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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22503/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sui riuniti ricorsi iscritti ai nn.14373/2022 e 16820/2022 R.G. propost i da Ben ElHaj Lassad , rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicili o eletto presso il suo studio , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],30 -ricorrent e - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Roma -intimato - avverso i decreti del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno e de l 1° luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: immigrazione - trattenimento -proroga -Lassad B en [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno 202 2 che ha disposto la proroga di trenta giorni del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] disposto nei suoi confronti; -il ricorso è affidato a tre motivi; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; -con distinto ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna , altresì, il decreto del medesimo giudice del successivo 1° luglio cheha prorogato di ulteriori trenta giorni tale trattenimento; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -in relazione a tale ricorso nessuna delle parti intimate spiega difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente dispo sta la riunione dei giudizi, stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi , avendo il primo (iscritto al n. 14373/2022 R.G.)ad oggetto la legittimità del la proroga del trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatrie il secondo ( iscritto al n. 1 6820 /2022 R.G .) la legittimità del la ulteriore proroga di tale misura; -ciò posto, quanto al ricorso iscrittoal n. 1 4373/ 20 22 R.G. , con il primo motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e mancata applicazione dell’art. 14 t.u. imm. , 5, 6 § 1 e 13 CEDU e 1 Protocollo n. 7 alla C.E.D.U.,in relazione all’art. 117 Cost., per aver il decreto impugnato omesso di esaminare l’eccezione relativa alla convivenza more uxorio del ricorrente medesimo con la sig. [OSCURATO:PERSONA], procedendo , dunque,a un controllo meramente formale e non effettivo della misura adottata; - con il secondo motivo deduce la v iolazione e mancata applicazione degli artt. 14 t.u. imm. e8 e 13 CEDU, in relazione all’art. 117 Cost ., per non aver il Giudice di p ace effettuato alcun proporzionale bilanciamento tra l’interesse primario dello Stato al controllo delle frontiere e dei flussi migratori ed il diritto fondamentale dello straniero all’intangibilità della vita privata e familiare; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -a sostegno delle doglianze il ricorrente richiama il verbale dell’udienza di convalida nella parte in cui riporta la sua dichiarazione di avere «una compagna regolarmente soggiornante in Italia»e dà atto del deposito di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’interessata l’11 giugno 2020, riprodotta nel corpo del ricorso; -invoca, quindi, il principio (affermato, da ultimo, da Cass. 20 giugno 2022, n. 19815) per cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali, oltre che familiari, che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale; - orbene , si osserva che se è vero che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento che dispone il trattenimento del cittadino straniero e sulle relative proroghe non è limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione dellamisura indicate negli artt. 13 e 14 t.u. imm., ma vaesteso anche all’esistenza del presupposto rappresentato dal provvedimento espulsivo, tale verifica è c ircoscritta all’accertamento dell'esistenza ed efficacia di tale provvedimento e all’inesistenza di condizioni di manifesta illegittimità del lo stesso (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7829; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 luglio 2014, n.17407); - la me ra allegazione di aver instaurato una relazione di convivenza more uxoriocon una persona regolarmente soggiornante in Italia, sia pure attestata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ma priva di elementi idonei a specificare l’attualità della stessa, la sua durata e altri caratteri qualificanti del rapporto, non consente di ritenere evidente l’esistenza della causa ostativa all’espulsione e, dunque, manifestamente illegittimo il provvedimento espulsivo; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm. , 112 c od. proc. civ. e 24 e 111 Cost., per aver il Giu dice di Pace disposto la proroga del trattenimento in ragione della necessità di ottenere la collaborazione della rappresentanza diplomatica della Tunisia per procedere all’effettivo rimpatrio dello straniero, benché la relativa richiesta fosse stata invia ta solo in data 25 maggio 2022, ossia sei giorni prima l’udienza di proroga e ben quattordici giorni dopo la convalida del trattenimento; -il motivo è inammissibile; - il decreto impugnato , nel valorizzare la richiesta alla competente autorità consolare dell’invio della documentazione necessaria per eseguire il rimpatrio del ricorrente, ha, sia pure implicitamente, escluso che vi sia stato un ritardo nell’attività preordinata all’esecuzione della misura espulsiva; -la doglianza si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione del Giudice di meritoche ha negato l’esistenza di un ritardo imputabile all’[OSCURATO:PERSONA], la quale non può essere sindacata in questa sede, postulando una rivalutazione dei fatti storici operata da tale giudice (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -quanto al ricorso iscritto al n. 1 6 820 / 20 22 R.G., con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm., 24e 111 Cost., per aver il decreto impugnato omesso di verificare l’effettivo svolgimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle necessarie operazioni volte al concreto rimpatrio del ricorrente; -il motivo è fondato; - l’art. 14, quinto comma, t.u. imm., cos ì come risultante a seguito della modifica operata con la l.30 ottobre 2014, n. 161, richiede che, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, l’emersione di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»ovvero che il provvedimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»; -siffatta disciplina prevede un maggiore rigore per la concessione della seconda proroga e di quelle successive rispetto a quella prevista per la concessione della prima proroga, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (cfr. Cass. 23settembre 2021, n. 25875); - è , dunque, necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; - a tali principi non si è attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la (ulteriore) proroga richiesta dal Questore, si è limitato a richiamare la (menzionata) domanda rivolta alla competente autorità consolare del 25 maggio 2022 – ossia, oltre trenta giorni prima della richiesta di proroga – senza dedurre elementi da cui desumere la strumentalità della misura rispetto al fine dell’identificazione dello straniero o dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio; - non pertinente è il riferime nto, operato dal giudice di merito, all’esistenza del pericolo di fuga o ai «plurimi precedenti penali», in quanto circostanze che – di per sé – non consento di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la ulteriore proroga del trattenimento; -va, pertanto, respinto, il ricorso avvero il decreto del 1° giugno 2022, nulla dovendosi disporre in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale delle parti vittoriose; -va, invece, accolto quello avverso il decreto del successivo 1° luglio che va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’[OSCURATO:PERSONA] statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’[OSCURATO:PERSONA] statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unic o, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’[OSCURATO:PERSONA] statale (cfr. Cass., Sez.

Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass.29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimitàavente a oggetto la legittimità del provvedimento di ulteriore proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricorrente, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso iscritto al n. 14373/22 R.G.; accoglie il ricorso iscritto al n. 16820/22;cassa il decreto del 1° luglio 2022 senza rinvio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sui riuniti ricorsi iscritti ai nn.14373/2022 e 16820/2022 R.G. propost i da Ben ElHaj Lassad , rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicili o eletto presso il suo studio , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],30 -ricorrent e - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Roma -intimato - avverso i decreti del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno e de l 1° luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: immigrazione - trattenimento -proroga -Lassad B en [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma del 1° giugno 202 2 che ha disposto la proroga di trenta giorni del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] disposto nei suoi confronti; -il ricorso è affidato a tre motivi; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; -con distinto ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugna , altresì, il decreto del medesimo giudice del successivo 1° luglio cheha prorogato di ulteriori trenta giorni tale trattenimento; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -in relazione a tale ricorso nessuna delle parti intimate spiega difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente dispo sta la riunione dei giudizi, stante la connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi , avendo il primo (iscritto al n. 14373/2022 R.G.)ad oggetto la legittimità del la proroga del trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatrie il secondo ( iscritto al n. 1 6820 /2022 R.G .) la legittimità del la ulteriore proroga di tale misura; -ciò posto, quanto al ricorso iscrittoal n. 1 4373/ 20 22 R.G. , con il primo motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e mancata applicazione dell’art. 14 t.u. imm. , 5, 6 § 1 e 13 CEDU e 1 Protocollo n. 7 alla C.E.D.U.,in relazione all’art. 117 Cost., per aver il decreto impugnato omesso di esaminare l’eccezione relativa alla convivenza more uxorio del ricorrente medesimo con la sig. [OSCURATO:PERSONA], procedendo , dunque,a un controllo meramente formale e non effettivo della misura adottata; - con il secondo motivo deduce la v iolazione e mancata applicazione degli artt. 14 t.u. imm. e8 e 13 CEDU, in relazione all’art. 117 Cost ., per non aver il Giudice di p ace effettuato alcun proporzionale bilanciamento tra l’interesse primario dello Stato al controllo delle frontiere e dei flussi migratori ed il diritto fondamentale dello straniero all’intangibilità della vita privata e familiare; -i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; -a sostegno delle doglianze il ricorrente richiama il verbale dell’udienza di convalida nella parte in cui riporta la sua dichiarazione di avere «una compagna regolarmente soggiornante in Italia»e dà atto del deposito di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’interessata l’11 giugno 2020, riprodotta nel corpo del ricorso; -invoca, quindi, il principio (affermato, da ultimo, da Cass. 20 giugno 2022, n. 19815) per cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali, oltre che familiari, che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale; - orbene , si osserva che se è vero che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento che dispone il trattenimento del cittadino straniero e sulle relative proroghe non è limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione dellamisura indicate negli artt. 13 e 14 t.u. imm., ma vaesteso anche all’esistenza del presupposto rappresentato dal provvedimento espulsivo, tale verifica è c ircoscritta all’accertamento dell'esistenza ed efficacia di tale provvedimento e all’inesistenza di condizioni di manifesta illegittimità del lo stesso (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7829; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 luglio 2014, n.17407); - la me ra allegazione di aver instaurato una relazione di convivenza more uxoriocon una persona regolarmente soggiornante in Italia, sia pure attestata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ma priva di elementi idonei a specificare l’attualità della stessa, la sua durata e altri caratteri qualificanti del rapporto, non consente di ritenere evidente l’esistenza della causa ostativa all’espulsione e, dunque, manifestamente illegittimo il provvedimento espulsivo; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm. , 112 c od. proc. civ. e 24 e 111 Cost., per aver il Giu dice di Pace disposto la proroga del trattenimento in ragione della necessità di ottenere la collaborazione della rappresentanza diplomatica della Tunisia per procedere all’effettivo rimpatrio dello straniero, benché la relativa richiesta fosse stata invia ta solo in data 25 maggio 2022, ossia sei giorni prima l’udienza di proroga e ben quattordici giorni dopo la convalida del trattenimento; -il motivo è inammissibile; - il decreto impugnato , nel valorizzare la richiesta alla competente autorità consolare dell’invio della documentazione necessaria per eseguire il rimpatrio del ricorrente, ha, sia pure implicitamente, escluso che vi sia stato un ritardo nell’attività preordinata all’esecuzione della misura espulsiva; -la doglianza si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione del Giudice di meritoche ha negato l’esistenza di un ritardo imputabile all’[OSCURATO:PERSONA], la quale non può essere sindacata in questa sede, postulando una rivalutazione dei fatti storici operata da tale giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -quanto al ricorso iscritto al n. 1 6 820 / 20 22 R.G., con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. imm., 24e 111 Cost., per aver il decreto impugnato omesso di verificare l’effettivo svolgimento da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle necessarie operazioni volte al concreto rimpatrio del ricorrente; -il motivo è fondato; - l’art. 14, quinto comma, t.u. imm., cos ì come risultante a seguito della modifica operata con la l.30 ottobre 2014, n. 161, richiede che, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, l’emersione di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione»ovvero che il provvedimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»; -siffatta disciplina prevede un maggiore rigore per la concessione della seconda proroga e di quelle successive rispetto a quella prevista per la concessione della prima proroga, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (cfr. Cass. 23settembre 2021, n. 25875); - è , dunque, necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; - a tali principi non si è attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la (ulteriore) proroga richiesta dal Questore, si è limitato a richiamare la (menzionata) domanda rivolta alla competente autorità consolare del 25 maggio 2022 – ossia, oltre trenta giorni prima della richiesta di proroga – senza dedurre elementi da cui desumere la strumentalità della misura rispetto al fine dell’identificazione dello straniero o dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio; - non pertinente è il riferime nto, operato dal giudice di merito, all’esistenza del pericolo di fuga o ai «plurimi precedenti penali», in quanto circostanze che – di per sé – non consento di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la ulteriore proroga del trattenimento; -va, pertanto, respinto, il ricorso avvero il decreto del 1° giugno 2022, nulla dovendosi disporre in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale delle parti vittoriose; -va, invece, accolto quello avverso il decreto del successivo 1° luglio che va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’[OSCURATO:PERSONA] statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’[OSCURATO:PERSONA] statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unic o, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’[OSCURATO:PERSONA] statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass.29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimitàavente a oggetto la legittimità del provvedimento di ulteriore proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricorrente, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso iscritto al n. 14373/22 R.G.; accoglie il ricorso iscritto al n. 16820/22;cassa il decreto del 1° luglio 2022 senza rinvio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Decreto Cassazione n. 22503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris