CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15778/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERI e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMARIAROSARIA AUTIERI-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 830/2021 depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare in Milano ovesvolgeva attività di autotrasporto merci per conto terzi, il 22 novembre2017 fu oggetto di sopralluogo da parte di incaricati dell’ente locale ove fuaccertato che parte dell’area comprendeva un’officina meccanica conannessi locale ristoro e magazzino, oltre a un laboratorio, un’area scopertadi circa 12.000 mq, già tassata per mq 2.671, suddivisa in due areerispettivamente di mq 1.127 per carico/scarico merci e 1.544 perparcheggio/deposito mezzi. Poiché solo una piccola parte delle areerisultava iscritta TARSU, il Comune di Milano notificò alla società un avvisod’accertamento per omessa denuncia di nuova occupazione e omessopagamento della TARSU per l’anno 2012, quantificando l’area tassabile nel50% di quelle accertate.Su ricorso della società contribuente e con sentenza n. 1917/19, laCommissione Tributaria Provinciale di Milano accolse le censureannullando l’atto d’accertamento condividendo la tesi della contribuentesecondo cui l’area adibita a officina meccanica avrebbe beneficiatodell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/92.Su appello del Comune di Milano e con la sentenza 830/21 indicata inepigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accolsel’appello confermando l’accertamento di cui all’avviso.Secondo il giudice d’appello, non poteva ritenersi dimostrato che nellepredette aree la contribuente producesse in via prevalente o esclusivarifiuti speciali al cui smaltimento/recupero provvedesse autonomamente lasocietà medesima. L’obbligo di comunicazione delle superfici interessatealla produzione di tal sorta di rifiuti in via prevalente o esclusiva dovevaritenersi condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione (Cass.31460/19). La richiesta di estendere il beneficio oltre la percentualesuccitata (50%) non poteva essere accolta sulla base della mera provadocumentale d’avere smaltito in quell’anno rifiuti speciali, non avendo laNumero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte adempiuto l’onere di provare in quali aree potesse individuarsi lasuperficie esentata.Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di quattro motiviintegrati da successiva memoria.Resiste il Comune con controricorso anch’esso seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7d.lgs. 22/1997, 184 d.lgs. 152/2006 anche in relazione all’art. 62, c. 3,d.lgs. 507/1993, 1, comma 4, del Regolamento comunale TARSU, 21d.lgs. 22/1997, 195 e 198 d.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia erratoqualificando i rifiuti nonché nella scelta del regime tributario applicabilepericolosi (vernici, scarti d’olio minerale, filtri contaminati da olio ebatterie), non assimilabili ai rifiuti urbani, come emerge dalledocumentazioni depositate e dichiarazioni MUD alla CCIAA. Evidenziacome anche il regolamento comunale di Milano, con la disposizionesuindicata riproducente in sostanza l’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93,abbia escluso dalla superficie tassabile quella parte di essa ove, perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino diregola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento è tenutoa provvedere a proprie spese il produttore. Evidenzia come, anche in baseai codici CER comunicati con il citato MUD, tutti i rifiuti prodottiappartengano a tale categoria.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Lo stesso non si confronta infatti con la motivazione della sentenzaimpugnata, che ha ricondotto, sulla base di costante giurisprudenza diquesta Corte (Cass. Sez. 5, 03/12/2019, n. 31460, Rv. 656023 - 01),l’onere probatorio alla contribuente ritenendo non dimostrato che le areeNumero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026in questione fossero nella situazione costituente presupposto perl’invocata esenzione, al di là di quanto già riconosciuto dall’ente locale. Èdel resto costante l’orientamento di legittimità secondo cui la produzionedi rifiuti speciali autonomamente gestiti non comporta la totaledetassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiutiassimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad unariduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione dirifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diversomodello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in unlimite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, alfine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento inproprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione(Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21146, Rv. 672022 – 01, cfr. 4960/18).A ciò si aggiunga che spetta al contribuente l'onere di fornireall'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alladelimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonassimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusidal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62,comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nellamateria in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazioneprovare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nellaspecie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attienealla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onered'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descrittedalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione allaregola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamentetenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territoriocomunale (Cass. Sez. 5, 27/01/2023, n. 2623, Rv. 666760 – 01, Sez. 5,Numero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 2373 del 27/01/2022, Rv. 663744 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 16235 del31/07/2015, Rv. 636107 – 01). Ne deriva che non sono pertinenti lepronunce richiamate nella memoria illustrativa della ricorrente (Cass.21976/25, 8596/25 e 22116/25) che si limitano a indicare come lanecessaria presenza umana nelle attività agricole, commerciali oindustriali non sia di per sé foriera della produzione in via prevalente dirifiuti urbani o assimilati e che quindi, di per sé, non esclude l’eventualediritto all’esenzione.Nel caso specifico non appare inoltre contestato che la ricorrente nonabbia presentato regolare dichiarazione in tal senso, pur prevista dall’art.10, comma 5, del regolamento comunale sulla TARSU.2. Con il secondo motivo la ricorrente rileva l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Prospetta l’erroneità della sentenzanella parte in cui ha ritenuto non contestata la produzione promiscua dirifiuti speciali e urbani.2.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.2.2 Da una parte, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 5,25/11/2025, n. 30837, Rv. 677028 – 01). Nel caso specifico l’erratavalutazione in ordine alla pacificità di una tesi non pare potersi ascriverealla categoria dei fatti storici.2.3 Dall’altro lo stesso non appare neppure decisivo. È vero, infatti, che lasentenza impugnata fa erroneamente conseguire l’onere probatorio dallapacificità del fatto di produrre rifiuti misti, speciali e urbani, ma ancheNumero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenendo che tale pacificità non sussista, ciò non fa venir meno ilmedesimo onere probatorio stabilito dalla norma, restando in capo allaproprietà l’onere di provare che le aree, se ben individuate come sopraindicato, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioneproducono, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi autosmaltiti. Va a talfine tenuto conto che, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, ilpresupposto impositivo è “l'occupazione o la detenzione di locali ed areescoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territoriocomunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in viacontinuativa”, ponendo pertanto in capo agli occupanti o detentori unapresunzione relativa di debenza del tributo.3. Con il terzo motivo rimarca la violazione e falsa applicazione degli artt.62, comma 3 e dell’art. 68, comma 2, lett. e), d.lgs. 507/1993, 1, comma4 del Regolamento comunale TARSU, in relazione all’art. 184, c. 3, lett. c),d.lgs. 152/2006, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Prospetta l’erroneità della decisione nella parte in cui oblitera la regoladella prevalenza e continuatività della produzione di rifiuti speciali.Sostiene, anche sulla base di una pronuncia di questa Corte(12752/2002), che “di regola” significa “non esclusivamente” sicchél’eventuale produzione, in misura ridotta e non apprezzabile, di rifiutiurbani o assimilati non influirebbe sull’invocata esenzione.3.1 Il motivo, che è una riproposizione del precedente incentrato sulprofilo della prevalenza dei rifiuti speciali anziché sulle aree (trattandosicomunque di due aspetti del medesimo problema), è altrettanto infondato.Va ribadito come la Corte di merito non neghi che la contribuente abbiaprovato di produrre e smaltire rifiuti speciali pericolosi, ma affermi chenon è stata fornita prova della loro produzione in via prevalente nelle areenon oggetto di detassazione da parte del Comune (50% delle areeastrattamente produttive, come da art. 8 regolamento TARES riguardo alleofficine riparazioni veicoli).Numero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/20264. Con il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione, sottoun ulteriore profilo, degli artt. 1, comma 649, legge 147/2013 in relazioneall’art. 184 d.lgs. 152/2006, 1, comma 4, del Regolamento comunaleTARI. Rimarca come la Corte di merito abbia violato il principio del divietodi doppia imposizione atteso che, tassando le stesse aree come produttivedi rifiuti urbani e di rifiuti speciali, finirebbe per sottoporre la medesimamanifestazione della capacità contributiva ex art. 53 Cost. a due diverseimposizioni.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Ancora una volta si confonde il profilo sostanziale con quelloprobatorio: non vi è dubbio che, una volta che il contribuente abbiaprovato la produzione in via esclusiva o prevalente di rifiuti specialiautosmaltiti non sia consentita la tassazione a favore dell’ente comunale(salvo quanto stabilito con riferimento alla distinzione tra quota fissa evariabile vv. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, Rv. 671238 – 01e Cass. 24896/2024). Nel caso specifico, tuttavia, la mancata prova dellasuindicata circostanza esclude possa ritenersi verificata la fattispecie didoppia imposizione lamentata dalla contribuente.5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità che vanno liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Numero registro generale 24100/2021Numero sezionale 4190/2026Numero di raccolta generale 15778/2026Data pubblicazione 22/05/2026Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €2.410,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie 15% eoneri riflessi (trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura interna alComune).Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]