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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, pronunciata il 19 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 178, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 42/2004 (capo B), 482 e 476, comma 1, cod. pen. (capo C), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo B perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo della fattispecie contravvenzionale dell'incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, con motivazione esente dai lamentati vizi logico- giuridici, a conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, ha evidenziato come alla mancata giustificazione della provenienza del quadro contraffatto dovesse aggiungersi il possesso di documentazione attestante falsamente l'autorizzazione dell'imputato al trasporto e alla partecipazione ad aste e mostre per opere di famosi artisti; considerato che le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondate in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), come avvenuto nella specie (v. pag. 6 sulla predisposizione di documentazione contraffatta e sui precedenti penali dell'imputato che giustificano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena come determinata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, pronunciata il 19 ottobre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 178, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 42/2004 (capo B), 482 e 476, comma 1, cod. pen. (capo C), ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo B perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo della fattispecie contravvenzionale dell'incauto acquisto, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, con motivazione esente dai lamentati vizi logico- giuridici, a conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, ha evidenziato come alla mancata giustificazione della provenienza del quadro contraffatto dovesse aggiungersi il possesso di documentazione attestante falsamente l'autorizzazione dell'imputato al trasporto e alla partecipazione ad aste e mostre per opere di famosi artisti; considerato che le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondate in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) e non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), come avvenuto nella specie (v. pag. 6 sulla predisposizione di documentazione contraffatta e sui precedenti penali dell'imputato che giustificano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena come determinata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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