Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 4/1987
ECLI:IT:COST:1987:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte
costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva
questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per
violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.
Nella causa civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero
dell'agricoltura, è stato dalla parte attrice sostenuto che lo
scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, cui è subentrato l'E.T.S.A.F., è stato
operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del
reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in
conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza
avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi
o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il
risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non
espropriabili.
È consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la
data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma
primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e
fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione
obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn.
65, 67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare,
sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7
giugno 1963).
La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e
104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre
1949, cui è da aver riguardo ai fini espropriativi, è quella non
già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché è da ritenere
non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto
di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella
data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora
esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti
riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni
nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12
dicembre 1967).
Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori
lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Forestale, succeduto al soppresso [OSCURATO:PERSONA] tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti
impugnati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre
1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE