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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33591/2026

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i:[OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleSabrina Passafiueme, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il decreto di convalida del sequestroprobatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per carenzadi motivazione sotto il profilo delle esigenze probatorie, e disposto la restituzionedei beni in sequestro all’avente diritto.2.

Contro l’ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di ReggioCalabria propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione dilegge e vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, cherichiamava i verbali dei sequestri d’urgenza operati dalla polizia giudiziaria nonchéla delega d’indagine, redatta e trasmessa alla pg operante, unitamente al decretodi convalida, e al Tribunale del riesame unitamente all’intero fascicolo del PM,delega che disponeva procedersi agli accertamenti con le forme e garanzie di cuiall’art.360 cod. proc. pen. sulla carta di circolazione e sul veicolo in sequestro alfine di rilevarne gli indici di contraffazione.

Si deduce che le parti hanno avutocognizione di tali atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche aSezioni unite del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice.Nella specie, il PM ricorrente, pur denunciando in rubrica il vizio motivazionaledell’ordinanza impugnata, in realtà lamenta la motivazione apparente,completamente avulsa dalle emergenze processuali.Tanto premesso, vero è che, secondo l’insegnamento di codesta Corte, ildecreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualoraabbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazioneche, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita perl'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548- 01; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01).Si è detto, altresì, che il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatoriopuò essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formuleestremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli attiprocessuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatoriedel vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, Sentenzan. 29990 del 24/06/2014 Rv. 259949 – 01).Il provvedimento di convalida del sequestro non richiede, infine, la completaformulazione di un capo di imputazione in quanto, avuto riguardo alla fase in cuiinterviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reatoper cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, Sentenza n.27859 del 30/04/2019 Rv. 276727 – 01).Ciò posto, tuttavia, come correttamente evidenziato dal PM ricorrente, nelcaso in esame, il provvedimento di convalida, annullato dal Tribunale per asseritamancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie perseguite, non potevadirsi carente di motivazione, poiché consentiva la conoscenza degli estremi delreato per il quale si procede (artt. 648 bis, 477 e 483 c.p.) e del rapporto dipertinenzialità tra l'oggetto del sequestro (veicolo e carta di circolazione) e il fattoreato ipotizzato dal Pubblico Ministero, attraverso il richiamo per relationem delverbale di sequestro operato dalla P.G., in cui viene rappresentata la accertatamanomissione del numero di telaio dell’autovettura e la presumibile contraffazionedella carta di circolazione.

Di qui, la delega d’indagine per svolgere rilievi eaccertamenti, in ordine a quanto evidenziato nel verbale di sequestro; delegatrasmessa alla P.G. operante unitamente al decreto di convalida.Sussistono, dunque, tutte le "condizioni" richieste dalla giurisprudenza dilegittimità, a partire dalle S.U. n. 17 del 21.6.2000 "Primavera", per ritenerelegittima la motivazione per relationem contenuta nel decreto di convalida.Secondo la predetta decisione delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione "perrelationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza digiustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca ladimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenticon la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato otrascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almenoostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, dicontrollo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.In particolare, la delega d’indagine è divenuta ostensibile all’indagato pereffetto della proposizione dell'istanza di riesame e del conseguente deposito degliemerge chiaramente la finalità del sequestro, diversamente da quanto affermatonell’ordinanza impugnata con motivazione apodittica.Poiché il Tribunale ha ritenuto assorbente la denunciata carenza motivazionaledel decreto di convalida, pur essendo stato proposto riesame anche “per difettodel fumus commissi delicti oltre che delle esigenze probatorie” (censure nonesaminate in sede di riesame), si impone l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.3.

Va dunque annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così è deciso, 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i:[OSCURATO:PERSONA] nato a (GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleSabrina Passafiueme, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato il decreto di convalida del sequestroprobatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per carenzadi motivazione sotto il profilo delle esigenze probatorie, e disposto la restituzionedei beni in sequestro all’avente diritto.2. Contro l’ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di ReggioCalabria propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione dilegge e vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, cherichiamava i verbali dei sequestri d’urgenza operati dalla polizia giudiziaria nonchéla delega d’indagine, redatta e trasmessa alla pg operante, unitamente al decretodi convalida, e al Tribunale del riesame unitamente all’intero fascicolo del PM,delega che disponeva procedersi agli accertamenti con le forme e garanzie di cuiall’art.360 cod. proc. pen. sulla carta di circolazione e sul veicolo in sequestro alfine di rilevarne gli indici di contraffazione. Si deduce che le parti hanno avutocognizione di tali atti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche aSezioni unite del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice.Nella specie, il PM ricorrente, pur denunciando in rubrica il vizio motivazionaledell’ordinanza impugnata, in realtà lamenta la motivazione apparente,completamente avulsa dalle emergenze processuali.Tanto premesso, vero è che, secondo l’insegnamento di codesta Corte, ildecreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualoraabbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazioneche, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita perl'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548- 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01).Si è detto, altresì, che il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatoriopuò essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formuleestremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli attiprocessuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatoriedel vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, Sentenzan. 29990 del 24/06/2014 Rv. 259949 – 01).Il provvedimento di convalida del sequestro non richiede, infine, la completaformulazione di un capo di imputazione in quanto, avuto riguardo alla fase in cuiinterviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reatoper cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, Sentenza n.27859 del 30/04/2019 Rv. 276727 – 01).Ciò posto, tuttavia, come correttamente evidenziato dal PM ricorrente, nelcaso in esame, il provvedimento di convalida, annullato dal Tribunale per asseritamancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie perseguite, non potevadirsi carente di motivazione, poiché consentiva la conoscenza degli estremi delreato per il quale si procede (artt. 648 bis, 477 e 483 c.p.) e del rapporto dipertinenzialità tra l'oggetto del sequestro (veicolo e carta di circolazione) e il fattoreato ipotizzato dal Pubblico Ministero, attraverso il richiamo per relationem delverbale di sequestro operato dalla P.G., in cui viene rappresentata la accertatamanomissione del numero di telaio dell’autovettura e la presumibile contraffazionedella carta di circolazione. Di qui, la delega d’indagine per svolgere rilievi eaccertamenti, in ordine a quanto evidenziato nel verbale di sequestro; delegatrasmessa alla P.G. operante unitamente al decreto di convalida.Sussistono, dunque, tutte le "condizioni" richieste dalla giurisprudenza dilegittimità, a partire dalle S.U. n. 17 del 21.6.2000 "Primavera", per ritenerelegittima la motivazione per relationem contenuta nel decreto di convalida.Secondo la predetta decisione delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione "perrelationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto delprocedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza digiustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca ladimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenticon la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato otrascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almenoostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltàdi valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, dicontrollo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.In particolare, la delega d’indagine è divenuta ostensibile all’indagato pereffetto della proposizione dell'istanza di riesame e del conseguente deposito degliemerge chiaramente la finalità del sequestro, diversamente da quanto affermatonell’ordinanza impugnata con motivazione apodittica.Poiché il Tribunale ha ritenuto assorbente la denunciata carenza motivazionaledel decreto di convalida, pur essendo stato proposto riesame anche “per difettodel fumus commissi delicti oltre che delle esigenze probatorie” (censure nonesaminate in sede di riesame), si impone l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.3. Va dunque annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così è deciso, 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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