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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37074/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la pronunzia di primo grado resa il 16 novembre 2018 a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di distruzione del suo cadavere.

I Giudici di secondo grado, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili contestate in relazione al primo di detti reati, rideterminavano la pena irrogata in anni sedici di reclusione.

La sentenza di appello manteneva ferme anche le statuizioni in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata in sede di merito, [OSCURATO:PERSONA] la notte del 14 febbraio 2014, in Fabriano, si rese responsabile dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], fatto a lui contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato).

La vittima fu attirata in un agguato in un luogo isolato, grazie a una messa in scena attuata da tempo, all'esito della quale a [OSCURATO:PERSONA] le era stato fatto credere da [OSCURATO:PERSONA] che quella notte si sarebbe allontanato, dal luogo in cui abitava, insieme a una giovane connazionale pachistana con la quale avrebbe intrattenuto una relazione a distanza avviata al matrimonio.

Una ragazza invece inesistente, poiché l'interlocutore a distanza di [OSCURATO:PERSONA], attraverso social network e altre comunicazioni tramite cellulari, era stato in realtà sempre lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

L'omicidio fu perpetrato in un parco facendo uso di un coltello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] fu colpito nella zona della parete addominale e, con un secondo letale fendente, alla gola.

Il corpo di [OSCURATO:PERSONA], denudato e privo dei beni personali, fu poi sotterrato in un terreno in prossimità della sede di una ditta poco distante.

Ivi fu rinvenuto soltanto il 14 maggio 2014.

I Giudici di secondo grado, come già quello di primo grado, fondavano il loro convincimento in .ordine alla prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul ragionato esame delle diverse dichiarazioni rese dallo stesso in più momenti.

Nella motivazione della sentenza di secondo grado, dopo essersi richiamate e condivise le considerazioni svolte dal giudice di primo grado quanto alla valutazione di dette dichiarazioni con riguardo ai profili dell'accertamento dei fatti non investiti dalla parziale riforma in appello, si osservava che, al di là delle menzogne, delle simulazioni e delle reticenze che avevano caratterizzato il comportamento processuale dell'imputato, costituiva un dato certo che egli, dopo essersi reso protagonista di una messa in scena funzionale a creare le particolari condizioni per cui la vittima si trovò al cospetto degli assassini quella notte, comparve, oltre al correo da lui indicato in [OSCURATO:PERSONA] ma solo a partire da un certo punto, nel luogo dell'omicidio nel momento in cui esso venne commesso.

Ciò era stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] tramite passaggi dichiarativi sicuramente attendibili, poiché riportavano informazioni sulla dinamica dei fatti precisamente riscontrate da altre emergenze e non acquisibili in altro modo.

Al contempo, [OSCURATO:PERSONA] non aveva però mai fornito convincenti spiegazioni in ordine a quel genere di presenza, in quante, alla stregua delle versioni da lui via via rivolte a sostenere, con tante contraddizioni, che sarebbe stato autonomamente [OSCURATO:PERSONA] ad attirare in quel luogo la vittima con l'intenzione prima mai comunicata di ucciderla, non sussisteva una logica motivazione per cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo quant'altro riferito a discolpa, avrebbe dovuto seguire gli altri due al momento dell'agguato, fermandosi prima in una panchina e subito dopo raggiungendo il luogo dell'efferata esecuzione.

Spostamenti che certamente si addicevano, invece, al volontario coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio quale partecipe, essendo essi in ogni caso funzionali a indurre la vittima a continuare a seguire il menzionato [OSCURATO:PERSONA] e al contempo idonei a rafforzare l'intento di quest'ultimo, guardandogli le spalle mentre materialmente ultimava l'agguato.

A conferma di tale lettura, secondo quanto aggiunto dai Giudici di secondo grado, deponevano altri convergenti elementi.

In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] non era mai riuscito a giustificare plausibilmente il motivo per cui trovò, subito dopo l'omicidio, in possesso del cellulare che, sebbene a lui intestato, era rimasto in uso pressoché esclusivo della vittima fino allo stesso giorno 14 febbraio 2014.

Circostanza, questa, autonomamente accertata all'inizio delle indagini e contestata a [OSCURATO:PERSONA], il quale si era trovato perciò nella necessità di giustificarla.

Come pure riscontrato dalle risultanze acquisite, [OSCURATO:PERSONA] con lucidità, nonostante l'orribile omicidio dell'amico - al quale assertivamente avrebbe avuto modo poco prima solamente di presenziare - procedette a cancellare i dati dai cui poteva emergere il proprio coinvolgimento nella messinscena riguardante la fuga d'amore che aveva consentito l'agguato quella notte.

Ed inoltre, apparivano nello stesso senso indicative quelle condotte ancora successive, che videro [OSCURATO:PERSONA] inviare falsi messaggi con il medesimo telefonino a [OSCURATO:PERSONA] pur sapendo - e solo lui - che questi era morto.

Egli così volle allontanare i sospetti per il fatto commesso.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva potuto spiegare plausibilmente perché nel prosieguo, mantenendo il silenzio con tutti sulla brutale soppressione dell'amico e convivente, neppure aveva inteso prendere le distanze da [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici distrettuali, dopo la trattazione del tema della responsabilità, illustravano le ragioni dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione e di quella dei motivi futili.

Rilevavano, quanto ai presupposti della prima di tali circostanze, che non poteva ritenersi con certezza provato, seguendo la verifica delle dichiarazioni e delle contestuali discolpe secondo sicuri punti di riferimento, che [OSCURATO:PERSONA], prestando a suo 'dire giuramento sul Corano, si sarebbe tempo prima impegnato a collaborare con [OSCURATO:PERSONA] ai fini della preparazione dell'incontro dietro pagamento di una somma di denaro.

Analogamente, quanto ai motivi futili, concludevano che solo l'interessata progressione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] aveva collegato il movente dell'omicidio'a un affronto che sarebbe stato arrecato dalla vittima a [OSCURATO:PERSONA], diffondendo pettegolezzi sulla moralità della di lui moglie.

La sentenza di secondo grado, dopo aver negato la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (come richiesta in subordine nell'atto di appello), si soffermava sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

3. Propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

L'atto di impugnazione preliminarmente elenca i vizi che intende denunciare, facendo riferimento a violazioni di legge e difetti motivazionali, con riguardo all'affermazione della responsabilità per il delitto di omicidio volontario, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., all'entità della riduzione della pena per le attenuanti generiche già concesse in primo grado, alla mancata riqualificazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, all'affermazione delle responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 411 cod. pen., nonché alla determinazione della pena con riferimento a tale ultimo delitto.

Nell'esposizione dei contenuti delle censure, senza distinzione dei motivi in relazione ai diversi punti della decisione indicati e ai vizi denunciati, possono cogliersi inizialmente alcuni rilievi rivolti all'illustrazione nella sentenza di appello dello "svolgimento nel processo".

Essi negano la correttezza di certe indicazioni sui fatti addebitati, così come di certi richiami a passaggi dichiarativi.

Nel contesto di altre preliminari illustrazioni critiche, si mostra di censurare la completezza dell'esposizione dei motivi d'appello operata dalla Corte distrettuale.

Nel prosieguo ci si rivolge direttamente alla parte della sentenza di secondo grado che ha illustrato i motivi della decisione, sostenendosi anzitutto che si è fatto un indeterminato riferimento adesivo alla motivazione di primo grado, da ciò derivando la necessità di richiamare nel ricorso per cassazione per intero quanto dedotto nell'atto di appello a confutazione della predetta motivazione.

Criticando sotto altri profili la motivazione di secondo grado, la difesa rileva che non sono state considerate le puntuali deduzioni idonee a dimostrare come tutto fosse stato fin dall'inizio ideato e ,orchestrato solamente da [OSCURATO:PERSONA], sfruttando al contempo [OSCURATO:PERSONA] unicamente per inscenare la storia della fuga con la ragazza e intendendo poi liberarsi di lui nel momento in cui non era utile.

Ciò era stato precisamente spiegato da [OSCURATO:PERSONA] nel primo interrogatorio davanti al pubblico ministero e in seguito, risultando così che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto artatamente giungere la notizia alla vittima che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all'incontro con la ragazza, aveva cercato di recarsi a tale incontro da solo, ma non aveva potuto evitare la "disubbidienza" di [OSCURATO:PERSONA] nelle successive fasi dell'esecuzione dell'intento criminoso, confidando peraltro che quel testimone avrebbe mantenuto il silenzio temendo per la propria posizione, in quanto risultava avere ceduto il cellulare alla vittima ai fini della messinscena.

Né poteva rilevare che [OSCURATO:PERSONA], una volta giunti i tre nel parco ove avvenne l'omicidio, rimase seduto in una panchina mentre gli altri due si spostarono in un'altra zona, lasciandolo solo in attesa a custodire i bagagli per breve tempo.

Altrettanto fragili risultavano gli argomenti adoperati dai Giudici di appello con riguardo al possesso del cellulare che era stato usato dalla vittima, evocando contraddittorietà e inverosimiglianze dichiarative in realtà insussistenti, una volta inquadrato correttamente il contesto delle rivelazioni ed essendo sostenibile che [OSCURATO:PERSONA], prima di ultimare l'azione omicida o di sotterrare il corpo di [OSCURATO:PERSONA], si fosse preoccupato di sottrarre il cellulare a [OSCURATO:PERSONA] e ancora dopo -solo tornando a casa - glielo avesse restituito, intimandogli di mantenere il silenzio, a fronte di elementi compromettenti a suo carico ricavabili dall'utilizzo dello stesso cellulare.

Condizioni, queste, che rendevano altrettanto spiegabili le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], pur rimasto estraneo al delitto, avesse poi cancellato alcuni messaggi dall'apparecchio e per diverso tempo mantenuto il silenzio su tutto quanto visto, prendendo comunque la decisione nei mesi successivi di trasferirsi altrove, senza più volere mantenere altri contatti con [OSCURATO:PERSONA] che continuava a minacciarlo.

Del resto, se davvero [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto ricostruire la vicenda tacendo le circostanze a suo sfavore, non avrebbe riferito la propria presenza sui luoghi.

I Giudici di secondo grado, inoltre, soffermandosi sui motivi dell'esclusione delle aggravanti e al contempo della verifica delle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] si era a un certo punto determinato a rivelare i fatti, non hanno per intero considerato le deduzioni in sede di appello laddove si erano riferite al contenuto dei dialoghi captati in carcere all'interno del quale [OSCURATO:PERSONA] si sentì "al sicuro" da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, sempre nell'ambito degli stessi passaggi motivazionali, si sono erroneamente ricostruiti i risvolti relativi al giuramento religioso, che invece in modo del tutto veritiero aveva impegnato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così come non è stata correttamente letta la vicenda relativa ad alcuni documenti fatti avere da [OSCURATO:PERSONA], i cui approfondimenti, tramite audizione del cugino di costui, avevano confermato il ruolo attivo e determinante del solo [OSCURATO:PERSONA] nell'inscenare il progetto matrimoniale.

Né si è appropriatamente colta la valenza dei contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 22 dicembre 2013 al 20 gennaio 2014.Ancora, si è illogicamente ritenuto inverosimile il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in cui si protrasse ciò che è stato definito impropriamente uno "scherzo", ponendosi domande che invece avrebbero dovuto rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA].

Ed escludendosi le condizioni per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non si è considerato che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a contribuire alla sola farsa della relazione a distanza e ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'omicidio, a fronte del ruolo di protagonista assunto dall'autore del delitto in tutta la vicenda.

Quando poi si è determinato il trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto prendersi atto che le attenuanti generiche avevano avuto l'effetto di elidere le due aggravanti contestate, cosicché, una volta venute meno queste ultime, la riduzione della pena non poteva fissarsi, sulla base di inconsistenti ragioni, in misura inferiore a un terzo e dunque in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Infine, assolutamente prive di risposte sono rimaste le altre questioni poste con i motivi di appello relative alla riqualificazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo e alla sussistenza della responsabilità e l'aumento della pena apportato in relazione all'addebito del reato di cui all'ad 411 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va in primo luogo osservato che, al fine di dimostrare i vizi di legittimità che cumulativamente si denunciano, non possono minimamente rilevare le critiche iniziali rivolte a parti solo espositive della sentenza, relative al contenuto degli addebiti e, in termini sintetici, a quello della motivazione di primo grado.

Invero, ciò che in tal modo il ricorso mostra di introdurre è solo la lettura difensiva di certi percorsi dichiarativi che via via richiama e intende far prevalere.

Lo stesso inammissibile approccio viene seguito appena dopo, allorquando ci si rivolge all'esposizione - appropriatamente riassuntiva - dei motivi di appello.

Ancora dopo, si richiamano - e semplicemente nella loro interezza - tali motivi, a proposito delle doglianze invece indirizzate alle ragioni della decisione di secondo grado.

Ma in questo modo si percorre un iter delle critiche che risulta parimenti inammissibile, poiché con evidenza non ci si attiene ai requisiti di specificità dell'impugnazione.

Infatti, non ci si rapporta appropriatamente al significato della premessa dei Giudici di appello che richiama in modo adesivo la motivazione della sentenza di primo grado.

Tale motivazione viene indicata dalla Corte di secondo grado come completa e dettagliata con riguardo all'esame delle risultanze e alla ricostruzione dei fatti.

Essa perciò risulta per intero condivisa, anche se con riferimento alla trattazione delle questioni diverse da quelle afferenti ai presupposti delle aggravanti rimaste escluse in appello.

Si configura cioè la conformità alla decisione di primo grado alla quale si salda quella di appello quanto alla ricostruzione della responsabilità oggetto di conferma.

Di conseguenza, sotto tale profilo e con i soli limiti sopra individuati, deve valere il principio secondo cui, ai fini della denuncia dei vizi motivazionali della sentenza di appello in sede di esame e di valutazione della prova fondante la "doppia conformità" della decisione, occorre dimostrare nel ricorso per cassazione, in rapporto a specifiche doglianze mosse con i motivi di appello, o l'erroneità del percorso seguito dal giudice di secondo grado nel considerare elementi non valutati da quello di primo grado, ovvero che entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo errore, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 4, n. 25963 del 03/12/2020, Tassone, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837).

Questo onere rappresentativo nella specie non può risultare assolto, laddove il ricorso, come anticipato, si limita a "richiamare ... integralmente quanto dedotto ed esposto nell'atto di appello a confutazione della sentenza del G.U.P. ...".

Ciò vale tanto più in considerazione dell'ampia e articolata motivazione della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità, a fronte della quale una rilevante parte dell'esposizione nell'atto di appello veniva poi solamente a riportare testualmente il contenuto di una memoria difensiva depositata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado.

Invece, avrebbero dovuto focalizzarsi, con la dovuta specificità già nell'appello, le precise ragioni per cui il sopraggiunto esame delle emergenze da parte del G.i.p., che mostrava di confrontarsi anche con i rilievi di cui a detta memoria, avrebbe sortito esiti di merito censurabili.

Le successive critiche si rivolgono alle risposte nella sentenza di appello che hanno delineato il percorso valutativo seguito nel ribadire l'esattezza delle conclusioni in primo grado in punto di accertamento della responsabilità.

La difesa, sviluppando tali critiche, regolarmente isola i diversi passaggi valutativi rassegnati in sentenza, così mostrando di non confrontarsi con i complessivi apprezzamenti di merito in tema di prova indiretta del dolo, secondo cui la relativa incompletezza indicativa di ciascuno elemento considerato - nella specie quanto all'accertamento della volontaria partecipazione ai fatti che precedettero il delitto e poi consentirono di eseguirlo - rimane definitivamente superata dalle altre ragionate valutazioni che configurano la concordanza con gli altri elementi.

Seguendo l'approccio appena descritto, il ricorso richiama diversi rilievi già mossi sugli stessi temi nei motivi di appello, valorizzando altre parti delle tante dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in modo da giungere a rappresentare solamente apprezzamenti alternativi sull'attendibilità di certe discolpe che via via focalizza.

Ciò avviene, anzitutto, con riguardo a un primo punto fermo (asseverato in sentenza dal confronto fra le dichiarazioni con quanto emerso aliunde sulla dinamica dell'omicidio): [OSCURATO:PERSONA] si trovò in quel particolare luogo quella notte proprio nello stesso momento in cui la vittima fu attinta dalle due coltellate.

L'estraneità delle ragioni di tale presenza alla volontaria partecipazione all'omicidio è stata confutata e ragionevolmente esclusa, seguendo un precisa e coerente lettura critica, dalla sentenza di appello (pag. 6 e 7), e in precedenza da quella di primo grado (da pagg. 46 a 54), sulla scorta di ancora più diffuse considerazioni motivazionali puntualmente relazionatesi con i contenuti e con le incoerenze e illogicità delle discolpe di volta in volta approntate da [OSCURATO:PERSONA], fino ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] ogni pianificazione e determinazione volitiva dell'omicidio.

Rispetto a ciò, le doglianze - qui ribadite - o sfuggono a un adeguato confronto critico, ovvero oppongono altre letture rivalutative, in modo da non potere mentire la ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo tutte le manovre a lui riferibili, funzionali a quel tipo di incontro, diede prova non semplicemente di assistervi, ma di prendere parte attiva al delitto, quantomeno propiziandone consapevolmente le condizioni per eseguirlo, posto che per tale precisa ragione, secondo le sole plausibili spiegazioni, attirò la vittima in quel luogo a quell'ora.

Il ricorso, continuando a ribadire apprezzamenti diversi, non solo su tale tema ma anche su altri passaggi delle discolpe, si sofferma ad un certo punto a contestare le confutazioni intervenute circa le ragioni del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello stesso telefonino nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] finché in vita, così da risultare esso sottratto dagli assassini dopo il delitto e prima di disfarsi del corpo.

Al riguardo, giova ribadire che [OSCURATO:PERSONA], come emerso già dall'esame dei messaggi rinvenuti, si era servito anche di tale telefonino per imbastire la serie di menzogne che alla fine determinò le condizioni per eseguire l'omicidio, a mezzo della combinazione dell'incontro e della fuga da non rivelare a nessuno.

Fatto che consentì all'imputato di sottrarsi alle indagini dopo la scomparsa.

La difesa concentra, in particolare, l'attenzione sulle osservazioni che hanno negato l'attendibilità di quelle dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] ha inteso escludere che l'impossessamento del cellulare - intestato al lui, ma con tracce dell'uso della vittima e dell'inganno cui seguì l'omicidio - fosse da associare al fine di impedire un ritrovamento che avrebbe disvelato la propria partecipazione al grave delitto.

Tanto considerando che [OSCURATO:PERSONA] era poi giunto ad attribuire tale manovra a [OSCURATO:PERSONA] sempre e solo nell'ambito di condotte di sopraffazione e di imposizione.

Il ricorso (pag. 10), illustrando solo altri percorsi valutativi che intende sovrapporre a quelli della sentenza di appello (pagg. 7 e 8) che rappresentano la contraddittorietà delle dichiarazioni sul punto, si misura solo con l'esame dei contenuti dell'audizione davanti alla polizia giudiziaria e di quella davanti al pubblico ministero, mentre la motivazione articola i suoi ragionamenti di tipo confutativo anche in considerazione delle dichiarazioni in incidente probatorio.

Per il resto, si asseriscono illogicità motivazionali che finiscono per opporsi in modo solo discorsivo alla precisa confutazione della tortuosa versione difensiva progressivamente modulata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottratto il cellulare dopo avere commesso l'omicidio, al solo fine di evitare che [OSCURATO:PERSONA] chiamasse aiuto, per consegnarglielo però poco dopo quando il cadavere era ancora "caldo".

Altre connesse obiezioni difensive sono rivolte al significato attribuito alla cancellazione delle tracce della preparazione del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alle valutazioni espresse dai giudici di merito in ordine ai suoi comportamenti ancora successivi, ritenuti del tutto incongruenti ove l'imputato davvero si fosse trovato solo ad assistere, suo malgrado, alla brutale uccisione dell'amico e a subire costrizioni che sarebbero state anche dopo attuate a suoi danni dall'assassino.

Anche in tal caso le censure introducono solo rivalutazioni, che, senza misurarsi con l'intero iter motivazionale, impropriamente isolano la valutazione dei singoli elementi ignorando la solidità conferita dalla convergenza con gli altri.

La difesa procede allo stesso modo allorché semplifica le spiegazioni già intervenute in primo grado sul percorso - "selettivo" - volto all'individuazione di quelle parti del racconto di [OSCURATO:PERSONA] ben verificabili e perciò certe, a fronte delle attenzioni difensive da lui progressivamente mostrate dopo essersi determinato ad ammettere la presenza sui luoghi, mantenendo così sempre fermo un chiaro approccio rivolto a contrastare, secondo le opzioni reputate idonee in un certo momento, le contestazioni degli elementi a carico e i rilievi circa le contraddizioni e illogicità in cui era prima incorso nel rappresentare il coinvolgimento nei fatti.

Le doglianze si rivelano ancora manifestamente infondate quando si soffermano sui passaggi motivazionali che hanno giustificato l'esclusione delle aggravanti.

Queste censure, secondo il loro sviluppo espositivo, risultano in primo luogo agganciate all'assunto secondo cui sarebbe mancata una corretta risposta ai rilievi difensivi che in particolare avevano richiamato le conversazioni intercettate in carcere.

Tali conversazioni, secondo la difesa, dovrebbero confermare il timore di ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto giustificare la tardività delle accuse che lo avevano chiamato in causa quale unico responsabile.

Gli stessi rilievi però erano stati illustrati nella memoria difensiva depositata in sede di conclusioni in primo grado, il cui contenuto è poi rimasto semplicemente trascritto nei motivi di appello.

Né la difesa nel ricorso mostra di considerare le confutazioni invece puntualmente intervenute al riguardo già nella motivazione in primo grado (in particolare a pag. 49).

Ciò in forza di un percorso che i Giudi i di appello hanno mostrato di condividere, negando allo stesso modo che la "sicurezza" rispetto alle asserite ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], associata dalla difesa alla restrizione in carcere, abbia costituito la svolta nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], stante peraltro che egli, già detenuto, a fronte delle stesse contestazioni (sia in fatto sia probatorie), in sede di interrogatorio di garanzia aveva optato per il silenzio.

Anche sotto 'tale ultimo profilo la difesa introduce altri apprezzamenti che evocano genericamente mere riletture delle risultanze.

Le altre censure rivolte agli stessi passaggi motivazionali esprimono solo la non condivisione della motivata decisione - assunta dai Giudici di appello - di includere fra le dichiarazioni non sicuramente affidabili, e dunque non idonee alla prova dei fatti, quelle che configuravano i tratti della premeditazione e dei motivi futili, poiché strettamente connesse, e anzi direttamente funzionali, all'iter delle progressive discolpe tramite le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva contraddittoriamente e inverosimilmente attribuito ogni responsabilità al correo indicato come [OSCURATO:PERSONA].

Invero, anche in tale contesto le critiche si oppongono a precisi percorsi valutativi di cui non è possibile cogliere manifeste illogicità, come nel caso in cui viene spiegata dai Giudici di merito la scarsa significatività attribuibile a taluni contatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ovvero la lettura, priva di ricadute, dei possibili incontri che il primo avrebbe avuto in Pakistan con i parenti del secondo (tali argomenti vengono precisamente trattati nelle pagg. 9 e 10 della sentenza).

Ogni altro restante passaggio del ricorso, con riguardo al tema dell'accertamento della responsabilità, continua a configurare gli stessi approcci sopra ampiamente illustrati che rendono le censure inammissibili, in quanto del tutte estranee alla rappresentazione dei vizi denunciabili in sede di legittimità.

3. La stessa impostazione dei rilievi viene poi riproposta quando si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., a fronte <ve delle risposte anchelpunto appropriatamente intervenute nella sentenza, laddove si è illustrata l'importanza invece del ruolo assunto dal ricorrente nell'esecuzione dell'omicidio, anche volendo considerare le sole manovre per attirare la vittima.

4. Le censure che seguono, quanto alla determinazione della pena base e all'entità della sua riduzione per le attenuanti generiche, evocano ancora una volta diverse ricostruzioni in fatto e del percorso dichiarativo, per contrastare le spiegazioni che hanno sostenuto le determinazioni su detti punti così come esposte nella sentenza di appello (pag. 11), coerentemente con tutto quanto in precedenza motivatamente illustrato in risposta agli altri motivi di appello.

Né si comprende per quali ragioni il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti intervenuto in primo grado, avrebbe dovuto vincolare la decisione sulla riduzione della pena in appello, adottabile in tale sede solo in rapporto all'omicidio volontario non aggravato e in un ambito del tutto estraneo all'operatività del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., poiché ci si è limitati a ridurre appropriatamente la pena secondo percorsi e valutazioni ora imposti dall'esclusione delle aggravanti.

5. Infine, il ricorso assume l'assenza di risposte in ordine ai rilievi mossi in sede di appello a supporto di altre richieste, in tema di riqualificazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, di esclusione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 411 cod. pen. e di determinazione della pena a titolo di aumento per continuazione in relazione a tale ultimo reato.

Anche queste censure risultano inammissibili.

Infatti, non si rappresenta a quali specifici percorsi critici ci si voglia riferire, sicché neppure è possibile comprendere come i rilievi potrebbero superare le argomentazioni di merito già intervenute in primo grado, in modo da potersi cogliere l'attitudine a porre in crisi la motivazione della "doppia conforme" sui punti in questione.

Né, del resto, il ricorso si confronta con i chiari contenuti dell'intera ricostruzione ribadita dalla 'sentenza di appello, che riconosce inequivocabilmente la presenza degli estremi soggettivi e oggettivi dei due reati contestati'.

E da ciò già deriva la confutazione, anche se in termini impliciti, delle contrarie prospettazioni che gli ultimi passi del ricorso in termini del tutto generici vengono ad evocare.

Lo stesso tipo di considerazioni valgono con riferimento agli accenni difensivi all'aumento di pena per la continuazione, a fronte di spiegazioni 'anche sul punto intervenute già nella motivazione di primo grado (pagg. 84 e 85), poi condivisa da quella di appello.

6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente, di conseguenza, deve essere condannato al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la pronunzia di primo grado resa il 16 novembre 2018 a seguito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di distruzione del suo cadavere. I Giudici di secondo grado, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili contestate in relazione al primo di detti reati, rideterminavano la pena irrogata in anni sedici di reclusione. La sentenza di appello manteneva ferme anche le statuizioni in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata in sede di merito, [OSCURATO:PERSONA] la notte del 14 febbraio 2014, in Fabriano, si rese responsabile dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], fatto a lui contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato). La vittima fu attirata in un agguato in un luogo isolato, grazie a una messa in scena attuata da tempo, all'esito della quale a [OSCURATO:PERSONA] le era stato fatto credere da [OSCURATO:PERSONA] che quella notte si sarebbe allontanato, dal luogo in cui abitava, insieme a una giovane connazionale pachistana con la quale avrebbe intrattenuto una relazione a distanza avviata al matrimonio. Una ragazza invece inesistente, poiché l'interlocutore a distanza di [OSCURATO:PERSONA], attraverso social network e altre comunicazioni tramite cellulari, era stato in realtà sempre lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. L'omicidio fu perpetrato in un parco facendo uso di un coltello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] fu colpito nella zona della parete addominale e, con un secondo letale fendente, alla gola. Il corpo di [OSCURATO:PERSONA], denudato e privo dei beni personali, fu poi sotterrato in un terreno in prossimità della sede di una ditta poco distante. Ivi fu rinvenuto soltanto il 14 maggio 2014. I Giudici di secondo grado, come già quello di primo grado, fondavano il loro convincimento in .ordine alla prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul ragionato esame delle diverse dichiarazioni rese dallo stesso in più momenti. Nella motivazione della sentenza di secondo grado, dopo essersi richiamate e condivise le considerazioni svolte dal giudice di primo grado quanto alla valutazione di dette dichiarazioni con riguardo ai profili dell'accertamento dei fatti non investiti dalla parziale riforma in appello, si osservava che, al di là delle menzogne, delle simulazioni e delle reticenze che avevano caratterizzato il comportamento processuale dell'imputato, costituiva un dato certo che egli, dopo essersi reso protagonista di una messa in scena funzionale a creare le particolari condizioni per cui la vittima si trovò al cospetto degli assassini quella notte, comparve, oltre al correo da lui indicato in [OSCURATO:PERSONA] ma solo a partire da un certo punto, nel luogo dell'omicidio nel momento in cui esso venne commesso. Ciò era stato riferito da [OSCURATO:PERSONA] tramite passaggi dichiarativi sicuramente attendibili, poiché riportavano informazioni sulla dinamica dei fatti precisamente riscontrate da altre emergenze e non acquisibili in altro modo. Al contempo, [OSCURATO:PERSONA] non aveva però mai fornito convincenti spiegazioni in ordine a quel genere di presenza, in quante, alla stregua delle versioni da lui via via rivolte a sostenere, con tante contraddizioni, che sarebbe stato autonomamente [OSCURATO:PERSONA] ad attirare in quel luogo la vittima con l'intenzione prima mai comunicata di ucciderla, non sussisteva una logica motivazione per cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], secondo quant'altro riferito a discolpa, avrebbe dovuto seguire gli altri due al momento dell'agguato, fermandosi prima in una panchina e subito dopo raggiungendo il luogo dell'efferata esecuzione. Spostamenti che certamente si addicevano, invece, al volontario coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio quale partecipe, essendo essi in ogni caso funzionali a indurre la vittima a continuare a seguire il menzionato [OSCURATO:PERSONA] e al contempo idonei a rafforzare l'intento di quest'ultimo, guardandogli le spalle mentre materialmente ultimava l'agguato. A conferma di tale lettura, secondo quanto aggiunto dai Giudici di secondo grado, deponevano altri convergenti elementi. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] non era mai riuscito a giustificare plausibilmente il motivo per cui trovò, subito dopo l'omicidio, in possesso del cellulare che, sebbene a lui intestato, era rimasto in uso pressoché esclusivo della vittima fino allo stesso giorno 14 febbraio 2014. Circostanza, questa, autonomamente accertata all'inizio delle indagini e contestata a [OSCURATO:PERSONA], il quale si era trovato perciò nella necessità di giustificarla. Come pure riscontrato dalle risultanze acquisite, [OSCURATO:PERSONA] con lucidità, nonostante l'orribile omicidio dell'amico - al quale assertivamente avrebbe avuto modo poco prima solamente di presenziare - procedette a cancellare i dati dai cui poteva emergere il proprio coinvolgimento nella messinscena riguardante la fuga d'amore che aveva consentito l'agguato quella notte. Ed inoltre, apparivano nello stesso senso indicative quelle condotte ancora successive, che videro [OSCURATO:PERSONA] inviare falsi messaggi con il medesimo telefonino a [OSCURATO:PERSONA] pur sapendo - e solo lui - che questi era morto. Egli così volle allontanare i sospetti per il fatto commesso. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] neppure aveva potuto spiegare plausibilmente perché nel prosieguo, mantenendo il silenzio con tutti sulla brutale soppressione dell'amico e convivente, neppure aveva inteso prendere le distanze da [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici distrettuali, dopo la trattazione del tema della responsabilità, illustravano le ragioni dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione e di quella dei motivi futili. Rilevavano, quanto ai presupposti della prima di tali circostanze, che non poteva ritenersi con certezza provato, seguendo la verifica delle dichiarazioni e delle contestuali discolpe secondo sicuri punti di riferimento, che [OSCURATO:PERSONA], prestando a suo 'dire giuramento sul Corano, si sarebbe tempo prima impegnato a collaborare con [OSCURATO:PERSONA] ai fini della preparazione dell'incontro dietro pagamento di una somma di denaro. Analogamente, quanto ai motivi futili, concludevano che solo l'interessata progressione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA] aveva collegato il movente dell'omicidio'a un affronto che sarebbe stato arrecato dalla vittima a [OSCURATO:PERSONA], diffondendo pettegolezzi sulla moralità della di lui moglie. La sentenza di secondo grado, dopo aver negato la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (come richiesta in subordine nell'atto di appello), si soffermava sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. Propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. L'atto di impugnazione preliminarmente elenca i vizi che intende denunciare, facendo riferimento a violazioni di legge e difetti motivazionali, con riguardo all'affermazione della responsabilità per il delitto di omicidio volontario, al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., all'entità della riduzione della pena per le attenuanti generiche già concesse in primo grado, alla mancata riqualificazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, all'affermazione delle responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 411 cod. pen., nonché alla determinazione della pena con riferimento a tale ultimo delitto. Nell'esposizione dei contenuti delle censure, senza distinzione dei motivi in relazione ai diversi punti della decisione indicati e ai vizi denunciati, possono cogliersi inizialmente alcuni rilievi rivolti all'illustrazione nella sentenza di appello dello "svolgimento nel processo". Essi negano la correttezza di certe indicazioni sui fatti addebitati, così come di certi richiami a passaggi dichiarativi. Nel contesto di altre preliminari illustrazioni critiche, si mostra di censurare la completezza dell'esposizione dei motivi d'appello operata dalla Corte distrettuale. Nel prosieguo ci si rivolge direttamente alla parte della sentenza di secondo grado che ha illustrato i motivi della decisione, sostenendosi anzitutto che si è fatto un indeterminato riferimento adesivo alla motivazione di primo grado, da ciò derivando la necessità di richiamare nel ricorso per cassazione per intero quanto dedotto nell'atto di appello a confutazione della predetta motivazione. Criticando sotto altri profili la motivazione di secondo grado, la difesa rileva che non sono state considerate le puntuali deduzioni idonee a dimostrare come tutto fosse stato fin dall'inizio ideato e ,orchestrato solamente da [OSCURATO:PERSONA], sfruttando al contempo [OSCURATO:PERSONA] unicamente per inscenare la storia della fuga con la ragazza e intendendo poi liberarsi di lui nel momento in cui non era utile. Ciò era stato precisamente spiegato da [OSCURATO:PERSONA] nel primo interrogatorio davanti al pubblico ministero e in seguito, risultando così che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto artatamente giungere la notizia alla vittima che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all'incontro con la ragazza, aveva cercato di recarsi a tale incontro da solo, ma non aveva potuto evitare la "disubbidienza" di [OSCURATO:PERSONA] nelle successive fasi dell'esecuzione dell'intento criminoso, confidando peraltro che quel testimone avrebbe mantenuto il silenzio temendo per la propria posizione, in quanto risultava avere ceduto il cellulare alla vittima ai fini della messinscena. Né poteva rilevare che [OSCURATO:PERSONA], una volta giunti i tre nel parco ove avvenne l'omicidio, rimase seduto in una panchina mentre gli altri due si spostarono in un'altra zona, lasciandolo solo in attesa a custodire i bagagli per breve tempo. Altrettanto fragili risultavano gli argomenti adoperati dai Giudici di appello con riguardo al possesso del cellulare che era stato usato dalla vittima, evocando contraddittorietà e inverosimiglianze dichiarative in realtà insussistenti, una volta inquadrato correttamente il contesto delle rivelazioni ed essendo sostenibile che [OSCURATO:PERSONA], prima di ultimare l'azione omicida o di sotterrare il corpo di [OSCURATO:PERSONA], si fosse preoccupato di sottrarre il cellulare a [OSCURATO:PERSONA] e ancora dopo -solo tornando a casa - glielo avesse restituito, intimandogli di mantenere il silenzio, a fronte di elementi compromettenti a suo carico ricavabili dall'utilizzo dello stesso cellulare. Condizioni, queste, che rendevano altrettanto spiegabili le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], pur rimasto estraneo al delitto, avesse poi cancellato alcuni messaggi dall'apparecchio e per diverso tempo mantenuto il silenzio su tutto quanto visto, prendendo comunque la decisione nei mesi successivi di trasferirsi altrove, senza più volere mantenere altri contatti con [OSCURATO:PERSONA] che continuava a minacciarlo. Del resto, se davvero [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto ricostruire la vicenda tacendo le circostanze a suo sfavore, non avrebbe riferito la propria presenza sui luoghi. I Giudici di secondo grado, inoltre, soffermandosi sui motivi dell'esclusione delle aggravanti e al contempo della verifica delle ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] si era a un certo punto determinato a rivelare i fatti, non hanno per intero considerato le deduzioni in sede di appello laddove si erano riferite al contenuto dei dialoghi captati in carcere all'interno del quale [OSCURATO:PERSONA] si sentì "al sicuro" da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, sempre nell'ambito degli stessi passaggi motivazionali, si sono erroneamente ricostruiti i risvolti relativi al giuramento religioso, che invece in modo del tutto veritiero aveva impegnato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così come non è stata correttamente letta la vicenda relativa ad alcuni documenti fatti avere da [OSCURATO:PERSONA], i cui approfondimenti, tramite audizione del cugino di costui, avevano confermato il ruolo attivo e determinante del solo [OSCURATO:PERSONA] nell'inscenare il progetto matrimoniale. Né si è appropriatamente colta la valenza dei contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 22 dicembre 2013 al 20 gennaio 2014.Ancora, si è illogicamente ritenuto inverosimile il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in cui si protrasse ciò che è stato definito impropriamente uno "scherzo", ponendosi domande che invece avrebbero dovuto rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA]. Ed escludendosi le condizioni per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non si è considerato che [OSCURATO:PERSONA] si limitò a contribuire alla sola farsa della relazione a distanza e ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell'omicidio, a fronte del ruolo di protagonista assunto dall'autore del delitto in tutta la vicenda. Quando poi si è determinato il trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto prendersi atto che le attenuanti generiche avevano avuto l'effetto di elidere le due aggravanti contestate, cosicché, una volta venute meno queste ultime, la riduzione della pena non poteva fissarsi, sulla base di inconsistenti ragioni, in misura inferiore a un terzo e dunque in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Infine, assolutamente prive di risposte sono rimaste le altre questioni poste con i motivi di appello relative alla riqualificazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo e alla sussistenza della responsabilità e l'aumento della pena apportato in relazione all'addebito del reato di cui all'ad 411 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va in primo luogo osservato che, al fine di dimostrare i vizi di legittimità che cumulativamente si denunciano, non possono minimamente rilevare le critiche iniziali rivolte a parti solo espositive della sentenza, relative al contenuto degli addebiti e, in termini sintetici, a quello della motivazione di primo grado. Invero, ciò che in tal modo il ricorso mostra di introdurre è solo la lettura difensiva di certi percorsi dichiarativi che via via richiama e intende far prevalere. Lo stesso inammissibile approccio viene seguito appena dopo, allorquando ci si rivolge all'esposizione - appropriatamente riassuntiva - dei motivi di appello. Ancora dopo, si richiamano - e semplicemente nella loro interezza - tali motivi, a proposito delle doglianze invece indirizzate alle ragioni della decisione di secondo grado. Ma in questo modo si percorre un iter delle critiche che risulta parimenti inammissibile, poiché con evidenza non ci si attiene ai requisiti di specificità dell'impugnazione. Infatti, non ci si rapporta appropriatamente al significato della premessa dei Giudici di appello che richiama in modo adesivo la motivazione della sentenza di primo grado. Tale motivazione viene indicata dalla Corte di secondo grado come completa e dettagliata con riguardo all'esame delle risultanze e alla ricostruzione dei fatti. Essa perciò risulta per intero condivisa, anche se con riferimento alla trattazione delle questioni diverse da quelle afferenti ai presupposti delle aggravanti rimaste escluse in appello. Si configura cioè la conformità alla decisione di primo grado alla quale si salda quella di appello quanto alla ricostruzione della responsabilità oggetto di conferma. Di conseguenza, sotto tale profilo e con i soli limiti sopra individuati, deve valere il principio secondo cui, ai fini della denuncia dei vizi motivazionali della sentenza di appello in sede di esame e di valutazione della prova fondante la "doppia conformità" della decisione, occorre dimostrare nel ricorso per cassazione, in rapporto a specifiche doglianze mosse con i motivi di appello, o l'erroneità del percorso seguito dal giudice di secondo grado nel considerare elementi non valutati da quello di primo grado, ovvero che entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo errore, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 4, n. 25963 del 03/12/2020, Tassone, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837). Questo onere rappresentativo nella specie non può risultare assolto, laddove il ricorso, come anticipato, si limita a "richiamare ... integralmente quanto dedotto ed esposto nell'atto di appello a confutazione della sentenza del G.U.P. ...". Ciò vale tanto più in considerazione dell'ampia e articolata motivazione della sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità, a fronte della quale una rilevante parte dell'esposizione nell'atto di appello veniva poi solamente a riportare testualmente il contenuto di una memoria difensiva depositata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado. Invece, avrebbero dovuto focalizzarsi, con la dovuta specificità già nell'appello, le precise ragioni per cui il sopraggiunto esame delle emergenze da parte del G.i.p., che mostrava di confrontarsi anche con i rilievi di cui a detta memoria, avrebbe sortito esiti di merito censurabili. Le successive critiche si rivolgono alle risposte nella sentenza di appello che hanno delineato il percorso valutativo seguito nel ribadire l'esattezza delle conclusioni in primo grado in punto di accertamento della responsabilità. La difesa, sviluppando tali critiche, regolarmente isola i diversi passaggi valutativi rassegnati in sentenza, così mostrando di non confrontarsi con i complessivi apprezzamenti di merito in tema di prova indiretta del dolo, secondo cui la relativa incompletezza indicativa di ciascuno elemento considerato - nella specie quanto all'accertamento della volontaria partecipazione ai fatti che precedettero il delitto e poi consentirono di eseguirlo - rimane definitivamente superata dalle altre ragionate valutazioni che configurano la concordanza con gli altri elementi. Seguendo l'approccio appena descritto, il ricorso richiama diversi rilievi già mossi sugli stessi temi nei motivi di appello, valorizzando altre parti delle tante dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in modo da giungere a rappresentare solamente apprezzamenti alternativi sull'attendibilità di certe discolpe che via via focalizza. Ciò avviene, anzitutto, con riguardo a un primo punto fermo (asseverato in sentenza dal confronto fra le dichiarazioni con quanto emerso aliunde sulla dinamica dell'omicidio): [OSCURATO:PERSONA] si trovò in quel particolare luogo quella notte proprio nello stesso momento in cui la vittima fu attinta dalle due coltellate. L'estraneità delle ragioni di tale presenza alla volontaria partecipazione all'omicidio è stata confutata e ragionevolmente esclusa, seguendo un precisa e coerente lettura critica, dalla sentenza di appello (pag. 6 e 7), e in precedenza da quella di primo grado (da pagg. 46 a 54), sulla scorta di ancora più diffuse considerazioni motivazionali puntualmente relazionatesi con i contenuti e con le incoerenze e illogicità delle discolpe di volta in volta approntate da [OSCURATO:PERSONA], fino ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] ogni pianificazione e determinazione volitiva dell'omicidio. Rispetto a ciò, le doglianze - qui ribadite - o sfuggono a un adeguato confronto critico, ovvero oppongono altre letture rivalutative, in modo da non potere mentire la ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo tutte le manovre a lui riferibili, funzionali a quel tipo di incontro, diede prova non semplicemente di assistervi, ma di prendere parte attiva al delitto, quantomeno propiziandone consapevolmente le condizioni per eseguirlo, posto che per tale precisa ragione, secondo le sole plausibili spiegazioni, attirò la vittima in quel luogo a quell'ora. Il ricorso, continuando a ribadire apprezzamenti diversi, non solo su tale tema ma anche su altri passaggi delle discolpe, si sofferma ad un certo punto a contestare le confutazioni intervenute circa le ragioni del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello stesso telefonino nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] finché in vita, così da risultare esso sottratto dagli assassini dopo il delitto e prima di disfarsi del corpo. Al riguardo, giova ribadire che [OSCURATO:PERSONA], come emerso già dall'esame dei messaggi rinvenuti, si era servito anche di tale telefonino per imbastire la serie di menzogne che alla fine determinò le condizioni per eseguire l'omicidio, a mezzo della combinazione dell'incontro e della fuga da non rivelare a nessuno. Fatto che consentì all'imputato di sottrarsi alle indagini dopo la scomparsa. La difesa concentra, in particolare, l'attenzione sulle osservazioni che hanno negato l'attendibilità di quelle dichiarazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] ha inteso escludere che l'impossessamento del cellulare - intestato al lui, ma con tracce dell'uso della vittima e dell'inganno cui seguì l'omicidio - fosse da associare al fine di impedire un ritrovamento che avrebbe disvelato la propria partecipazione al grave delitto. Tanto considerando che [OSCURATO:PERSONA] era poi giunto ad attribuire tale manovra a [OSCURATO:PERSONA] sempre e solo nell'ambito di condotte di sopraffazione e di imposizione. Il ricorso (pag. 10), illustrando solo altri percorsi valutativi che intende sovrapporre a quelli della sentenza di appello (pagg. 7 e 8) che rappresentano la contraddittorietà delle dichiarazioni sul punto, si misura solo con l'esame dei contenuti dell'audizione davanti alla polizia giudiziaria e di quella davanti al pubblico ministero, mentre la motivazione articola i suoi ragionamenti di tipo confutativo anche in considerazione delle dichiarazioni in incidente probatorio. Per il resto, si asseriscono illogicità motivazionali che finiscono per opporsi in modo solo discorsivo alla precisa confutazione della tortuosa versione difensiva progressivamente modulata, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottratto il cellulare dopo avere commesso l'omicidio, al solo fine di evitare che [OSCURATO:PERSONA] chiamasse aiuto, per consegnarglielo però poco dopo quando il cadavere era ancora "caldo". Altre connesse obiezioni difensive sono rivolte al significato attribuito alla cancellazione delle tracce della preparazione del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alle valutazioni espresse dai giudici di merito in ordine ai suoi comportamenti ancora successivi, ritenuti del tutto incongruenti ove l'imputato davvero si fosse trovato solo ad assistere, suo malgrado, alla brutale uccisione dell'amico e a subire costrizioni che sarebbero state anche dopo attuate a suoi danni dall'assassino. Anche in tal caso le censure introducono solo rivalutazioni, che, senza misurarsi con l'intero iter motivazionale, impropriamente isolano la valutazione dei singoli elementi ignorando la solidità conferita dalla convergenza con gli altri. La difesa procede allo stesso modo allorché semplifica le spiegazioni già intervenute in primo grado sul percorso - "selettivo" - volto all'individuazione di quelle parti del racconto di [OSCURATO:PERSONA] ben verificabili e perciò certe, a fronte delle attenzioni difensive da lui progressivamente mostrate dopo essersi determinato ad ammettere la presenza sui luoghi, mantenendo così sempre fermo un chiaro approccio rivolto a contrastare, secondo le opzioni reputate idonee in un certo momento, le contestazioni degli elementi a carico e i rilievi circa le contraddizioni e illogicità in cui era prima incorso nel rappresentare il coinvolgimento nei fatti. Le doglianze si rivelano ancora manifestamente infondate quando si soffermano sui passaggi motivazionali che hanno giustificato l'esclusione delle aggravanti. Queste censure, secondo il loro sviluppo espositivo, risultano in primo luogo agganciate all'assunto secondo cui sarebbe mancata una corretta risposta ai rilievi difensivi che in particolare avevano richiamato le conversazioni intercettate in carcere. Tali conversazioni, secondo la difesa, dovrebbero confermare il timore di ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto giustificare la tardività delle accuse che lo avevano chiamato in causa quale unico responsabile. Gli stessi rilievi però erano stati illustrati nella memoria difensiva depositata in sede di conclusioni in primo grado, il cui contenuto è poi rimasto semplicemente trascritto nei motivi di appello. Né la difesa nel ricorso mostra di considerare le confutazioni invece puntualmente intervenute al riguardo già nella motivazione in primo grado (in particolare a pag. 49). Ciò in forza di un percorso che i Giudi i di appello hanno mostrato di condividere, negando allo stesso modo che la "sicurezza" rispetto alle asserite ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], associata dalla difesa alla restrizione in carcere, abbia costituito la svolta nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], stante peraltro che egli, già detenuto, a fronte delle stesse contestazioni (sia in fatto sia probatorie), in sede di interrogatorio di garanzia aveva optato per il silenzio. Anche sotto 'tale ultimo profilo la difesa introduce altri apprezzamenti che evocano genericamente mere riletture delle risultanze. Le altre censure rivolte agli stessi passaggi motivazionali esprimono solo la non condivisione della motivata decisione - assunta dai Giudici di appello - di includere fra le dichiarazioni non sicuramente affidabili, e dunque non idonee alla prova dei fatti, quelle che configuravano i tratti della premeditazione e dei motivi futili, poiché strettamente connesse, e anzi direttamente funzionali, all'iter delle progressive discolpe tramite le quali [OSCURATO:PERSONA] aveva contraddittoriamente e inverosimilmente attribuito ogni responsabilità al correo indicato come [OSCURATO:PERSONA]. Invero, anche in tale contesto le critiche si oppongono a precisi percorsi valutativi di cui non è possibile cogliere manifeste illogicità, come nel caso in cui viene spiegata dai Giudici di merito la scarsa significatività attribuibile a taluni contatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ovvero la lettura, priva di ricadute, dei possibili incontri che il primo avrebbe avuto in Pakistan con i parenti del secondo (tali argomenti vengono precisamente trattati nelle pagg. 9 e 10 della sentenza). Ogni altro restante passaggio del ricorso, con riguardo al tema dell'accertamento della responsabilità, continua a configurare gli stessi approcci sopra ampiamente illustrati che rendono le censure inammissibili, in quanto del tutte estranee alla rappresentazione dei vizi denunciabili in sede di legittimità. 3. La stessa impostazione dei rilievi viene poi riproposta quando si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., a fronte <ve delle risposte anchelpunto appropriatamente intervenute nella sentenza, laddove si è illustrata l'importanza invece del ruolo assunto dal ricorrente nell'esecuzione dell'omicidio, anche volendo considerare le sole manovre per attirare la vittima. 4. Le censure che seguono, quanto alla determinazione della pena base e all'entità della sua riduzione per le attenuanti generiche, evocano ancora una volta diverse ricostruzioni in fatto e del percorso dichiarativo, per contrastare le spiegazioni che hanno sostenuto le determinazioni su detti punti così come esposte nella sentenza di appello (pag. 11), coerentemente con tutto quanto in precedenza motivatamente illustrato in risposta agli altri motivi di appello. Né si comprende per quali ragioni il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti intervenuto in primo grado, avrebbe dovuto vincolare la decisione sulla riduzione della pena in appello, adottabile in tale sede solo in rapporto all'omicidio volontario non aggravato e in un ambito del tutto estraneo all'operatività del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., poiché ci si è limitati a ridurre appropriatamente la pena secondo percorsi e valutazioni ora imposti dall'esclusione delle aggravanti. 5. Infine, il ricorso assume l'assenza di risposte in ordine ai rilievi mossi in sede di appello a supporto di altre richieste, in tema di riqualificazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, di esclusione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 411 cod. pen. e di determinazione della pena a titolo di aumento per continuazione in relazione a tale ultimo reato. Anche queste censure risultano inammissibili. Infatti, non si rappresenta a quali specifici percorsi critici ci si voglia riferire, sicché neppure è possibile comprendere come i rilievi potrebbero superare le argomentazioni di merito già intervenute in primo grado, in modo da potersi cogliere l'attitudine a porre in crisi la motivazione della "doppia conforme" sui punti in questione. Né, del resto, il ricorso si confronta con i chiari contenuti dell'intera ricostruzione ribadita dalla 'sentenza di appello, che riconosce inequivocabilmente la presenza degli estremi soggettivi e oggettivi dei due reati contestati'. E da ciò già deriva la confutazione, anche se in termini impliciti, delle contrarie prospettazioni che gli ultimi passi del ricorso in termini del tutto generici vengono ad evocare. Lo stesso tipo di considerazioni valgono con riferimento agli accenni difensivi all'aumento di pena per la continuazione, a fronte di spiegazioni 'anche sul punto intervenute già nella motivazione di primo grado (pagg. 84 e 85), poi condivisa da quella di appello. 6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente, di conseguenza, deve essere condannato al pagame
Sentenza Cassazione n. 37074/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris