CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 05882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza 1'8 aprile 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 26 novembre 2018 conVil Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 2000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la fattispecie di reato contestata; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata dando rilievo al quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso del Baiamonte, alla sua suddivisione in singole dosi ed alle modalità di occultamento dello stesso; che il secondo motivo risulta del pari manifestamente infondato in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusa sulla scorta del contegno processuale del prevenuto, è comunque sorretta da adeguata motivazione allorché tiene conto del fatto che il primo Giudicante ha ritenuto essere pena adeguata al reato contestato quella contenuta nel minimo e non altra inferiore; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] r. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle !? • ammende. nr o Così deciso deciso in Roma, il 22 novembre 2024 14; g? N s 24Cn iglier e