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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 16825/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, con l'aumento per la recidiva e la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Come risulta dalla lettura degli atti, [OSCURATO:PERSONA] fu tratta in arresto il 4 febbraio 2019, presentata in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen., e chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fini di cessione gr. 3,9 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed aver ceduto un quantitativo non determinato della medesima sostanza.

Le fu contestata la recidiva specifica e reiterata.

Giudicata nelle forme del giudizio abbreviato, il 26 marzo 2019 la Caldarone fu condannata dal Tribunale di Roma alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90.

Non le furono concesse circostanze attenuanti e fu operato l'aumento per recidiva.

La sentenza fu confermata dalla Corte di appello di Roma il 25 settembre 2019.

In data 8 ottobre 2020 la Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 settembre 2019 «limitatamente alla ritenuta recidiva» rilevando che la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente riguardo all'applicazione di tale circostanza aggravante soggettiva limitandosi a ricordare i precedenti specifici dell'imputata.

Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza del 20 gennaio 2021, ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l'applicazione della recidiva.

3. Per mezzo del proprio difensore, l'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando erronea applicazione della legge penale e sostenendo che, ancora una volta, la Corte territoriale avrebbe basato la decisione sull'applicazione della recidiva unicamente sui precedenti penali.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe considerato significativi di maggior pericolosità sociale procedimenti pendenti ancora non definiti con sentenza di condanna passata in giudicato così violando la presunzione di non colpevolezza e non avrebbe verificato - come sarebbe stato doveroso - la presenza di una relazione qualificata tra il fatto in esame e quelli oggetto delle precedenti condanne.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata il 19 aprile 2022 il difensore ha replicato insistendo nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

6. Come noto, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può giungere alle medesime conclusioni cui era giunta la sentenza annullata ed è solo tenuto a seguire un percorso argonnentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019.

Visconti, Rv. 276755).

Nel caso in esame, l'annullamento è stato disposto perché, nel ritenere concretamente applicabile la recidiva, i giudici di merito avevano valorizzato il mero dato descrittivo dell'esistenza di procedimenti penali per reati analoghi senza esaminare in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne e senza aver verificato se - ed in quale misura - la condotta criminosa pregressa potesse considerarsi indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.

Tale valutazione, infatti, è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per poter attribuire rilevo alla recidiva quale sintomo effettivo di maggior riprovevolezza della condotta e maggior pericolosità sociale del suo autore (tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464).

7. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto.

Ha sottolineato, infatti, che il 4 febbraio 2019, quando fu tratta in arresto per il reato oggetto del presente procedimento, la Caldarone era sottoposta a misura cautelare coercitiva non custodiale per un reato analogo e ha ritenuto che tale circostanza, unitamente alle tre precedenti condanne per violazione della legge in materia di stupefacenti (l'ultima delle quali relativa a un fatto commesso il 27 maggio 2018), fosse significativa di una ingravescente propensione a delinquere che neppure una misura cautelare era riuscita a contenere.

Si tratta di una motivazione non incongrua né contraddittoria, che non può essere censurata - come sostiene il ricorso - perché fa riferimento a procedimenti pendenti e, quindi, a fatti dei quali la Caldarone non è stata riconosciuta responsabile con sentenza definitiva.

Ciò che rileva ai fini della valutazione di pericolosità sociale, infatti, non è la commissione dei reati oggetto dei procedimenti pendenti, ma la circostanza obiettiva che il delitto per cui si procede fu commesso mentre era in corso l'esecuzione di una misura cautelare per reati analoghi.

Circostanza dalla quale la Corte territoriale desume, con argomentazione logica e non censurabile, una propensione a delinquere, non contenuta da provvedimenti cautelàri, che ha favorito la commissione del reato per cui si procede.

8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021, la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, con l'aumento per la recidiva e la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Come risulta dalla lettura degli atti, [OSCURATO:PERSONA] fu tratta in arresto il 4 febbraio 2019, presentata in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 cod. proc. pen., e chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fini di cessione gr. 3,9 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed aver ceduto un quantitativo non determinato della medesima sostanza. Le fu contestata la recidiva specifica e reiterata. Giudicata nelle forme del giudizio abbreviato, il 26 marzo 2019 la Caldarone fu condannata dal Tribunale di Roma alla pena di anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Non le furono concesse circostanze attenuanti e fu operato l'aumento per recidiva. La sentenza fu confermata dalla Corte di appello di Roma il 25 settembre 2019. In data 8 ottobre 2020 la Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 settembre 2019 «limitatamente alla ritenuta recidiva» rilevando che la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente riguardo all'applicazione di tale circostanza aggravante soggettiva limitandosi a ricordare i precedenti specifici dell'imputata. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza del 20 gennaio 2021, ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l'applicazione della recidiva. 3. Per mezzo del proprio difensore, l'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando erronea applicazione della legge penale e sostenendo che, ancora una volta, la Corte territoriale avrebbe basato la decisione sull'applicazione della recidiva unicamente sui precedenti penali. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe considerato significativi di maggior pericolosità sociale procedimenti pendenti ancora non definiti con sentenza di condanna passata in giudicato così violando la presunzione di non colpevolezza e non avrebbe verificato - come sarebbe stato doveroso - la presenza di una relazione qualificata tra il fatto in esame e quelli oggetto delle precedenti condanne. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il 19 aprile 2022 il difensore ha replicato insistendo nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 6. Come noto, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può giungere alle medesime conclusioni cui era giunta la sentenza annullata ed è solo tenuto a seguire un percorso argonnentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 05/12/2017, Liverani, Rv. 271696; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019. Visconti, Rv. 276755). Nel caso in esame, l'annullamento è stato disposto perché, nel ritenere concretamente applicabile la recidiva, i giudici di merito avevano valorizzato il mero dato descrittivo dell'esistenza di procedimenti penali per reati analoghi senza esaminare in concreto, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne e senza aver verificato se - ed in quale misura - la condotta criminosa pregressa potesse considerarsi indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Tale valutazione, infatti, è richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per poter attribuire rilevo alla recidiva quale sintomo effettivo di maggior riprovevolezza della condotta e maggior pericolosità sociale del suo autore (tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464). 7. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ha sottolineato, infatti, che il 4 febbraio 2019, quando fu tratta in arresto per il reato oggetto del presente procedimento, la Caldarone era sottoposta a misura cautelare coercitiva non custodiale per un reato analogo e ha ritenuto che tale circostanza, unitamente alle tre precedenti condanne per violazione della legge in materia di stupefacenti (l'ultima delle quali relativa a un fatto commesso il 27 maggio 2018), fosse significativa di una ingravescente propensione a delinquere che neppure una misura cautelare era riuscita a contenere. Si tratta di una motivazione non incongrua né contraddittoria, che non può essere censurata - come sostiene il ricorso - perché fa riferimento a procedimenti pendenti e, quindi, a fatti dei quali la Caldarone non è stata riconosciuta responsabile con sentenza definitiva. Ciò che rileva ai fini della valutazione di pericolosità sociale, infatti, non è la commissione dei reati oggetto dei procedimenti pendenti, ma la circostanza obiettiva che il delitto per cui si procede fu commesso mentre era in corso l'esecuzione di una misura cautelare per reati analoghi. Circostanza dalla quale la Corte territoriale desume, con argomentazione logica e non censurabile, una propensione a delinquere, non contenuta da provvedimenti cautelàri, che ha favorito la commissione del reato per cui si procede. 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inammissibile perché manifestamente infondato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere ns
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