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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11086/2023

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la seguente SENTENZA SUI ricorso proposto dat rlinhCrEne OF11,4 6-In7+2-1/9 (irtul C4 61S1 2icrIE Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.Rt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 dicembre 2019, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA](ogero Carmelo, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria gli aveva negato la possibilità di comprare gli stessi generi alimentari presenti nel c.d. modello 72 acquistabili da parte dei detenuti comuni e avverso l'imposizione di limitate fasce orarie per la cottura dei cibi previsti solo per i detenuti in regime penitenziario differenziato sopra richiamato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35 bis, 41 bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e vizio dì motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che non vi erano i presupposti per il reclamo giurisdizionale, stante l'assenza, nel caso di specie, dell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizione dell'Ordinamento penitenziario e del regolamento di attuazione (posto che i relativi provvedimenti non avevano violato alcuna disposizione di legge) ovvero di un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto (posto che, secondo il ricorrente, non si ravvisa nel nostro ordinamento l'esistenza di un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato a cuocere cibi, avendo l'Amministrazione carceraria la potestà di regolamentare tale attività). [OSCURATO:PERSONA]

1. li ricorso è fondato in parte.

1.1. Giova in diritto evidenziare che la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver evidenziato che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, fosse privo di ragionevole giustificazione; in quanto incongruo e inutile, alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva.

Il giudice delle leggi, inoltre, ha evidenziato che non era imprescindibile accertare o meno l'esistenza di un diritto fondamentale dei detenuti a cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse ristretto secondo le modalità di cui all'art. 41-bis Ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, pertanto, il citato intervento della Corte costituzionale è circoscritto al divieto assoluto di cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale), lasciando integra la potestà regolamentare dell'Amministrazione carceraria in materia, per la predisposizione di regole specifiche per l'esercizio di tale diritto, che tengano conto delle primarie esigenze di disciplina della vita all'interno dell'Istituto.

Il sindacato del Magistrato di sorveglianza è ammissibile di conseguenza nei limiti in cui il giudice ritenga che tale disciplina regolamentare determini una compressione del diritto soggettivo del detenuto di tale gravità da essere equiparata di fatto alla sua negazione, altrimenti diventa un'inammissibile sovrapposizione ai poteri demandati dalla legge all'Amministrazione penitenziaria per la disciplina delle modalità di esercizio di tali diritti.

Ciò comporta che il provvedimento del magistrato deve chiarire l'incidenza del provvedimento dell'Amministrazione su tale diritto e, solo se viene reputata sussistente la lesione o la grave compressione del diritto del detenuto, può essere svolta la valutazione giudiziale che può culminare nell'eventuale censura del suo contenuto specifico.

Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato non emerge con chiarezza la valutazione del Tribunale sulla avvenuta lesione di un diritto soggettivo dei detenuto; infatti, a pag. 5 del provvedimento impugnato il Tribunale si è limitato a argomentare che «non si ravvisano effettive ragioni di sicurezza per non consentire di cucinare in fasce orarie più estese tali da non precludere l'accesso ad altre attività (come la fruizione delle ore d'aria o dei colloqui con i familiari)», limitandosi il Tribunale a rilevare in modo generico un «contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.» dei soggetti detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., non ritenendo fondato il diverso trattamento su ragionevoli giustificazioni di tutela di preminenti interessi di carattere pubblico. 1.2.

Per gli stessi motivi sopra esposti, invece, va rigettata la censura sul provvedimento impugnato volta ad escludere qualunque forma di sindacato del magistrato di sorveglianza in tale materia.Ai sensi degli artt. 35 -bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza, in caso di inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva, in violazione dei diritti soggettivi a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione (fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo); i provvedimenti del magistrato, in ogni caso, non devono sconfinare sul piano del merito, che è rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Dunque, i presupposti essenziali per l'attivazione del reclamo de quo sono costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» e la compressione ritenuta dal giudicante di particolare gravità o la negazione in concreto di tale diritto.

1.3. Parimenti va rigettato, perché infondato, il motivo di ricorso inerente la parte del provvedimento impugnato con la quale è stata offerta la possibilità ai detenuti in regime differenziato di acquistare gli stessi generi alimentari presenti nel mod. 72 relativo ai detenuti comuni.

Il ricorso dell'Amministrazione censura la decisione del Tribunale di sorveglianza limitandosi ad affermare che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi.

In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). p Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi.

Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato in conformità con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 33917 del 15/07/2021 Rv. 281794), che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr.

Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che debba essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione del divieto di cucinare cibi in determinate fasce orarie con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza, che dovrà quindi verificare se il provvedimento dell'amministrazione costituisca una lesione o una grave compressione dei diritti soggettivi del detenuto; solo nel caso in cui ritenga effettiva e grave la lesione di un diritto soggettivo potrà prendere in considerazione gli interessi pubblici rappresentati nel provvedimento dell'Amministrazione per sindacare la ragionevolezza della disciplina posta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di cucinare cibi in determinate fasce orarie con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA SUI ricorso proposto dat rlinhCrEne OF11,4 6-In7+2-1/9 (irtul C4 61S1 2icrIE Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se.Rt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 dicembre 2019, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA](ogero Carmelo, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria gli aveva negato la possibilità di comprare gli stessi generi alimentari presenti nel c.d. modello 72 acquistabili da parte dei detenuti comuni e avverso l'imposizione di limitate fasce orarie per la cottura dei cibi previsti solo per i detenuti in regime penitenziario differenziato sopra richiamato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 35 bis, 41 bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e vizio dì motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che non vi erano i presupposti per il reclamo giurisdizionale, stante l'assenza, nel caso di specie, dell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizione dell'Ordinamento penitenziario e del regolamento di attuazione (posto che i relativi provvedimenti non avevano violato alcuna disposizione di legge) ovvero di un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto (posto che, secondo il ricorrente, non si ravvisa nel nostro ordinamento l'esistenza di un diritto fondamentale del detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato a cuocere cibi, avendo l'Amministrazione carceraria la potestà di regolamentare tale attività). [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è fondato in parte. 1.1. Giova in diritto evidenziare che la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver evidenziato che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, fosse privo di ragionevole giustificazione; in quanto incongruo e inutile, alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Il giudice delle leggi, inoltre, ha evidenziato che non era imprescindibile accertare o meno l'esistenza di un diritto fondamentale dei detenuti a cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse ristretto secondo le modalità di cui all'art. 41-bis Ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, pertanto, il citato intervento della Corte costituzionale è circoscritto al divieto assoluto di cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale), lasciando integra la potestà regolamentare dell'Amministrazione carceraria in materia, per la predisposizione di regole specifiche per l'esercizio di tale diritto, che tengano conto delle primarie esigenze di disciplina della vita all'interno dell'Istituto. Il sindacato del Magistrato di sorveglianza è ammissibile di conseguenza nei limiti in cui il giudice ritenga che tale disciplina regolamentare determini una compressione del diritto soggettivo del detenuto di tale gravità da essere equiparata di fatto alla sua negazione, altrimenti diventa un'inammissibile sovrapposizione ai poteri demandati dalla legge all'Amministrazione penitenziaria per la disciplina delle modalità di esercizio di tali diritti. Ciò comporta che il provvedimento del magistrato deve chiarire l'incidenza del provvedimento dell'Amministrazione su tale diritto e, solo se viene reputata sussistente la lesione o la grave compressione del diritto del detenuto, può essere svolta la valutazione giudiziale che può culminare nell'eventuale censura del suo contenuto specifico. Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato non emerge con chiarezza la valutazione del Tribunale sulla avvenuta lesione di un diritto soggettivo dei detenuto; infatti, a pag. 5 del provvedimento impugnato il Tribunale si è limitato a argomentare che «non si ravvisano effettive ragioni di sicurezza per non consentire di cucinare in fasce orarie più estese tali da non precludere l'accesso ad altre attività (come la fruizione delle ore d'aria o dei colloqui con i familiari)», limitandosi il Tribunale a rilevare in modo generico un «contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.» dei soggetti detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., non ritenendo fondato il diverso trattamento su ragionevoli giustificazioni di tutela di preminenti interessi di carattere pubblico. 1.2. Per gli stessi motivi sopra esposti, invece, va rigettata la censura sul provvedimento impugnato volta ad escludere qualunque forma di sindacato del magistrato di sorveglianza in tale materia.Ai sensi degli artt. 35 -bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza, in caso di inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti». Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva, in violazione dei diritti soggettivi a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione (fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo); i provvedimenti del magistrato, in ogni caso, non devono sconfinare sul piano del merito, che è rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. Dunque, i presupposti essenziali per l'attivazione del reclamo de quo sono costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» e la compressione ritenuta dal giudicante di particolare gravità o la negazione in concreto di tale diritto. 1.3. Parimenti va rigettato, perché infondato, il motivo di ricorso inerente la parte del provvedimento impugnato con la quale è stata offerta la possibilità ai detenuti in regime differenziato di acquistare gli stessi generi alimentari presenti nel mod. 72 relativo ai detenuti comuni. Il ricorso dell'Amministrazione censura la decisione del Tribunale di sorveglianza limitandosi ad affermare che l'individuazione di un differente e più circoscritto catalogo di generi alimentari si giustifica con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). p Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato in conformità con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 33917 del 15/07/2021 Rv. 281794), che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che debba essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente alla prescrizione del divieto di cucinare cibi in determinate fasce orarie con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza, che dovrà quindi verificare se il provvedimento dell'amministrazione costituisca una lesione o una grave compressione dei diritti soggettivi del detenuto; solo nel caso in cui ritenga effettiva e grave la lesione di un diritto soggettivo potrà prendere in considerazione gli interessi pubblici rappresentati nel provvedimento dell'Amministrazione per sindacare la ragionevolezza della disciplina posta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di cucinare cibi in determinate fasce orarie con rinvio p
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