CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a COTIGNOLA il 06/08/1953 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità risarcitoria dell'imputato per la commissione del reato di truffa dichiarato estinto per prescrizione, è finalizzato ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla responsabilità dell'imputato per la condotta fraudolenta contestata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente in qualità di legale rappresentante della società IRAM s.r.I.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuto infine che il ricorrente debba essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che - tenuto conto dei parametri di legge e del contributo offerto dall'istante - liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. P. P.Q.Mu ~oneri Giudizia