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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 19265/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato-ricorrentecontrorappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2990/2025 depositato il15/07/2025.Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026Uditi il PM in persona del sostituto procuratore generale dr.

Stanislao DeMatteis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e gli avvocati delleparti.1 Il Tribunale di Napoli, con l’impugnato provvedimento, respingeval’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa, al decreto di esecuzionedello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva escluso dalconcorso alla ripartizione dell’attivo il credito di complessive €1.952.870,45, in collocazione chirografaria, derivante da inadempimentodi due contratti di finanziamento, dell’importo di € 1.000.000 ciascuno, del9/3/2021 e del 27/10/2021, il primo garantito al 90% dal [OSCURATO:PERSONA] per le PMI ex l. 662/1996 e il secondo assistito, per la stessaquota, da garanzia di [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 1 del d.l. 23/2020, n. 23,convertito con modificazioni in l. 40/2020, successivamente integratodall’art. 1, comma 209, l. 178/2020.1.1 Il Tribunale partenopeo premetteva che l’intermediario finanziario,oltre che tenuto all’osservanza della regola generale del diritto delleobbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazioneprofessionale ex art. 1176 c.c., ha l’obbligo del rispetto dei principi dicosiddetta sana e corretta gestione e di verifica del merito creditizio di chichiede di esser finanziato, sulla base di informazioni adeguate; criterioposto a base, ad esempio, degli artt. 5 e 14, secondo comma, del d..lvo385/1993 (ma consimili previsioni sono contenute nel testo unico dellafinanza e nel codice delle assicurazioni; per una elencazione analitica ditutta la normativa nazionale ed internazionale che impone agli istitutibancari il descritto comportamento, cfr. Cass. 18610/2021).1.2 Precisava che l’obbligo in capo al soggetto finanziatore di verificare ilmerito creditizio, già evidente sul piano della normativa generale, assumeNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026un ruolo ancor più pregnante laddove, come nel caso di specie, si trattidell’erogazione di finanziamenti presidiati da garanzia pubblica; ciò perchéla presenza di una garanzia pubblica consente all’istituto bancario dineutralizzare il rischio di impresa perché, anche in caso di inadempimento,si sarebbe trovato nella possibilità di escutere la garanzia pubblica(attingendo quindi a risorse pubbliche) e, quindi, di porre nel nulla i rischiconnessi alla fase patologica del rapporto.1.3 Ascriveva all’istituto bancario l’addebito di aver espletato un’istruttoriasuperficiale e formale (limitata, in sostanza, nel verificare il possesso daparte della società del DURC; nell’assicurarsi che i bilanci della stessaevidenziassero un patrimonio netto positivo e la presenza di utili diesercizio e che dalla visura della centrale rischi non emergesserosegnalazioni negative).

Poiché all’epoca in cui vennero erogati ifinanziamenti (nell’anno 2021) emergevano dalle risultanze del Crifinformazioni circa la non corrispondenza al vero della situazione debitoriarappresentata nei bilanci (con riferimento al forte indebitamento fiscale eprevidenziale) che un operatore professionale qualificato quale era labanca avrebbe potuto e dovuto cogliere ai fini della valutazione del meritocreditizio, la Banca a giudizio collegio napoletano, avrebbe dovuto «affinare l’indagine sulla situazione generale della società mediantel’acquisizione del dato delle pendenze tributarie della società, dalla qualesarebbe emersa la sopra descritta elevata esposizione debitoria versol’amministrazione finanziaria, di cui non era possibile prender contezzadalla sola lettura del bilancio e degli altri documenti esaminati dalla Bancaopponente».1.4 Da ultimo, evidenziava che dalla violazione delle norme e dei principiche regolano il merito creditizio, era prospettabile in capo alla Curatela uncredito risarcitorio – costituito dalla diminuita consistenza del patrimoniosociale e dall'aggravamento delle perdite, favorite dalla continuazionedell'attività d'impresa colposamente alimentata dalla concessione abusivaNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026di un credito- di maggior valore del credito insinuato dalla Banca, con laconseguenza che andava accolta l’eccezione di compensazione dei crediti ,entrambi concorsuali, tempestivamente sollevata dal Fallimento con lamemoria di costituzione nel giudizio di opposizione.2 [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso ericorso incidentale.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 56 l.fall. e dell’art. 1243 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale abbiaritenuto operante la compensazione in difetto del requisito di certezza delpresunto credito risarcitorio del Fallimento, mai concretamente accertatogiudizialmente ed ampiamente contestato, sia nell’ an che nel quantum,dalla [OSCURATO:PERSONA] spa.1.1 Inoltre, sempre al fine di sostenere l’inoperabilità dellacompensazione, vengono rappresentate anche le ragioni per cui ilpresunto controcredito risarcitorio non può ritenersi anteriore alla data delcompensazione.2 Il motivo è fondato.2.1 I presupposti e le condizioni di applicabilità della compensazione sonostati oggetto di esame da parte di questa di questa Corte con la sentenzadelle S.U. nr.23225/2016 (seguita da Cass. nn. 31359/2018, 10528/2019,31359/2019 ,23167/2022, 18750/2023, 35913/2023 e 27113/2024).2.2 Il principio di diritto enunciato è il seguente : « A) Le norme del codicecivile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi,del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisitoNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026della certezza - ed esigibilità.

Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti,il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione -legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo larelativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto incompensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, intutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativaliquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il creditoprincipale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la partedi controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condannadel debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito incompensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dalcreditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza delcontrocredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudicenon può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale » .Al riguardo si legge nell’impugnato decreto « è prospettabile in capo allaCuratela un credito risarcitorio il cui ammontare, viste le specifichededuzioni sul punto espresse dalla Curatela, va parametrato – per quantobasta in questa sede - al maggiore danno consistente nella diminuitaconsistenza del patrimonio sociale e nell'aggravamento delle perdite,favorite dalla continuazione dell'attività d'impresa colposamentealimentata dalla concessione abusiva di un credito che accresceva di moltoil già forte – ed evidente, per quanto detto prima - indebitamento dellasocietà Capital.

Pertanto fra le conclusioni riassunte nella memoriadifensiva va accolta, in base alle prospettazioni della Curatela, quellafondata sull’eccezione di compensazione».2.3.

È evidente che il Tribunale napoletano non ha fatto buon governo deisuesposti principi, in quanto il controcredito opposto dalla curatela incompensazione, avente titolo e fondamento nella prospettataresponsabilità da abusiva concessione del credito, non presentava né leNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità sopraindicate, essendo contestato nell’an e non di pronta e facile liquidazione.2.4 Il decreto, come innanzi si è dato conto, si limita ad una genericaaffermazione della sussistenza del credito, senza curarsi nemmeno diprocedere alla sua quantificazione.

Il suo accertamento richiedeva infattiuna specifica istruttoria e non poteva essere compiuto, in via sommaria e,sostanzialmente, immotivata e assertiva.3 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697, c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere laCorte, accogliendo l’eccezione di compensazione, determinato un’indebitainversione dell’onere della prova rispetto all’illecito di abusiva concessionedel credito, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che invecepone tale onere a carico del Fallimento.4 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176c.c., 2697 c.c. e 61 c.p.c,4.1 Il ricorrente, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di abusivaconcessione di credito, contesta il decreto laddove lo stesso, in violazionedei predetti principi, non ha provveduto ad un concreto e approfonditoesame circa la sussistenza di un irreversibile stato di crisi della societàsovvenuta già all’epoca della concessione dei finanziamenti, checostituisce il presupposto stesso dell’illecito dedotto dal Fallimento.4.2 Lamenta la Banca anche la superficiale valutazione svolta dalTribunale del materiale istruttorio, non esaminato e considerato nel suocomplesso, nonché la mancata motivazione del rigetto sulla richiesta diCTU, avanzata peraltro da entrambe le parti.5 I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.6 Assorbito è anche il motivo di cui al ricorso incidentale, giacchéespressamente subordinato all’accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale.Numero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026In accoglimento del primo motivo, va cassato l’impugnato decreto, conrinvio della causa al Tribunale di Napoli anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondoe il terzo motivo e il motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnatodecreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale diNapoli, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato-ricorrentecontrorappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 2990/2025 depositato il15/07/2025.Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026Uditi il PM in persona del sostituto procuratore generale dr. Stanislao DeMatteis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e gli avvocati delleparti.1 Il Tribunale di Napoli, con l’impugnato provvedimento, respingeval’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa, al decreto di esecuzionedello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl, che aveva escluso dalconcorso alla ripartizione dell’attivo il credito di complessive €1.952.870,45, in collocazione chirografaria, derivante da inadempimentodi due contratti di finanziamento, dell’importo di € 1.000.000 ciascuno, del9/3/2021 e del 27/10/2021, il primo garantito al 90% dal [OSCURATO:PERSONA] per le PMI ex l. 662/1996 e il secondo assistito, per la stessaquota, da garanzia di [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 1 del d.l. 23/2020, n. 23,convertito con modificazioni in l. 40/2020, successivamente integratodall’art. 1, comma 209, l. 178/2020.1.1 Il Tribunale partenopeo premetteva che l’intermediario finanziario,oltre che tenuto all’osservanza della regola generale del diritto delleobbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazioneprofessionale ex art. 1176 c.c., ha l’obbligo del rispetto dei principi dicosiddetta sana e corretta gestione e di verifica del merito creditizio di chichiede di esser finanziato, sulla base di informazioni adeguate; criterioposto a base, ad esempio, degli artt. 5 e 14, secondo comma, del d..lvo385/1993 (ma consimili previsioni sono contenute nel testo unico dellafinanza e nel codice delle assicurazioni; per una elencazione analitica ditutta la normativa nazionale ed internazionale che impone agli istitutibancari il descritto comportamento, cfr. Cass. 18610/2021).1.2 Precisava che l’obbligo in capo al soggetto finanziatore di verificare ilmerito creditizio, già evidente sul piano della normativa generale, assumeNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026un ruolo ancor più pregnante laddove, come nel caso di specie, si trattidell’erogazione di finanziamenti presidiati da garanzia pubblica; ciò perchéla presenza di una garanzia pubblica consente all’istituto bancario dineutralizzare il rischio di impresa perché, anche in caso di inadempimento,si sarebbe trovato nella possibilità di escutere la garanzia pubblica(attingendo quindi a risorse pubbliche) e, quindi, di porre nel nulla i rischiconnessi alla fase patologica del rapporto.1.3 Ascriveva all’istituto bancario l’addebito di aver espletato un’istruttoriasuperficiale e formale (limitata, in sostanza, nel verificare il possesso daparte della società del DURC; nell’assicurarsi che i bilanci della stessaevidenziassero un patrimonio netto positivo e la presenza di utili diesercizio e che dalla visura della centrale rischi non emergesserosegnalazioni negative). Poiché all’epoca in cui vennero erogati ifinanziamenti (nell’anno 2021) emergevano dalle risultanze del Crifinformazioni circa la non corrispondenza al vero della situazione debitoriarappresentata nei bilanci (con riferimento al forte indebitamento fiscale eprevidenziale) che un operatore professionale qualificato quale era labanca avrebbe potuto e dovuto cogliere ai fini della valutazione del meritocreditizio, la Banca a giudizio collegio napoletano, avrebbe dovuto «affinare l’indagine sulla situazione generale della società mediantel’acquisizione del dato delle pendenze tributarie della società, dalla qualesarebbe emersa la sopra descritta elevata esposizione debitoria versol’amministrazione finanziaria, di cui non era possibile prender contezzadalla sola lettura del bilancio e degli altri documenti esaminati dalla Bancaopponente».1.4 Da ultimo, evidenziava che dalla violazione delle norme e dei principiche regolano il merito creditizio, era prospettabile in capo alla Curatela uncredito risarcitorio – costituito dalla diminuita consistenza del patrimoniosociale e dall'aggravamento delle perdite, favorite dalla continuazionedell'attività d'impresa colposamente alimentata dalla concessione abusivaNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026di un credito- di maggior valore del credito insinuato dalla Banca, con laconseguenza che andava accolta l’eccezione di compensazione dei crediti ,entrambi concorsuali, tempestivamente sollevata dal Fallimento con lamemoria di costituzione nel giudizio di opposizione.2 [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso ericorso incidentale. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 56 l.fall. e dell’art. 1243 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale abbiaritenuto operante la compensazione in difetto del requisito di certezza delpresunto credito risarcitorio del Fallimento, mai concretamente accertatogiudizialmente ed ampiamente contestato, sia nell’ an che nel quantum,dalla [OSCURATO:PERSONA] spa.1.1 Inoltre, sempre al fine di sostenere l’inoperabilità dellacompensazione, vengono rappresentate anche le ragioni per cui ilpresunto controcredito risarcitorio non può ritenersi anteriore alla data delcompensazione.2 Il motivo è fondato.2.1 I presupposti e le condizioni di applicabilità della compensazione sonostati oggetto di esame da parte di questa di questa Corte con la sentenzadelle S.U. nr.23225/2016 (seguita da Cass. nn. 31359/2018, 10528/2019,31359/2019 ,23167/2022, 18750/2023, 35913/2023 e 27113/2024).2.2 Il principio di diritto enunciato è il seguente : « A) Le norme del codicecivile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi,del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisitoNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti,il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione -legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo larelativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto incompensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, intutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativaliquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il creditoprincipale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la partedi controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condannadel debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito incompensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dalcreditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza delcontrocredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudicenon può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale » .Al riguardo si legge nell’impugnato decreto « è prospettabile in capo allaCuratela un credito risarcitorio il cui ammontare, viste le specifichededuzioni sul punto espresse dalla Curatela, va parametrato – per quantobasta in questa sede - al maggiore danno consistente nella diminuitaconsistenza del patrimonio sociale e nell'aggravamento delle perdite,favorite dalla continuazione dell'attività d'impresa colposamentealimentata dalla concessione abusiva di un credito che accresceva di moltoil già forte – ed evidente, per quanto detto prima - indebitamento dellasocietà Capital. Pertanto fra le conclusioni riassunte nella memoriadifensiva va accolta, in base alle prospettazioni della Curatela, quellafondata sull’eccezione di compensazione».2.3. È evidente che il Tribunale napoletano non ha fatto buon governo deisuesposti principi, in quanto il controcredito opposto dalla curatela incompensazione, avente titolo e fondamento nella prospettataresponsabilità da abusiva concessione del credito, non presentava né leNumero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità sopraindicate, essendo contestato nell’an e non di pronta e facile liquidazione.2.4 Il decreto, come innanzi si è dato conto, si limita ad una genericaaffermazione della sussistenza del credito, senza curarsi nemmeno diprocedere alla sua quantificazione. Il suo accertamento richiedeva infattiuna specifica istruttoria e non poteva essere compiuto, in via sommaria e,sostanzialmente, immotivata e assertiva.3 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697, c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere laCorte, accogliendo l’eccezione di compensazione, determinato un’indebitainversione dell’onere della prova rispetto all’illecito di abusiva concessionedel credito, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che invecepone tale onere a carico del Fallimento.4 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176c.c., 2697 c.c. e 61 c.p.c,4.1 Il ricorrente, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di abusivaconcessione di credito, contesta il decreto laddove lo stesso, in violazionedei predetti principi, non ha provveduto ad un concreto e approfonditoesame circa la sussistenza di un irreversibile stato di crisi della societàsovvenuta già all’epoca della concessione dei finanziamenti, checostituisce il presupposto stesso dell’illecito dedotto dal Fallimento.4.2 Lamenta la Banca anche la superficiale valutazione svolta dalTribunale del materiale istruttorio, non esaminato e considerato nel suocomplesso, nonché la mancata motivazione del rigetto sulla richiesta diCTU, avanzata peraltro da entrambe le parti.5 I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.6 Assorbito è anche il motivo di cui al ricorso incidentale, giacchéespressamente subordinato all’accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale.Numero registro generale 17884/2025Numero sezionale 1690/2026Numero di raccolta generale 19265/2026Data pubblicazione 11/06/2026In accoglimento del primo motivo, va cassato l’impugnato decreto, conrinvio della causa al Tribunale di Napoli anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondoe il terzo motivo e il motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnatodecreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale diNapoli, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]
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