CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; X Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era stata ammessa [OSCURATO:PERSONA], disponendo che il tempo trascorso in affidamento non sia computato come pena espiata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, specificamente per l'illegittimità della revoca della misura alternativa con efficacia ex tunc. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento di revoca ex tunc è pienamente legittimo, facendosi carico al Tribunale di sorveglianza di dare conto del presupposto di una siffatta scelta, ossia che il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione - Sez. 1, n. 467 del 27/11/2019, Rv. 278178 -. Sul punto, peraltro, il Tribunale ha dato adeguata motivazione. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cd re estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia Luigi M