Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30575/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];181/RG. 173 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il delitto di peculato.

2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente, censura l'avvenuta applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla U, 6 eb. restituzione che costituisce un obbligo di legge a' " • •mma pen. e l'applicazione delle pene accessorie imposte dall'art. 317-bis cod. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];181/RG. 173 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per il delitto di peculato. 2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso in esame, invece, il ricorrente, censura l'avvenuta applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata alla U, 6 eb. restituzione che costituisce un obbligo di legge a' " • •mma pen. e l'applicazione delle pene accessorie imposte dall'art. 317-bis cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris