CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento con rinvio:lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Cosenza, adito nell’interesse di SpensieratoPiero in proprio e quale titolare della ditta individuale “albergo Blumenta G”,avverso il decreto di convalida del sequestro adottato dal Gip del medesimotribunale in data 13.11.2025, in ordine al reato ex artt. 81 c.p. 44 comma 1 lett.B) del DPR 380/01, per avere realizzato in area sottoposta a vincolopaesaggistico, sulla base di un permesso di costruire poi risultato illegittimo,lavori di ampliamento e sopraelevazione di un immobile preesistente, destinato astruttura ricettiva, rigettava la domanda.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurime ragioni di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge. Il tribunale nel ritenere che nonpotrebbe attribuirsi validità alla relazione tecnica del consulente del P.M.,confermando tuttavia il sequestro, avrebbe sacrificato i principi di presunzione diinnocenza e dell’onere della prova a carico dell’accusa oltre a violare l’art. 6 dellaCEDU. In presenza di valutazioni contrastanti avrebbe dovuto trovare spazio ilprincipio di cui al brocardo in dubio pro reo; vi sarebbe anche la violazionedell’art. 321 c.p.p. in assenza di gravi indizi di reato e del periculum in mora. Sirimanda inoltre, per sostenere la piena correttezza del procedimentoamministrativo seguito per la realizzazione delle opere contestate, allaconsulenza tecnica di parte che si richiama, e si sottolinea la inadeguatezza dellarelazione del consulente del P.M. come in tal senso rilevata dal tribunale. Siafferma altresì, l’applicabilità dell’art. 14 della legge regionale della Calabria n.25/2022, e si evidenzia la mancata distinzione tra norme applicabili per lestrutture ricettive e norme inerenti abitazioni private. Gli interventi sarebberoaltresì conformi al permesso di costruire rilasciato ed alle intervenuteautorizzazioni paesaggistiche. Il consulente del P.M. avrebbe applicato i limitiprevisti per immobili residenziali alla struttura ricettiva in questione, cosìincorrendo in un grave errore. Segue una ulteriore, articolata descrizione delleopere, accompagnata dalla tesi della loro regolarità. Anche i funzionari comunaliautori di sopralluoghi avrebbero attestato la regolarità dell’intervento. Il tribunaleavrebbe anche omesso di pronunziarsi sulla dedotta buona fede del ricorrente.Segue poi, nel medesimo motivo, la rappresentazione della assenza delpericulum in mora.4. E’ stata depositata memoria con indicazione, quale elementosopravvenuto, di una nota del Responsabile del settore tecnico del Comune diPavia in ordine alle modalità di computo delle superfici e della volumetria inerentil’intervento edilizio in questione, insistendosi per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Si premette che nella verifica dei presupposti perl'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod.proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astrattaconfigurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi delicti", deve tenereconto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali edell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, nonoccorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma soloelementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.(Conf. Sez. V, 15 luglio 2008 n. 37696, non massimata; v. Corte cost. ord. n.153 del 2007). (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Rv. 241632 - 01). Lungo talelinea di indirizzo, questa Corte ha precisato sia che il tribunale del riesame, insede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale,deve verificare non solo l’astratta configurabilità del reato, ma anche, in modopuntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementiprobatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offertidagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sullasussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3 -n. 58008 del 11/10/2018 Cc. (dep. 21/12/2018 ) Rv. 274693 – 01), sia haevidenziato come nella valutazione del "fumus commissi delicti", qualepresupposto del sequestro preventivo, il giudice non possa limitarsi alla sempliceverifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettatidall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concreterisultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispeciededotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti,indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibilel'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo perl'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3 -, n. 8152 del 12/12/2023 Cc. (dep. 26/02/2024 ) Rv. 285966 – 01), sia hastabilito, altresì, che in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il"fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non puòlimitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, maè tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto,quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condottadell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamenteassurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misurecautelari personali (Sez. 4 - n. 20341 del 03/04/2024 Cc. (dep. 23/05/2024 )Rv. 286366 – 01).3. Si tratta di principi del tutto trascurati, avendo il tribunale in sostanzaabdicato dalla doverosa analisi del fumus del reato, alla luce sia degli elementiproposti dal P.M. che di quelli dedotti dalla difesa. Tanto più che a fronte diquanto evincibile dagli atti da parte di questa Corte e nei limiti del sindacatoconsentitole, non manca la prospettazione della necessità di una analisi dellenorme in concreto applicabili, quale compito tipico dell’[OSCURATO:PERSONA],ancorchè in materia urbanistico – edilizia.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame altribunale di Cosenza. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cosenzacompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5., c.p.p.Così è deciso, il 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]