CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 02269/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la precedente sentenza del 10 maggio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'inosservanza di legge censurando la sentenza della Corte salernitana nella parte in cui i Giudici del merito avevano omesso la disamina della memoria difensiva depositata nel corso dell'udienza del giorno 10 maggio 2023; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto si basa su un assunto errato; in vero l'omesso esame di una memoria difensiva costituisce un vizio della sentenza solo allorché da esso derivi l'adozione di provvedimento motivato illogicamente, circostanza questa che non è dedotta nel caso in esame; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità non avendo il ricorrente indicato alcun dato positivo che i Giudici del merito avrebbero dovuto interpretare favorevolmente in ordine alla sua innocenza si è limitato a criticare la motivazione della sentenza impugnata in maniera del tutto generica; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, in ordine alla dosimetria della pena inflitta dando rilievo al considerevole numero di false fatture emesse dal prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il nsigliere