CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1989
Cassazione n. 27192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1989; avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 14/11/2024; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; vista la memoria depositata dalla difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza n. 311 emessa in data 28/02/2023 dal Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con conferma nel resto, per il reato di tentata rapina aggravata dall'uso di arma, di cui agli artt. 56 e 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. comma 1 cod. proc. pen., artt.56, 628 cod. pen.; omessa, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di idoneità probatoria delle testimonianze dei testi Zitti, Camerano, Conti; vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; travisamento delle risultanze processuali con riferimento in particolare alla testimonianza dei testi Zitti, Camerano, Conti. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione circa la ritenuta incongruenza, contraddittorietà e lacunosità delle deposizioni dei testi predetti e la totale assenza di motivazione circa l'attendibilità dei testimoni da parte della Corte di Appello, oltre che del giudice di primo grado. In particolare, la difesa ha richiamato la deposizione della teste Camerano, riportandone dei passi testuali - come pure della sentenza oggetto di ricorso - laddove (su domanda della difesa) ha riferito la presenza di un tatuaggio sul dorso della mano dell'imputato, in realtà non rinvenuto e non riferito invero dai testi Conti e dalla teste p.o. Zitti, inferendone la carenza di un quadro probatorio adeguato ai fini della pronuncia di penale responsabilità in capo all'imputato; la Corte di Appello, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata a considerare e valorizzare l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato, reputando il dettaglio del tatuaggio non notato dalla p.o. Zitti e dall'altro teste (il marito Conti) "un elemento non decisivo e inidoneo a sottrarre credibilità al riconoscimento effettuato", precisando che, "nella concitazione del momento, il dettaglio possa essere sfuggito all'attenzione della Zitti e del marito, diversamente dalla teste Camerano", e che, comunque, anche ove fosse stato presente, "esistono tatuaggi non indelebili"; secondo la difesa, quest'ultima considerazione, riportata nella motivazione della Corte di Appello, sarebbe una "mera ipotesi" destituita di fondamento probatorio e logico. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. nonché manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali. Si deduce in particolare che, con l'atto di appello, era stata chiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di elementi positivi di giudizio, quali le condizioni di disagio socio economico dell'imputato e la condotta processuale collaborativa (consenso all'utilizzo delle s.i.t. rese nella fase delle indagini), lamentando che la Corte di Appello avrebbe rigettato la richiesta con motivazione illogica e contraddittoria con la quale gli elementi positivi sono stati svalutati a fronte di quelli negativi individuati nella "condotta di vita stabilmente dedita al crimine", nonché nella circostanza che l'imputato "non ha mai ammesso le proprie responsabilità né mostrato alcun segnale di pentimento", pur trattandosi di espressione di un diritto dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicare la riduzione di un terzo in considerazione del precedente rigetto ingiustificato e/o illegittimo della richiesta di abbreviato condizionato all'esperimento della ricognizione; ricorda sul punto il ricorrente che la richiesta era stata avanzata a fronte del diniego dell'addebito da parte dell'imputato e delle, asserite, discrepanze, in sede di indagini preliminari e poi in sede dibattimentale, nel riconoscimento dell'imputato (sulla presenza o meno del tatuaggio sulla mano); la richiesta veniva rigetta sia dal Tribunale di Macerata, ritenendolo non indispensabile - e celebrando quattro udienze con escussione di quattro testimoni ed acquisizione di due verbali di s.i.t. su accordo della parti - sia dalla Corte di Appello, alla quale veniva richiesta la riduzione di un terzo della pena; censura il ricorrente l'illogicità della motivazione della Corte di Appello - di cui riporta dei passi testuali - laddove, nel rigettare la richiesta, reputa l'adempimento istruttorio "superfluo alla luce del materiale probatorio esistente, avendo le due testimoni oculari Zitti e Camerana fornito descrizioni del tutto compatibili ... e individuando immediatamente l'autore nell'imputato"; lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, invece, del fatto che una delle due testi ha indicato la presenza di un tatuaggio sul dorso della mano dell'imputato, che invece non è stato rinvenuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti e risolti dalla Corte di appello e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento (e segnatamente le deposizioni testimoniali dei testi Zitti, persona offesa, Conti e Camerano) in contrasto con il diritto vivente. In tale senso va sottolineato che le doglianze relative alla violazione del dell'art. 192 cod. proc. pen, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159). La difesa, pur avendo formalmente - ma anche genericamente - denunciato il vizio della motivazione, ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01).). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.1. Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Nasir con valutazione conforme del giudice di appello in punto responsabilità. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Nasir del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva minacciata con l'uso di una pistola affinché consegnasse l'incasso giornaliero della pizzeria gestita con il marito, [OSCURATO:PERSONA], il cui intervento induceva alla fuga il rapinatore: la donna forniva una descrizione del rapinatore corrispondente a quella fornita dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto modo di vedere il rapinatore stesso uscire dalla pizzeria, nonché di vedere il medesimo soggetto qualche giorno prima per essere stata, insieme ad un'amica, vittima di molestie da parte di questi. Entrambe le testi eseguivano una ricognizione fotografica, riconoscendo il Nasir con certezza assoluta nel soggetto che aveva cercato di perpetrare la predetta rapina. Le osservazioni della difesa in merito alla reputata inattendibilità delle due testimoni, sono generiche, limitandosi a ripetere l'asserita incongruenza sulla presenza o meno di un tatuaggio sulla mano dell'imputato (peraltro riferito in termini di possibilità e non di dato certo dalla teste Camerano) e non si confrontano con il resto della motivazione, non consentendo di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione stessa nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dell'imputato per il fatto oggetto di imputazione. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte di merito, che, nel confermare la valutazione operata dal tribunale, ha motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti di tale attenuante. Non configura, del resto, il vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione considerare - come ha fatto la Corte di appello - i precedenti penali dell'imputato ovvero il sua. comportamento processuale (nella specie con riferimento al consenso all'acquisizione di atti a fronte, peraltro, di un già sufficiente quadro probatorio) idonei a determinare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche. 4. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla contestata legittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e alla conseguente richiesta di recupero dello sconto di pena per la scelta del rito. Sul punto, la Corte territoriale ha spiegato puntualmente che esistevano già tutti gli elementi necessari e sufficienti per individuare il responsabile e valutare l'attendibilità delle dichiaranti: l'adempimento istruttorio cui la difesa aveva subordinato la propria richiesta di accesso al rito abbreviato appariva, in effetti, superfluo alla luce del materiale probatorio esistente, atteso che le due testi oculari Zitti e Camerano hanno fornito descrizioni tra loro compatibili dell'autore della rapina e hanno individuato immediatamente quest'ultimo nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricognizione fotografica, confermando il riconoscimento in sede dibattimentale. Non è pertanto ravvisabile il presupposto della novità e indispensabilità della prova richiesta. Va ribadito che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" allorquando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175). Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, insussistente nel caso concreto, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente