CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 24/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 28/05/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza impugnata ed i fatti di cui alla sentenza n. 1062 emessa dal Tribunale di Brescia in data 13/03/2014 è reiterativo di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione ed al contempo manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali e privo di illogicità manifeste, hanno dato conto delle ragioni per cui non è stata ravvisata alcuna prova di unicità del disegno criminoso tra i due reati in questione, valorizzando in particolare la natura estemporanea del reato già giudicato (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di appello). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità e coerente con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]