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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24848/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;Ok [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui, la Corte di appello di Messina (quale Giudice del rinvio), ha rideterminato le pene a loro inflitte per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. e degli ulteriori reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui sono stati rispettivamente ritenuti responsabili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nella commisurazione della pena, ha fatto riferimento (oltre che all'inserimento del ricorrente nel sodalizio), in maniera congrua e conforme al diritto (e qui non sindacabile:(cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ai suoi precedenti penali, non ravvisandosi il denunciato errore di calcolo della pena, irrogata nella misura finale di tre anni di reclusione, a seguito della riduzione per il rito abbreviato delle pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione (anni tre e mesi quattro per il più grave reato di cui al capo 2, aumento di sei mesi per il reato di cui al capo 1 e di mesi otto per il reato di cui al capo 19), essendo un mero errore materiale che non ha inciso sul dispositivo l'erronea indicazione (nella motivazione) in quattro anni e otto mesi della somma delle pene appena sopra indicate; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che ha assunto la violazione del dictum della sentenza rescindente in ordine alla determinazione delle pena nonché l'illegittima e la erroneità del calcolo di essa - è manifestamente infondato e generico, in quanto dalla sentenza impugnata non si trae in alcun modo che sia stata fatta applicazione delle circostanze aggravanti già escluse e l'impugnazione è patentemente privo della necessaria specificità, il che non consente di cogliere in essa un'effettiva critica nei confronti del provvedimento reso dalla Corte distrettuale, cui era stata demandata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a fronte del disposto annullamento limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;Ok [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui, la Corte di appello di Messina (quale Giudice del rinvio), ha rideterminato le pene a loro inflitte per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino ovvero della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari ex art. 416 cod. pen. e degli ulteriori reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui sono stati rispettivamente ritenuti responsabili; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nella commisurazione della pena, ha fatto riferimento (oltre che all'inserimento del ricorrente nel sodalizio), in maniera congrua e conforme al diritto (e qui non sindacabile:(cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), ai suoi precedenti penali, non ravvisandosi il denunciato errore di calcolo della pena, irrogata nella misura finale di tre anni di reclusione, a seguito della riduzione per il rito abbreviato delle pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione (anni tre e mesi quattro per il più grave reato di cui al capo 2, aumento di sei mesi per il reato di cui al capo 1 e di mesi otto per il reato di cui al capo 19), essendo un mero errore materiale che non ha inciso sul dispositivo l'erronea indicazione (nella motivazione) in quattro anni e otto mesi della somma delle pene appena sopra indicate; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che ha assunto la violazione del dictum della sentenza rescindente in ordine alla determinazione delle pena nonché l'illegittima e la erroneità del calcolo di essa - è manifestamente infondato e generico, in quanto dalla sentenza impugnata non si trae in alcun modo che sia stata fatta applicazione delle circostanze aggravanti già escluse e l'impugnazione è patentemente privo della necessaria specificità, il che non consente di cogliere in essa un'effettiva critica nei confronti del provvedimento reso dalla Corte distrettuale, cui era stata demandata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a fronte del disposto annullamento limitatamente alla circostanza aggravante dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen
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