CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38816/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita, in termini non consentiti, apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e, comunque, risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo la disomogeneità delle violazioni (omicidio, associazione dedita al narcotraffico nonché alle rapine e ai furti, estorsione, furti, detenzione illegale di armi clandestine) ma anche il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dodici anni) e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione (il movente dell'omicidio, commesso nel 2014, era legato a contrasti insorti molti anni dopo la militanza nelle associazioni, cessata nel 2002, con cui peraltro la persona uccisa non aveva alcun rapporto) , sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito senza opporre alcun elemento concreto e specifico non considerato . 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8