CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 18372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla adeguatezza della misura carceraria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 17/12/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la custodia in carcere in relazione ai reati di corruzione, induzione indebita, nonché di cui agli artt. 391-ter e 479 cod. pen. di cui ai capi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 15 e 16 della provvisoria imputazione. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 319 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1. L'assunto alla base della ritenuta gravità indiziaria in ordine alla rivelazione dell'esistenza di intercettazioni in corso da parte del ricorrente, è privo di fondamento, non essendo stata verificata la reale esistenza di tali intercettazioni, in mancanza della quale, la condotta ascritta al ricorrente si risolve in una mera millanteria o, comunque, in una condotta priva di offensività specifica. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 319, 476/479 e 615-ter cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 4, 5 e 6. Si contesta l'illegittima equiparazione tra la dazione di denaro - formalizzata in un contratto di prestito infruttifero con rilascio di assegno a garanzia - e il prezzo della corruzione, fondato su una mera supposizione psicologica dei soggetti intercettati, trasformando la "disponibilità" in "prestazione contrattualmente dedotta". Inoltre, è viziata la asserita progressione criminosa, confondendosi il piano della condotta futura ed eventuale (l'ipotetico favore sui pacchi), con quello della consumazione del reato, posto che il detenuto Marchio non ricevette alcun pacco il giorno successivo all'intercettazione. Cosicché, non si può ravvisare la corruzione propria sulla base di una "disponibilità a violare la legge" che non si è tradotta in un atto, in violazione del principio di offensività. Inoltre, il reato di falso (capo 5) e di uso indebito di telefono (capo 6) sono incongruamente considerati presupposto fattuale della corruzione, mancando la ordinanza di considerare l'ipotesi difensiva secondo la quale tali condotte siano irregolarità isolate, prive di quel dolo specifico richiesto dall'art. 319 cod. pen., svolgendo un ragionamento presuntivo di esistenza della corruzione fondato sulla mera esistenza dello scambio di denaro (prestito) e di un'irregolarità. 22.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 319-quater cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativamente al reato di cui al capo 7, in mancanza dei presupposti tipici dell'abuso di poteri o qualità inerenti alla funzione pubblica, mancando il rapporto di strumentalità dell'abuso rispetto all'induzione. Inoltre, la ordinanza incorre in una insanabile contraddizione quando riconosce che la minaccia di denuncia per guida senza patente sarebbe stata in realtà un "adempimento dovuto". Ancora, illogica è l'individuazione dell'indebito tornaconto del privato nell'avere "ottenuto la protezione del proprio interesse specifico a non essere denunciato", non conseguendo un vantaggio dalla P.A., subendo - invece - una pressione privata in un contesto di contenzioso civile (risarcimento danni da sinistro). Il Tribunale incorre in un palese travisamento delle risultanze istruttorie quando, nel radicare la vicenda penale sull'"abuso di divisa" da parte del ricorrente, omette di valutare la correlazione della attività con gli interessi civilistici di un congiunto. Infine, la qualificazione ex art. 319-quater cod. pen. risulta insostenibile anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quando si considera la liceità della pretesa risarcitoria e la natura di atto dovuto della denuncia, tali che deve esser esclusa la natura indebita della utilità pretesa. 2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 318 e 321 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 8, in assenza di prova rigorosa del perfezionamento di un accordo illecito e, soprattutto, in presenza di elementi che escludono la natura corruttiya dello scambio, essendo qualificato come patto corruttivo quella che, secondo le conversazioni intercettate, appare piuttosto come una generica ed episodica ricerca di liquidità (un prestito) da parte di un privato verso un altro. Inoltre, è stata travisata la realizzazione del patto illecito, non essendosi tenuto conto del disappunto del ricorrente e del suo lamentarsi della presunta inaffidabilità del Gaetano, che designano la mancata perfezione dell'accordo anche sotto il profilo della promessa. Il Tribunale ha omesso di valutare la natura della dazione quale prestito tra privati, basando l'intero impianto accusatorio su una "disponibilità futura" del tutto vaga, senza identificare quale sia la funzione specifica che il ricorrente avrebbe venduto. Infine, si censura l'affermata sussistenza del dolo generico solo sulla base della assenza di rapporti pregressi, potendo esistere dinamiche relazionali diverse o mediate. 32.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 9, 10, 11 e 12, fondata su un'indebita sovrapposizione tra la prova di una condotta materiale (il rinvenimento di pacchi o il pedinamento) e la prova di un patto corruttivo sinallagmatico. Si contesta il travisamento del fatto in ordine alla prova dell'accordo, desunta dalle conversazioni con il Crugliano, che è frutto di una lettura parziale delle intercettazioni che, invece, danno conto di uno stato di perenne incertezza del ricorrente, che esclude la realizzazione di un accordo illecito seriamente vincolante, configurando — al più — una disponibilità interlocutoria mai tradotta in un atto negoziale corruttivo. Inoltre, la corruzione è desunta dal fatto che i telefoni, attraverso un percorso che ha interessato terzi, sono stati geolocalizzati in carcere. Ma tale ricorrenza non prova l'esistenza di un patto corruttivo con il ricorrente, né che questi abbia agito dietro compenso per tale specifico fine. L'assenza di un effettivo scambio di denaro chiaramente collegato all'atto di ufficio rende la motivazione tautologica, facendo leva solo sulla natura "sospetta" del comportamento. 2.6. Con il sesto motivo, violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 14, sulla mera sequenza di eventi, senza la dimostrazione che la dazione fosse prezzo di un atto contrario ai doveri di ufficio specificamente individuato e sulla base dell'illogico valore indiziario dato dal legame relazionale tra le donne coinvolte e il detenuto Scuteri, senza superare le obiezioni difensive sulla natura lecita degli scambi tra i familiari del detenuto e l'agente. 2.7. Con il settimo motivo, violazione dell'art. 9 della legge n. 146/2006, degli artt. 31, 319-ter e 391-bis cod. pen., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, essendo erroneamente escluso dal Tribunale che la condotta dell'agente provocatore [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto i connotati della provocazione, attribuendogli la natura di mero stimolo di un'intenzione deliquenziale preesistente. Tuttavia, la trama argomentativa della ordinanza dà conto della costruzione da parte dell'agente sotto copertura di un falso presupposto di liceità per saggiare la permeabilità dell'indagato, cosicché il passaggio all'attività illecita è frutto di una insidia tesa dallo Stato al ricorrente, risultando, altresì, l'esercizio di una pressione psicologica attiva da parte dell'infiltrato nei confronti del ricorrente. Inoltre, la ordinanza non trae le dovute conseguenze dall'emergente ammissione del ricorrente di aver raggirato l'infiltrato in occasione della dazione dei trecento euro, che esclude la realizzazione di un pactum sceleris finalizzato all'atto contrario ai doveri di ufficio. 4Infine, deve essere censurata l'affermazione della ordinanza secondo la quale "l'attività dell'infiltrato non costituisce la causa essenziale dell'evento", esulando dalla posizione sostanzialmente passiva della polizia richiesta dalla Corte EDU, essendo il fatto storico oggetto dei capi 15 e 16 creazione esclusiva dell'organo inquirente, avendo omesso il Tribunale di rilevare che l'agente ha agito al di fuori di un'indagine su un reato già in atto. 2.8. Con l'ottavo motivo, violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e al rigetto della misura meno afflittiva. Il Tribunale, nel negare la misura degli arresti domiciliari, ha attribuito a questi "margini di movimento" inesistenti. Il giudizio di pericolosità sociale non ha tenuto conto della sospensione obbligatoria dal servizio emessa dal D.A.P., che ha rescisso il nesso funzionale tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'apparato penitenziario, facendo venir meno le condizioni necessarie per la reiterazione dell'illecito che, comunque, gli arresti domiciliari con braccialetto avrebbero neutralizzato. Non trova, invero, fondamento, la presunzione di pericolosità assoluta sulla quale si fonda la decisione che ignora la perdita dello status lavorativo unita al regime di isolamento domiciliare. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso come in epigrafe. 4. E' pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi l'invalidità della rinuncia al ricorso da parte del difensore, in conformità all'autorevole orientamento secondo il quale II difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01), più recentemente ribadito da Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663, secondo la quale è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la 5manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. 2. Il ricorso è inammissibile. Diffusa connotazione dei motivi di ricorso è il solo apparente riferimento alla violazione di norme penali, essendo piuttosto svolta, alla loro base, una rivalutazione del compendio indiziario - finalizzata a contrastare la qualificazione giuridica delle condotte - che non può trovare accesso in sede di legittimità. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto del legittimo rinvio della ordinanza impugnata a quella genetica (v. pg. 4), rispetto alla accertata esistenza delle intercettazioni in corso, richiamata dalla ordinanza genetica a pag. 21 (nota 14), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del p.p. n. 2037/2022 con RIT 127/2022 - come ribadito dalla stessa ordinanza impugnata (v. pg. 5) - essendo il ricorrente in servizio presso la sala colloqui dove le intercettazioni erano effettuate. 4. Il secondo motivo è genericamente proposto secondo una inaccessibile declinazione in fatto, rispetto alla ricostruzione - ineccepibilmente operata dal provvedimento impugnato - della realizzazione dell'accordo corruttivo, determinato dalla ricerca di un prestito da parte del ricorrente che trovava la disponibilità del detenuto Marchio, con la promessa del ricorrente di fargli fare telefonate all'esterno oltre il consentito operando sui registri - alla quale conseguiva l'accertata consegna della somma pattuita da parte di un parente del detenuto (v. pg. 7 della ordinanza), e l'ulteriore successivo accordo tra il ricorrente e il detenuto sulla ricezione di pacchi oltre il peso consentito, con il non illogico riscontro costituito dalla successiva ricezione - in tre occasioni - di pacchi da parte del detenuto in concomitanza del servizio prestato dal ricorrente in tale settore (v. pg.9, ibidem). Manifestamente infondata e genericamente volta a parcellizzare il dato indiziario, è la seconda parte del motivo, rispetto all'ineccepibile riscontro del patto corruttivo, costituito dall'accertata - e indiscussa - verificazione delle illecite telefonate all'esterno. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, rispetto all'accertato abuso da parte del ricorrente della propria qualità pubblicistica - emergente dalle intercettazioni considerate -al fine di ottenere il vantaggio consistente nell'immediata riparazione della vettura di sua moglie da parte dell'autore del sinistro e a sue spese (senza attendere la procedura assicurativa), sfruttando, quale mezzo di pressione, la minaccia di denuncia del responsabile del sinistro per guida senza patente. 6Manifestamente infondata è la censura volta a negare gli elementi costitutivi del reato con riferimento all'abuso della qualità pubblica, palesemente ricorrente nella specie in relazione alla sua esplicita e "vestita" spendita nei confronti dell'autore del sinistro, consistendo l'abuso della qualità nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353), e alla sua strumentale finalizzazione al vantaggio, correttamente individuato nella riparazione illico et immediate del danno, alla quale l'autore del sinistro non era in alcun modo obbligato; come pure, con riferimento alla induzione, parimenti correttamente individuata nella specie nella pressione esercitata dallo stesso ricorrente prospettando la denuncia del responsabile per guida senza patente, esulando dalla fattispecie la obbligatorietà o meno della denuncia, in quanto - in relazione alla ipotesi di cui all'art. 319 -quater cod. pen. - per la induzione non è necessaria una minaccia contra jus, in quanto essa si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione dì una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). Infine, manifestamente infondata è la censura volta a negare la sussistenza dell'elemento soggettivo considerando, oltre quanto detto sulla irrilevanza della natura di atto dovuto della denuncia, che in tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, il termine "indebitamente" qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico agente, che può essere anche lecita, ma la modalità della richiesta, che postula l'abuso della funzione e il conseguente condizionamento della volontà del privato, indotto ad eseguire una prestazione che, pur se dovuta, origina da titoli e da ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri o alle qualità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che la richiede, determinando, in favore degli stessi, un'utilità direttamente e immediatamente connessa (Sez. 6, n. 1618 del 05/11/2025, dep. 2026, Giaccio, Rv. 289217). 6.11 quarto motivo è genericamente proposto in fatto, rispetto alla incensurabile ricostruzione dell'intervenuto accordo corruttivo attraverso l'esame dei rapporti intrattenuti - su iniziativa del ricorrente al fine di reperire la somma di 1000 euro - con i pregiudicati Gaetano e Laratta, che si impegnavano a procuragli un assegno di tale importo (v. pg. 15 della ordinanza), assicurando il 7ricorrente un suo intervento, diretto o tramite altri, in caso di future carcerazioni del Gaetano. A tale accordo seguiva la consegna da parte del Gaetano al ricorrente di un assegno di 500 euro, accompagnata dal riferimento del Gaetano a una sua imminente detenzione e l'assicurazione, da parte del ricorrente, di prestare la sua opera nei suoi interessi. Si registrava, poi, l'ulteriore richiesta di un prestito di 2mila euro alla quale seguiva la consegna - accompagnata dalla stessa assicurazione - di un assegno di 1000 euro, che però risultava scoperto. Successivamente, il Gaetano assicurava il ricorrente di aver individuato un terzo soggetto in grado di erogare il prestito, occasionando un incontro con tale soggetto che, però, registrava l'allontanamento del ricorrente dal luogo dell'incontro (il banco di frutta gestito dal Gaetano), manifestando disappunto per la inaffidabilità del Gaetano. Generica e in fatto è la censura che si incentra sulla mancata conclusione dell'accordo, in costanza dello scambio, prima, della promessa della prestazione e controprestazione e, poi, della parziale esecuzione della controprestazione; come pure della rinnovazione di tale pattuizione corruttiva tramite l'ulteriore richiesta del prestito in denaro alle medesime condizioni, non rilevando, ai fini della integrazione della condotta, l'ultima evoluzione del rapporto tra il ricorrente e il pregiudicato riguardante la sola esecuzione dell'accordo ormai perfezionato. Costituisce, invero, jus receptum che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 - 01), cosicché, secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (Sez. 6, n. 35118 del 09/07/2007, Fezia, Rv. 237288 - 01). Manifestamente infondata, oltre che genericamente proposta, è la declassificazione dell'accordo in chiave meramente privatistica, rispetto all'impegno del ricorrente di asservire le proprie funzioni e compiti d'istituto nei confronti del detenuto al quale si è rivolto. E' stato già costantemente affermato che, in tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati (Sez. 6, n. 33881 del 19/06/2014, Lorito, Rv. 261406), e il principio vale, a maggior ragione, in tema di corruzione impropria, dove oggetto del mercimonio è l'esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale. 87.11 quinto motivo è genericamente proposto in fatto, segnatamente attraverso un'alternativa inammissibile lettura del compendio captativo, rispetto alla ineccepibile ritenuta conclusione del patto corruttivo sulla base del prog. 13815, dove il ricorrente, dopo aver precisato che si trattava di apparecchi dal costo di poche centinaia di euro, già presumibilmente acquistati e pronti per il recapito, rassicurava l'interlocutore che l'indomani avrebbe effettuato la consegna (v. pag. 17 della ordinanza). Quanto all'onerosità del patto corruttivo, la deduzione è decisamente generica, rispetto ai ripetuti riferimenti alle somme corrisposte e da corrispondere per i servigi promessi o prestati dal ricorrente per introdurre i telefoni. In relazione ai quali, risulta specifico riscontro attraverso le tre confezioni - dei telefoni acquistati dai congiunti dei detenuti - prese dal ricorrente e da lui abbandonate in strada (v. pag. 18, ibidem), essendo non illogicamente ricostruito il successivo ingresso in carcere dei telefoni da parte del ricorrente e la loro geolocalizzazione in un'area compatibile con quella del penitenziario di Crotone (v. pg. 20, ibidem). 8. Il sesto motivo è generico e in fatto, rispetto alla ineccepibile ricostruzione della condotta corruttiva sulla base della consegna del denaro e del telefono al ricorrente da parte della compagna del detenuto Scuteri e dell'ingresso in carcere del telefono, secondo un consueto modus operandi, da parte del ricorrente (v. pag. 21 e sg. della ordinanza) 9. Il settimo motivo è inammissibile. 9.1. Il motivo riguarda i capi 15 e 16 e, secondo la ordinanza impugnata (v. pag. 27 e sg.), l'azione dell'infiltrato non ha assunto i connotati di provocazione in quanto l'operazione è stata avviata a seguito di un'indagine già approfondita sull'indagato, dalla quale erano emersi inequivocabili indizi di reità per reati contro la pubblica amministrazione, circostanza che esclude trattarsi di un c.d. integrity test. Pur essendo l'undercover a contattare inizialmente l'indagato, è quest'ultimo che, sin dall'inizio, ha mantenuto in modo attivo e persistente il contatto con l'infiltrato, arrivando a sollecitare in tre diverse occasioni nuovi incontri, con atteggiamento insistente e propositivo. 9.2. Rispetto alla articolata ampia motivazione a riguardo - che esamina dettagliatamente, nel senso prospettato, le circostanze dei rapporti intrattenuto tra l'infiltrato e il ricorrente - la censura è genericamente proposta in fatto, ponendosi la valutazione del Tribunale nell'alveo di legittimità secondo il quale, in tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall'agente infiltrato che abbia determinato l'indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l'azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l'attività dell'infiltrato si presenti solo come occasione 9di estrinsecazione del reato (Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, Giannone, Rv. 278730 - 01) 10. L'ottavo motivo è genericamente proposto, rispetto alla articolata motivazione posta a base della sussistenza delle esigenze cautelar' e della adeguatezza della massima misura custodiale (v. pag. 29 e sg.), che, giustificando la sicura prognosi cautelare sulla base dei molteplici e gravi concorrenti indici esaminati, ha correttamente considerato l'inincidenza della sospensione cautelare — di natura interinale - in considerazione della elevatissima pericolosità criminale del ricorrente, che si è mostrato in rapporto illecito, nutrendo cointeressenze, con ambienti criminali qualificati, che la minore misura degli arresti domiciliari non è idonea a salvaguardare. 11. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 12. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 21/04/2026. Il Consigliere estensore 10