CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si deduce, da parte di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, insussistente. Il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di tlieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, non solo il profilo ponderale e qualitativo della sostanza ma anche le complessive modalità del fatto con riguardo alla disponibilità in casa di un bilancino, di involucri per il confezionamento e di tre lame intrise di sostanza, ritenute in maniera non irragionevole convergenti verso un quadro di stabile dedizione allo spaccio. Tale da escludere coerentemente la lieve entità. La tesi difensiva si riduce ad una diversa lettura dei fatti, inammissibile. Il secondo motivo proposto è inammissibile siccome del tutto generico, in quanto privo di ogni illustrazione della rivendicata sussistenza del vizio motivazionale. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i