CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 agosto 1979 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] L Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di più fatti di peculato uniti dal vincolo della continuazione per essersi appropriato degli importi (per euro 29.223, 48) corrispondenti alle tasse automobilistiche dallo stesso riscosse nell'interesse della Regione Puglia quale responsabile della delegazione ACI Lecce, sede di Trepuzzi, non avendo riversate all'ente delegante le citate somme. 2.Impugna l'imputato tramite il difensore di fiducia e lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla erronea applicazione dell'art. 33 cod. proc. pen. in ragione della avvenuta partecipazione al collegio giudicante di primo grado di un giudice onorario, resa violando le norme inerenti alla "titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione" dei relativi provvedimenti di assegnazione; - violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. sia sotto il versante della relativa condotta materiale alla luce della ritenuta inoffensività della condotta perché, grazie alla garanzia fideiussoria rilasciata in favore dell'ACI, escussa all'esito del mancato riversamento delle somme riscosse, doveva escludersi la presenza di un apprezzabile danno economico prodotto alla persona offesa nonché l'immediata incidenza della condotta contestata sulla funzionalità del servizio ad essa correlato, sia per l'assenza del dolo, avendo il prevenuto agito per negligenza (facendo confluire le somme riscosse sul proprio conto corrente personale la cui linea di credito era stata inaspettatamente chiusa dall' istituto di credito presso il quale era stato acceso, dando corpo al mancato trasferimento delle somme riscosse) come comprovato dalla disponibilità immediatamente mostrata adoperandosi per rendere immediatamente attiva la garanzia fideiussoria e potendosi al più ritenere, laddove si intendesse rimproverare all'imputato di aver voluto profittare dei disguidi determinati dalla banca per ritardare il proprio adempimento, la mera configurabilità del disposto di cui all'art 316 cod. pen. ; - violazione di legge in relazione all'art. 47 cod. pen. per avere la Corte del merito escluso l'errore sul fatto che costituisce reato, caduto, nella specie, a differenza di quanto evidenziato nella sentenza gravata, non sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio dallo stesso rivestita nel porre in essere l'attività di riscossione, ma sulla possibilità di poter incorrere in responsabilità penale per il tardivo adempimento malgrado la presenza della garanzia fideiussoria imposta dalla convenzione ACI, destinata a coprire quest'ultimo ente dalle conseguenze del mancato riversamento delle somme, così da ritenere colpevolmente ma non dolosamente consentita la commistione contabile che ha dato luogo alla condotta inadempiente tale da escludere la responsabilità del prevenuto considerata la punibilità del reato contestato solo a titolo di dolo; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.3.Parte ricorrente ha anche depositato un'istanza di trattazione orale del giudizio di legittimità, successiva alla scadenza del termine ultimo entro il quale la stessa andava proposta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 140 del 2020, con la quale si evidenzia che il relativo termine di decadenza è venuto a cadere in periodo feriale, legittimandone il deposito successivo. - In linea subordinata si è chiesta la rimessione in termini al fine di ritenere tempestiva l'istanza in questione o un rinvio, per consentire alla difesa di spiegare le proprie prerogative difensive. 3.1.Con successiva memoria la difesa ha per un verso ribadito l'istanza di trattazione orale in precedenza depositata, prospettando, in caso di reiezione della stessa, la non manifesta infondatezza "per contrasto con gli artt. 3, 36 e 77 della Costituzione, dell'art.16 del decreto-legge n. 132/2014 come successivamente convertito"; per altro verso ulteriormente rimarcato la fondatezza delle censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento. 2. Va preliminarmente evidenziato che il processo è stato trattato in forma cartolare in ragione della (incontroversa) tardività dell'istanza ex art. 23, comma 8, D.I. n. 140 del 2020, nonché della infondatezza dei rilievi prospettati dalla difesa quanto alla incidenza da ascrivere, nel caso a mani, alla intervenuta scadenza del termine in questione all'interno del periodo di sospensione feriale. Profilo in fatto, questo, che non legittimava in alcun modo la difesa al mancato rispetto del termine in questione, con conseguente manifesta inconferenza anche dei paventati dubbi di tenuta costituzionale del complessivo sistema che disciplina le possibilità di trattazione orale dei processi penali allorquando, come nella specie, la relativa decadenza processuale viene a maturare nel torno di tempo compreso tra 1'i e il 31 agosto di ogni anno. 2.1.Vero è che ai sensi del citato art. 23, comma 8, l'istanza di trattazione orale va depositata a pena di decadenza 25 giorni prima dell'udienza, nel caso fissata per il 15 settembre 2022; e che dunque detto termine a ritroso, in tesi, era destinato a cadere lungo il periodo di sospensione feriale. Ciò malgrado, va anche messo in evidenza che l'udienza di trattazione in cassazione del ricorso del Tafuro è stata fissata il 9 giugno 2022, con comunicazione effettuata al difensore il 13 giugno 2022. Tra quest'ultima data e quella di inizio della sospensione feriale correva dunque un margine temporale (47 giorni), all'evidenza tale da consentire il puntuale esercizio della relativa prerogativa difensiva, rimasta pertanto immune a qualsivoglia lesione. 2.2. A tutto concedere, a voler seguite la linea logico giuridica tracciata dalla difesa, una lesione delle prerogative difensive legate alla trattazione orale del procedimento in luogo del contraddittorio cartolare, avrebbe potuto essere prospettata laddove la comunicazione relativa alla fissazione dell'udienza fosse intervenuta in una data che, rapportata a quella di decorrenza della sospensione feriale, avesse lasciato alla difesa uno spazio di azione che, se non inferiore a quello dei 25 giorni previsti dalla normativa di riferimento, doveva ritenersi comunque tale da rendere non ragionevolmente spendibile la relativa facoltà processuale. Aspetto questo che, nel caso, risulta, tuttavia, immediatamente contraddetto dall'evidenza processuale sopra prospettata, valutata anche alla luce del portato oggettivo dell'atto da compiere, assai modesto nella specie (atteso che la presentazione dell'istanza non presuppone particolari sforzi difensivi, vieppiù considerando il facilitato sistema di deposito telematico in vigore). 2.3. Ne viene l'infondatezza delle doglianze mosse in direzione della mancata fissazione della trattazione orale dell'udienza, in tutte le diverse forme rassegnate dalla difesa (dalla richiesta di partecipazione all'udienza per dare corso a una trattazione orale della stessa a quella di differimento e rimessione in termini); ancora, l'inconferenza, per difetto di pregiudizialità, dei dubbi di legittimità costituzionale paventati, in disparte ogni rilievo sull'eccentricità dei riferimenti normativi da attingere con la rimessione all'uopo sollecitata. 3. Venendo al merito del ricorso, emerge la manifesta infondatezza delle relative censure. 4.La regiudicanda in fatto è incontroversa. L'imputato, all'epoca dei fatti, era il responsabile della delegazione Aci di Trepuzzi: per quattro volte consecutive, a far data dal 23 ottobre 2011, omise di riversare, con la prevista cadenza settimanale, le somme incassate a titolo di tassa automobilistica destinata alla Regione Puglia, nulla rispondendo alle corrispondenti sollecitazioni mosse dall'ente delegato. Solo ad un mese di distanza dalla prima omissione, l'imputato ebbe a giustificare il mancato riversamento del quantum incassato, adducendo l'intervenuta revoca della linea di credito che supportava il conto corrente sul quale confluivano, oltre alle proprie personali disponibilità, anche quelle derivanti dall'attività di riscossione e sul quale operava l'ente delegante spiccando, con cadenza settimanale, i RID corrispondenti alle somme contabilizzate dalla delegazione di riferimento. Sempre in punto di fatto, nella sentenza di secondo grado viene precisato anche che l'affidamento venne revocato per l'esposizione che connotava il relativo conto, senza che sul punto nulla abbia obiettato la difesa; in entrambe le decisioni di merito si mette inoltre in luce che l'imputato propose un piano di rientro mai adempiuto e che solo nel marzo del 2012, a fronte del pacifico consolidamento del relativo inadempimento, venne attivata, con integrale copertura del dovuto, la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'Ente regionale destinatario delle somme riscosse. 5.A fronte di una siffatta cornice fattuale, è evidente l'inconferenza delle censure spiegate con il ricorso e replicate con le memorie difensive trasmesse prima dell'udienza. 5.1. In primo luogo, è assolutamente generica l'addotta violazione delle regole tabellari di organizzazione dell'ufficio, correlata alla partecipazione al collegio decidente di primo grado di un giudice onorario. Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa nel ricorso, affinché l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio possa incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., occorre non una semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, bensì un effettivo stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. Aspetti questi che la difesa enunzia solo in astratto senza mai dare concretezza alla doglianza avuto riguardo al processo che occupa. 5.2. È altresì inconferente la contestata violazione di legge riferita all'art. 314 cod. pen. sia sotto il versante della relativa condotta materiale, sia in relazione al dolo e alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 47 cod. pen. 5.2.1. In fatto è pacifico che, pur dopo le relative intimazioni a provvedere al riversamento delle somme riscosse e alla proposizione di un piano di rientro, il ricorrente non ha mai provveduto in tal senso, tanto da imporre, a mesi di distanza, l'attivazione della polizza fideiussoria. Tale ultima circostanza in fatto, dunque, è intervenuta quando ormai si era consolidata, quantomeno a far data dalle inevase intimazioni (e dunque anche a prescindere dalla confusione determinata dalla revoca dell'affidamento e dalla conseguente insussistenza di fondi sul conto corrente dedicato a tale attività risultando le somme riscosse assorbite dalla esposizione nei confronti della banca), l'interversione del possesso funzionale alla consumazione della condotta di peculato così da risultare del tutto indifferente rispetto ai costituti oggettivi del reato contestato. 5.2.2. Questa Corte ha avuto modo di precisare, in presenza della riscossione ad opera di privati concessionari di somme per conto della P.A., che il ritardato riversamento delle somme ricevute non integra i tratti costitutivi oggettivi del peculato, fattispecie che mira piuttosto a sanzionare l'obbligo assunto dall'agente di consegnare entro scadenze temporali definite il denaro "pubblico" al suo legittimo proprietario (da ultimo, tra tante, Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278708). Il momento consumativo del reato - la appropriazione della somma - non viene dunque a realizzarsi con il semplice spirare del termine previsto dalla convenzione per il versamento alla P.A. delle somme riscosse, essendo necessario che si sia realizzata la inversione del titolo del possesso "uti dominus", idonea ad integrare la fattispecie del peculato. E a tal fine, è stata ritenuta quale condotta di valenza appropriativa la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile (Sez. 6, n. 2963 del 29/11/2017, Rv. 272131, in relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche; Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Rv. 272910 in relazione alla rivendita di valori bollati; Sez. 6, n. 32058 del 17/05/2018, Rv. 273446 in relazione all'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva residenziale) o allo spirare del termine indicato dalla P.A. con la intimazione inviata per contestare e sollecitare il versamento delle somme dovute (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Rv. 276805, in tema di concessionario del servizio di ricevitoria del lotto) ovvero l'utilizzo del danaro riscosso per finalità private (Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, dep. 2004, Rv. 229766). Questa Corte in particolare ha più volte affermato che l'agente che riscuote denaro pubblico non può utilizzarlo per fini propri, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza: in tali casi non ha influenza l'intenzione di restituire le somme né la restituzione del tantundem in quanto la lesione del bene giuridico si è già verificata con l'appropriazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). I fatti di peculato a giudizio dunque si erano consumati senza incertezze di sorta quantomeno a far data dal momento in cui il ricorrente, sollecitato dalle intimazioni del delegante, aveva omesso di provvedere al riversa mento del dovuto. E questo rende manifestamente inconferente anche la prospettata inoffensività della condotta, peraltro evocata dalla difesa facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione alla diversa fattispecie di cui al comma 2 dell'ad 314 cod. pen., nel caso pacificamente non ravvisabile, considerato l'oggetto dell'appropriazione (ex multis, Sez. 6, n. 4974 del 4/12/15, R.v. 266242). 5.2.3. Con riguardo al dolo, l'intera prospettazione difensiva ruota intorno alle vicende causali legate alla revoca della linea di credito che supportava il conto corrente sul quale, tramite RID, l'ente delegato prelevava settimanalmente le somme riscosse e contabilizzate dal prevenuto.Per quanto già evidenziato, tuttavia, siffatti aspetti, in disparte la loro incongruenza fattuale (è incontroverso che il conto, al momento dell'accredito delle somme riscosse, risultava gravemente esposto, rendendo prevedibile la revoca dell'affidamento e il conseguente inadempimento, perchè le somme incassate finivano per sanare l'esposizione verso la banca, del quale il ricorrente non ha mai negato di avere immediata contezza), finiscono per risultare indifferenti alla odierna valutazione, una volta che si leghi l'interversione al consolidato inadempimento protrattosi dopo le inutili sollecitazioni di pagamento rivolte al ricorrente dall'ente delegato. Nel caso di specie, infatti, quale che sia stata la ragione dell'iniziale inadempimento, non può revocarsi in dubbio che il ricorrente ha consapevolmente omesso di riversare il dovuto, appropriandosi definitivamente delle somme riscosse e rendendo evanescente il riferimento alle circostanziate ragioni pregresse relative all'originario mancato riversamento. 5.2.4. Né rileva, anche sul versante dell'art. 47 cod. pen., la presenza della garanzia fideiussoria che per convenzione supportava l'attività di riscossione. Incontroversa la consapevolezza della qualifica soggettiva svolta per il tramite della esecuzione dell'attività di riscossione (la stessa difesa mira a precisare che l'errore di fatto addotto a sostegno della rivendicata operatività dell'art. 47 c.p. già sollecitata con i motivi di appello, non riguardava la qualifica stessa) e dunque delle ragioni che, sul piano dell'interesse collettivo, coloravano la disponibilità delle somme incassate (sin dall'origine di pertinenza delle ente regionale di destinazione), è di tutta evidenza che la garanzia in questione si poneva al di fuori delle linee di condotta destinate a concretare il reato contestato, perché unicamente diretta a neutralizzare, per l'ente interessato, sul piano meramente patrimoniale, gli effetti di tale condotta omissiva. La polizza all'uopo stipulata, dunque, riguardava aspetti, meramente civilistici e amministrativi, logicamente e effettualmente conseguenziali alla scelta del soggetto qualificato di appropriarsi delle somme di proprietà dell'ente pubblico, senza in alcun modo elidere i profili di responsabilità penale correlati alla già radicata interversione del possesso realizzatasi per effetto del mancato riversamento delle somme in questione, a meno di non voler ritenere che la previsione di una siffatta garanzia fideiussoria sia tale da voler attribuire al soggetto qualificato una "sorta di patente ad appropriarsi impunemente delle somme" di pertinenza pubblicistica ( così in motivazione, la già citata Sez. 6, n. 15583 del 2018). 5.3. Da qui la definitiva manifesta infondatezza delle doglianze volte a contrastare il giudizio di responsabilità.4 6.Quanto all'ultimo motivo di ricorso, sul piano pregiudiziale va rilevato che la relativa doglìanza non solo non venne prospettata con l'appello ma non fu neppure oggetto di specifica sollecitazione difensiva nel corso del relativo grado dì giudizio. E sotto questo versante va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio dì appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596). 6.1. In ogni caso, deve evidenziarsi che ad avviso del Collegio, la riscossione della polizza fideiussoria, aspetto fattuale rivendicato a sostegno della applicazione dell'attenuante della riparazione del danno ex art. 62 n. 6, cod. pen.ì, non può essere valorizzata al fine. L'attenuante in questione, infatti, deve ritenersi non applicabile nel caso in cui il risarcimento del danno sia l'effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione dell'imputato bensì dell'opera di terzi predeterminata da vincoli normativamente imposti: il risarcimento curato da società terza, di assicurazione, in forza di un meccanismo di attivazione della correlata polizza fideiussoria esclude infatti il concorso della volontà del prevenuto, avendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. natura squisitamente soggettiva in quanto correlata al profilo psicologico e volontaristico, espressivo dell'intervenuto ravvedimento del reo (vedi Sez. 6, n. 9958 del 2016, non mass. e la più volte citata n. 1