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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 00435/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti diAndrea [OSCURATO:PERSONA] siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso).

2. Il ricorso per cassazione, per il tramite de i difensor i di fiducia, avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è affidato a due motivi, di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Erroneaqualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1. cod. pen. 3.

Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata t rasmess a dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorreredetermina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett.

D) cod.proc.pen.. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso p er cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen..Sez.2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv.285462 – 02 ).

Nel caso di specie , nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 infavore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti diAndrea [OSCURATO:PERSONA] siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso). 2. Il ricorso per cassazione, per il tramite de i difensor i di fiducia, avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è affidato a due motivi, di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Erroneaqualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1. cod. pen. 3. Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata t rasmess a dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorreredetermina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso p er cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen..Sez.2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv.285462 – 02 ). Nel caso di specie , nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 infavore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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