CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato--avv-al-fe partì;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34635/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 luglio 2021 il GUP del Tribunale di Lucca ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990). 2. L'imputato eccepisce il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. RG 34635/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]