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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale di Ravenna, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deduce vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, sviluppato sul piano del fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207945).

Il ricorrente ripropone pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (pp. 3 e 4).

La Corte di appello, invero, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto che costituissero elementi ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (oltre trecento dosi di cocaina), il fatto stesso che la sostanza fosse ripartita in plurime confezioni e la presenza nell'abitazione del prevenuto di un bilancino di precisione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale di Ravenna, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, sviluppato sul piano del fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207945). Il ricorrente ripropone pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (pp. 3 e 4). La Corte di appello, invero, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto che costituissero elementi ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (oltre trecento dosi di cocaina), il fatto stesso che la sostanza fosse ripartita in plurime confezioni e la presenza nell'abitazione del prevenuto di un bilancino di precisione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 29422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris