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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 15272/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 32420/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 284 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. Carlo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente – avverso la sentenza n. 601/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 17/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che è stata ritualmente depositata dichiarazione di rinuncia ex articoli 306 e 390 c.p.c. a spese compensate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 2023 e che in pari data è stata depositata dichiarazione di accettazione di tale rinuncia della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto pertanto che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali; rilevato chenella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.

Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M.

Dichiaral'estinzione del giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il24 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 32420/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 284 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. Carlo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente – avverso la sentenza n. 601/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 17/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che è stata ritualmente depositata dichiarazione di rinuncia ex articoli 306 e 390 c.p.c. a spese compensate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data 10 gennaio 2023 e che in pari data è stata depositata dichiarazione di accettazione di tale rinuncia della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto pertanto che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali; rilevato chenella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M. Dichiaral'estinzione del giudizio per rinuncia. Così deciso in Roma, il24 febb
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