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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 4/1987

ECLI:IT:COST:1987:4
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.

Nella causa civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non espropriabili.

È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn. 65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7 giugno 1963).

La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre 1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12 dicembre 1967).

Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale, succeduto al soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti impugnati.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione. Nella causa civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non espropriabili. È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn. 65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7 giugno 1963). La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre 1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12 dicembre 1967). Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale, succeduto al soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti impugnati. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 19 gennaio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
Sentenza Corte costituzionale n. 4/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris