal punto di vista oggettivo e, in ogni caso, alla insussistenza del dolo, data la scarsa chiarezza del modulo che avrebbe impedito al dichiarante-ricorrente di comprendere lo stesso tenore di quanto l'imputato stava attestando, emerge la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, invece da rigettarsi, alla luce dell'obiettiva falsità della dichiarazione autocertificativa da parte del ricorrente, che, contrariamente a quanto attestato, risultava essere stato sottoposto dal Tribunale di Trapani, con provvedimento del 8 maggio 2001, divenuto definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre.

Infatti, è innegabile il riferimento del modulo alla normativa non corrispondente (gli artt. 10 e 10-bis

I. n. 575 del 1965) a quella indicata nel capo d'imputazione (art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011), che ha posto ai giudici, effettivamente, il problema di argomentare sulla continuità normativa tra le disposizioni citate, sulla possibilità di includere il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale cui è stato sottoposto il ricorrente nel novero dei provvedimenti e degli atti ai quali facevano riferimento le disposizioni richiamate nel modulo ritenuto contenente la falsa dichiarazione, sulla sussistenza del dolo del reato.

La Corte d'Appello ha fornito una risposta congrua alle obiezioni difensive, sostenendo la tesi del giudice di primo grado circa la falsità punibile, anzitutto alla luce del consolidato principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di falsità ideologica, non rileva ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, nè che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).

Quindi, si è rilevato come la successione di leggi in materia di prevenzione fosse comunque intervenuta prima della realizzazione della condotta di reato, sicchè nessun dubbio poteva esservi, al momento della compilazione del modulo autocertificativo, sui contenuti delle disposizioni richiamate, direttamente sostitutive di quelle riportate.

Tali argomenti, pur coerenti dal punto di vista logico, sono stati non inammissibilmente contrastati dal ricorrente, sia pur infondatamente, attraverso la loro puntuale riproposizione anche rispetto alle argomentazioni dei giudici di secondo grado e richiamando l'assenza, quanto meno, della prova del dolo del reato, alla luce delle stesse constatazioni della sentenza impugnata relative alla complessa successione normativa ed alla struttura autodichiarativa del modulo e considerata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per la necessità di una verifica approfondita del dolo e della consapevolezza della falsità della autocertificazione contenuta in moduli prestampati, cfr. Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134).

P. Q. M. Annulla senz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essersi il reato estinto per prescrizione maturata il 15 marzo 2022. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, in via principale, insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine si associa alla richiesta del Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 28.10.2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, previsto dagli artt. 483 cod. pen. per aver reso false attestazioni, in modulo diretto all'ASP Trapani, circa l'inesistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, invece sussistenti in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di cui al decreto del Tribunale di Trapani del 8.5.2001 emesso ai sensi della legge n. 1423 del 1956. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di falso in dichiarazione sostitutiva, avuto riguardo al contenuto della dichiarazione contestata come non veritiera: il riferimento del modulo alla normativa non corrispondente (gli artt. 10 e 10-bis I. n. 575 del 1965) a quella indicata nel capo d'imputazione (art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011) pone problemi di verifica sia della continuità normativa tra le disposizioni citate, sia della possibilità di includere il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale cui è stato sottoposto il ricorrente nel novero dei provvedimenti e degli atti ai quali facevano riferimento le disposizioni richiamate nel modulo ritenuto contenente la falsa dichiarazione. Alla luce della ricostruzione del percorso di modifica normativa in cui sono coinvolte le disposizioni relative alle misure di prevenzione e tenuto conto dell'epoca in cui il ricorrente è stato sottoposto a misura e l'ha interamente scontata (precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011), la difesa conclude che nei suoi confronti non possono trovare applicazione i divieti di cui all'art. 10 I. n. 575 del 1965, poiché egli non può essere ricondotto nell'ambito della categoria dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. L'obiezione analoga sollevata in appello ha ricevuto una risposta inconferente dalla sentenza impugnata, che ha fatto leva sulla doppia valenza del modulo, riferito alla dichiarazione di non essere stato sottoposto ad un provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione ed anche al non essere stato sottoposto ad un procedimento di prevenzione, quest'ultima circostanza veritiera al momento della dichiarazione, poiché il ricorrente aveva già da tempo visto cessata la sua sottoposizione alla misura di prevenzione applicatagli.it Il connesso terzo motivo del ricorso eccepisce che, in ragione della diversità tra il titolo normativo in base a cui il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale (la legge n. 1423 del 1956) e quello cui faceva riferimento la richiesta contenuta nel modulo di autocertificazione (la legge n. 575 del 1965), vi sarebbe un deficit di precisione del modulo stesso, che incide sulla capacità di comprensione della sua portata dichiarativa da parte di chi lo compila e, di conseguenza, sul dolo del reato, ancorchè generico; inoltre, depongono nel senso dell'esclusione della prova del dolo: la mancanza, nel modulo, di qualsiasi riferimento alla disposizione che, invece, è contestata nel capo d'imputazione come connotante la falsità ideologica (e cioè l'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011); il decorso di un tempo molto lungo tra la condotta contestata e la sottoposizione del ricorrente alla misura della prevenzione personale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione del modulo compilato e sottoscritto dall'imputato quale "atto pubblico" o meglio dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vista l'assenza, nel documento corpo di reato, di sottoscrizione autenticata (e neppure sottoscritta avanti ad un pubblico ufficiale) ovvero, quantomeno, dell'allegazione di un documento d'identità al deposito della dichiarazione sottoscritta con firma non autenticata. Il motivo d'appello analogo è stato erroneamente superato dal giudice di secondo grado con l'argomento che l'imputato non aveva mai contestato di aver sottoscritto la dichiarazione. 2.3. Infine, un ultimo motivo di ricorso censura vizio di violazione di legge in ordine al mancato rilievo dell'estinzione del reato per prescrizione, prima della pronuncia della sentenza d'appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone, ritenendo il ricorso non inammissibile, ha chiesto che venga dichiarata la prescrizione del reato, vista la decorrenza del termine al 15.3.2022, pur computando i periodi di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile nei primi tre motivi (mentre il quarto è manifestamente infondato, alla luce del decorso della prescrizione solo successivamente alla sentenza impugnata), sicchè deve rilevarsi l'estinzione del reato perché prescritto alla data del 15.3.2022 (computata anche la sospensione del termine utile). 2. Non emergono, inoltre, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato.lie Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, i primi tre motivi di ricorso proposti non evidenziano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, ma rappresentano opinabili argomenti difensivi, che avrebbero potuto condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), ovvero, al più, ad un rigetto del ricorso. 2.1. Ed infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato e delle ragioni difensive, ben esposte nei motivi dal primo al terzo, attinenti alla configurabilità del reato dal punto di vista oggettivo e, in ogni caso, alla insussistenza del dolo, data la scarsa chiarezza del modulo che avrebbe impedito al dichiarante-ricorrente di comprendere lo stesso tenore di quanto l'imputato stava attestando, emerge la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, invece da rigettarsi, alla luce dell'obiettiva falsità della dichiarazione autocertificativa da parte del ricorrente, che, contrariamente a quanto attestato, risultava essere stato sottoposto dal Tribunale di Trapani, con provvedimento del 8 maggio 2001, divenuto definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre. Infatti, è innegabile il riferimento del modulo alla normativa non corrispondente (gli artt. 10 e 10-bis I. n. 575 del 1965) a quella indicata nel capo d'imputazione (art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011), che ha posto ai giudici, effettivamente, il problema di argomentare sulla continuità normativa tra le disposizioni citate, sulla possibilità di includere il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale cui è stato sottoposto il ricorrente nel novero dei provvedimenti e degli atti ai quali facevano riferimento le disposizioni richiamate nel modulo ritenuto contenente la falsa dichiarazione, sulla sussistenza del dolo del reato. La Corte d'Appello ha fornito una risposta congrua alle obiezioni difensive, sostenendo la tesi del giudice di primo grado circa la falsità punibile, anzitutto alla luce del consolidato principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di falsità ideologica, non rileva ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, nè che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59). Quindi, si è rilevato come la successione di leggi in materia di prevenzione fosse comunque intervenuta prima della realizzazione della condotta di reato, sicchè nessun dubbio poteva esservi, al momento della compilazione del modulo autocertificativo, sui contenuti delle disposizioni richiamate, direttamente sostitutive di quelle riportate. Tali argomenti, pur coerenti dal punto di vista logico, sono stati non inammissibilmente contrastati dal ricorrente, sia pur infondatamente, attraverso la loro puntuale riproposizione anche rispetto alle argomentazioni dei giudici di secondo grado e richiamando l'assenza, quanto meno, della prova del dolo del reato, alla luce delle stesse constatazioni della sentenza impugnata relative alla complessa successione normativa ed alla struttura autodichiarativa del modulo e considerata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (per la necessità di una verifica approfondita del dolo e della consapevolezza della falsità della autocertificazione contenuta in moduli prestampati, cfr. Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134). P. Q. M. Annulla senz
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