CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2018, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Ancona, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., con condanna alla pena ritenuta di giustizia, All'imputato era contestato di essersi impossessato di un pezzo di ricambio per auto (cinghia di trasmissione) dopo essersi introdotto, previa effrazione della porta d'ingresso, all'interno di un capannone della fallita ditta "Naspetti", esercente l'attività di commercio di veicoli e pezzi di ricambio. La Corte di merito, dopo avere ripercorso la vicenda nel suo sviluppo, ha evidenziato come il ricorrente fosse stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri, in perlustrazione in zona, che lo avevano visto forzare la porta d'ingresso, permanere nel capannone circa venti minuti e uscire dai locali con la cinghia di trasmissione in mano. Il giudice di primo grado, rileva la Corte di merito in sentenza, aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'imputato, il quale, a conforto della ricostruzione sostenuta, affermando di essersi introdotto nel capannone per espletare un bisogno fisiologico, aveva prodotto uno scontrino di acquisto della cinghia di trasmissione risalente ad alcuni giorni prima. 2. Avverso la sentenza di condanna ha proosto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. I) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, La Corte d'appello sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità sulla base di un ragionamento illogico, travisando il contenuto di alcune prove. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il fatto che il ricorrente si sia appartato all'interno del capannone per espletare un bisogno fisiologico è circostanza non inverosimile. Altrettanto illogico è il ragionamento seguito dalla Corte di merito per sminuire il valore liberatorio della prova rappresentata dallo scontrino prodotto dal ricorrente, attestante l'acquisto del pezzo di ricambio. Oltretutto una cinghia di trasmissione per auto non poteva rinvenirsi all'interno dei locali di una ditta che si occupava della vendita di camion e mezzi industruali. I militari in osservazione erano molto distanti dal capannone, pertanto non hanno potuto osservare con precisione cosa il ricorrente avesse in mano al momento dell'uscita dal capannone. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati.Le doglianze difensive sono incentrate tutte sull'asserita illogicità della motivazione offerta dalla Corte di merito e sulla prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, versione dei fatti. In realtà, l'analisi della motivazione resa dalla Corte territoriale consente di affermare come i giudici abbiano offerto una motivazione del tutto immune da aporie logiche, fondata su un percorso argomentativo assolutamente coerente con le risultanze probatorie in atti, suscettibile di rivelare i limiti motivazionali e le numerose lacune valutative presenti nella sentenza di primo grado. Il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado nei confronti dell'imputato impone una valutazione degli elementi che sono stati posti a base della intervenuta decisione della Corte territoriale, al fine di verificare il rispetto dell'obbligo della motivazione cd. "rafforzata" ed il rispetto del diritto dell'imputato di essere giudicato all'esito di un processo equo, in ossequio ai principi della Corte E.D.U. Occorre quindi verificare se la Corte d'appello abbia adempiuto all'obbligo della cosiddetta "motivazione rafforzata", richiesta nella ipotesi in cui il verdetto assolutorio di primo grado sia rovesciato sulla scorta del medesimo compendio probatorio esistente in atti e se, ai fini della diversa decisione assunta, doveva ritenersi indispensabile il nuovo esame dei testi escussi in primo grado, perché era insorta o, comunque, poteva profilarsi una distonia interpretativa delle prove dichiarative utilizzate per la decisione. Tali tematiche coinvolgono principi che questa Corte ha da tempo elaborato in materia, stratificati attraverso una pluralità di pronunce a cui è necessario fare riferimento. Sotto il primo profilo, da lungo tempo si è affermato che il giudice di appello, il quale ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal giudice di primo grado, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado, delle notazioni critiche di dissenso, essendo necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, che consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Il tema coinvolge quello della corretta interpretazione del canone di giudizio del "ragionevole dubbio", quale limite alla riforma di una sentenza assolutoria, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato, nella nota sentenza Dasgupta, che: «per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (ex plurimis, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718); posto che, come incisivamente osservato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (così in motivazione, Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). Sotto altro profilo, nel caso in cui la reformatio in peius sia frutto di una diversa valutazione di prove dichiarative, per effetto della sentenza della Corte E.D.U. del 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, si è chiarito come il giudice abbia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; Sez. 3, n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Con riferimento al caso in esame occorre rilevare, alla luce dei principi richiamati, come i giudici di appello, oltre ad avere adempiuto all'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, non avessero necessità di provvedere alla rinnovazione della prova dichiarativa. Infatti, la sentenza impugnata non è pervenuta alla decisione di condanna sulla scorta di una rivalutazione delle prove orali decisive esaminate dal Tribunale, ma coniugando tutti gli elementi a disposizione, del tutto trascurati dal primo giudice, riepilogati in modo dettagliato alle pagine 4 e 5 della motivazione ("il Guamieri non aveva nulla in mano quando entrava nel capannone, il che già di per sé è sintomatico del fatto che la cinghia veniva dallo stesso prelevata dall'interno del capannone; il Guamieri ha sostenuto di avere un impellente ed improvviso bisogno fisiologico da espletare -tanto che mostra ai Carabinieri di avere della carta igienica con sé, carta igienica, però, che egli ha inspiegabilmente lasciato nella autovettura non portandola dietro -ma risulta all'evidenza inverosimile ed implausibile che un soggetto spinto da una necessità impellente, faccia un percorso anche abbastanza lungo per raggiungere il retro di un capannone dove penetra forzando la porta, e così perdendo ulteriore tempo, anziché fermarsi subito nei pressi della autovettura ferma, dove comunque vi è vegetazione sufficiente per non essere visto; il Guamieri inspiegabilmente ed ingiustificatamente, vieppiù alla luce della sua versione, prima di forzare la porta posta sul retro del capannone il Guamieri, che nulla aveva in mano al momento del suo ingresso, esce dal capannone con un'asta metallica e con la nota cinghia di distribuzione, che, stando alla tesi difensiva, avrebbe portato con sé -il che non è avendo a riguardo riferito i militi sotto la cui diretta percezione l'azione si è svolta -per un motivo che rimane assolutamente oscuro ed incomprensibile; all'interno del capannone, in prossimità della porta forzata dal Guamieri gli operanti rinvenivano materiale vario accatastato costituito da un radiatore, due filtri di olio, tre di aria, un autoradio, due dischi freni, quattro pasticche per freni e tre cinghie di distribuzione identiche a quella rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, che -è logico desumerlo aveva preparato altri oggetti da prelevare successivamente). Le argomentazioni difensive, oltre a richiamare l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di fatto, la cui valutazione non è consentita in questa sede, non è idonea a rivelare aspetti di criticità nella struttura argomentativa e logica della motivazione offerta dai giudici di merito. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore