Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24938/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

hapronunciato la seguente SENTENZA Suiricorsi proposti da: ABBRUZZESEMANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUGLIESEDAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l ’ annullamento con rinvio della la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la s entenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza con cui il T ribunale di Cosenza aveva dichiarato : -[OSCURATO:PERSONA] bruzzese colpevole dei reat i di il legale detenzione di più armi comunida sparo e di omessa diligente custodia ; - Davide P ugliese colpevole del reato di omessa denuncia all'autorità competente del trasferimento delle armi legalmente detenute da un'a bitazione all'altra,all’interno del medesimo comune . 2.Ricorrono per Cassazione en trambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensoridi fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.La difesa ricorrente per conto di Ab bruzzese ha sviluppato due motivi .

3.1. C on il primo deduce mancanza di motivazione in merito al mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Lamentache la Corte distrettuale non si sia pronunciat a sulla richiesta di applicazionedel beneficio , pur ritualmente formulata nell'atto di appello . 3.2.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancatoriconoscimento di validità del contratto di cessione delle armi ex art . 38 TULPS.

Sostiene il ricorrente che il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata per affermare la responsabilità dell'imputato si fonda su mere congetturee non risponde alle doglianze formulate nell'atto di appello .

Alfine di escludere la fondatezza della tesi difensiva sulla retrodatazione del possessodelle armi sono stati valorizzati elementi inconferenti , come l’epoca del controllo, Vigilia di Natale , ed il mancato riferimento alla scrittura privata nell’immediatezza.

E’stato, invece, trascurato il dato pacifico che il controllo dei carabinieri era finalizzatonon al controllo delle armi ma alla verifica dell'esplosione dei colpi dalla finestrae che non è affatto anomala la scelta del soggetto indicato come cedente nellascrittura pri vata di ritornar e in Germania in prossimità del Natale , Paese dove possiedeun ristorante , . 4.[OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato un unico motivo con cui deduce violazione degliarticoli 178 , comma 1 lett . c ) e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica all’imputatoe al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello Evidenziaa sostegno che , come attestato dagli atti di causa allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza , il decreto di citazione per la trattazione del gravame non è stato notificato né all'imputato , presso il suo domicilio pur tempestivamente dichiarato con atto ritualmente depositato , né al difensore , altrettantotempestivamente nominato in sostituzione di quello revocato in epoca precedenteall'emissione del decreto .

Secondo i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata , tanto l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudiziodi appello all'imputato appellante , quanto l'omessa notifica al difensore nominatoin sostituzione di quello revocato in epoca precedente alla sua emissione costituisconocause di nullità assoluta , che si ripercuotono per derivazione su tutti gliatti processuali successivi fino alla sentenza che ha definito il giudizio .

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità . 1.1.Il primo motivo , relativo all ’applicazione della causa di non punibilità della particolaretenuità del fatto , è generico .

E’condivisibile l ’ orientamento giurisprudenziale secondo c u i è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. come novellato dall'art.1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richiedala concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. eche non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudicedi primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto (Sez. 2, n. 35493del 03/07/2019, Boemi, Rv. 276435).

Il motivo di appello aspecifico o generico resta viziato da inammissibilità originariaanche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia inconcreto tale sanzione .

Ne segue che i l difetto di motivazione della sentenza di appelloin ordine a tale censura , pur propost a in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per c assazione ( Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 10709 del 25/11/2014 , dep.2015, Botta, Rv. 262700 – 01 ) .

Risultadagliatti processuali ed in particolare dalla disamina dell' atto di appello cheAbbruzzese si è limit ato a formulare una generica richiesta di assoluzione per latenuità del fatto contestato senza alcun riferimento alla condotta specificamente postain essere dall'imputato.

LaCorte distrettuale avrebbe dovuto , pertanto , dichiarare inammissibile il motivo sicché il ricorrente non può nel presente giudizio dolersi del l ’ omessa risposta.

1.2. Il secondo motivo , relativo al percorso motivazionale seguito per pervenireall ’affermazione di p e nale responsabilità , anziché den un ziare carenz e della tenuta logica delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, sollecitauna diversa lettura delle prove e nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quellinon illogici de Giudici del merito .

LaCorte di appello , con valutazioni conformi a quelle del Tribunale , ha escluso lafondatezzadella ricostruzione alternativa dell ’ imputato met t e ndo in luce , da una parte,il ritardo con cui aveva p rima ricordato e poi prodotto la sc ri ttura pr i va ta nonostantesi trattasse di un atto che, secondo la sua stessa versione , era stato stipulatoqualche ora prima dell ’ arrivo dei Cara bi nieri e , dall ’ altro , le modalità di rinvenimentodlele armi , del tutto inco mp atibile con un trasferimento avvenuto pocheore prima del controllo , nonché la scelta di formalizzare l ’ accor d o proprio i gironodel controllo per insolita esigenza della parte obbliga ta al trasferimento di compiereun viaggio pr oprio il girono dell ’ antivigilia di Natale .

2. Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2.1.Risulta da gli atti di causa, consultabili dal Collegio in ragione della natura processualedella questione dedotta , che l ’ imputato , al fine di proporre appello avverso la sentenza del G.u.p. del T ribunale di Cosenza , aveva nominato suo difensoredi fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con atto dapprima depositato pressola cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza appellata in data 22 settembre2022 e successivamente allegato all ’ atto di appello .

Risultaaltresì ch e nel citato atto di no mina l ’ imputato ha c ontestualmente revocatoil precedente difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado edha eletto domicilio presso la sua residenza , in tal modo sostituendo il domicilio precedenteindicato nello studio del difensore di fiducia revocato Ciononostante,il decreto di citazione per il gi udizio di appello è stato notificat o aldifensore di fiducia revocato e all ’ imputato presso il domicilio originariamente elettoma successivamente modificato .

2.2. Inrelazione alle modifiche intervenute e ritualmente e tempestivamente comunicateil decreto di citazione doveva essere notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] qualeunico difensore di fiducia e all'imputato presso il nuovo domicilio eletto .

Tanto lanotificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato quanto l ’ omessa notificazionedelmedesimo atto al difensore di fiducia costituiscono nullità rilevabili in sede di legittimità idonee , per derivazione , a determinare la nullità della sentenzaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

È pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che l ' omessa notificazionedel decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputatodetermina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando chela notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essereprivato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel terminestabilito per la comparizione ( Sez. 3 , a n. 26266 del 18/01/2018 , Zeoli , Rv.273199 – 01 ; Sez.

U , n. 24630 del 26/03/2015 , Maritan, Rv. 263598 – 01 ; Sez.1, n. 20449 del 28/03/2014 , Zambon , Rv. 259614 – 01 ; Sez. 4 , n. 7968 del 06/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 258615 - 01 ) .

Quantoalla notifica all ’ imputato in lu o go diverso , essa determina una nullità diordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previstidall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi,in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art.179 cod. proc. pen. ( da ultimo Sez. 5 , n. 27546 del 03/04/2023 , Bra ncolini, Rv.284810 - 01 ) Comeprospettato dal ricorrente , nel pres en te procedimento si è senz ’ altro verificata tale ultima ipotesi eccezionale : non solo la notificazione è avvenuta pressoil domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato- l'abitazione di residenza ma per di più nuovo difensor e di fiducia dell'imputatonon è stato nella possibilità di eccepi re la nullità davanti ai giudici di appelloperché, a sua volta , non infor mato della data dell ’ udienza per l ’ omessa notificadel decreto di citazione anche nei suoi confronti.

2.3. Per le suesposte ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaroche provvederà ad emettere il decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen.,ritualmente e tempestivamente notificandolo all’imputato ed al suo difensore, per p oi procedere al giudizio di appello.

P.Q.M Annullala sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA Suiricorsi proposti da: ABBRUZZESEMANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUGLIESEDAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l ’ annullamento con rinvio della la sentenza impugnata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la s entenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza con cui il T ribunale di Cosenza aveva dichiarato : -[OSCURATO:PERSONA] bruzzese colpevole dei reat i di il legale detenzione di più armi comunida sparo e di omessa diligente custodia ; - Davide P ugliese colpevole del reato di omessa denuncia all'autorità competente del trasferimento delle armi legalmente detenute da un'a bitazione all'altra,all’interno del medesimo comune . 2.Ricorrono per Cassazione en trambi gli imputati per il tramite dei rispettivi difensoridi fiducia avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.La difesa ricorrente per conto di Ab bruzzese ha sviluppato due motivi . 3.1. C on il primo deduce mancanza di motivazione in merito al mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. Lamentache la Corte distrettuale non si sia pronunciat a sulla richiesta di applicazionedel beneficio , pur ritualmente formulata nell'atto di appello . 3.2.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancatoriconoscimento di validità del contratto di cessione delle armi ex art . 38 TULPS. Sostiene il ricorrente che il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata per affermare la responsabilità dell'imputato si fonda su mere congetturee non risponde alle doglianze formulate nell'atto di appello . Alfine di escludere la fondatezza della tesi difensiva sulla retrodatazione del possessodelle armi sono stati valorizzati elementi inconferenti , come l’epoca del controllo, Vigilia di Natale , ed il mancato riferimento alla scrittura privata nell’immediatezza. E’stato, invece, trascurato il dato pacifico che il controllo dei carabinieri era finalizzatonon al controllo delle armi ma alla verifica dell'esplosione dei colpi dalla finestrae che non è affatto anomala la scelta del soggetto indicato come cedente nellascrittura pri vata di ritornar e in Germania in prossimità del Natale , Paese dove possiedeun ristorante , . 4.[OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato un unico motivo con cui deduce violazione degliarticoli 178 , comma 1 lett . c ) e 179 cod. proc. pen. per l'omessa notifica all’imputatoe al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello Evidenziaa sostegno che , come attestato dagli atti di causa allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza , il decreto di citazione per la trattazione del gravame non è stato notificato né all'imputato , presso il suo domicilio pur tempestivamente dichiarato con atto ritualmente depositato , né al difensore , altrettantotempestivamente nominato in sostituzione di quello revocato in epoca precedenteall'emissione del decreto . Secondo i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata , tanto l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudiziodi appello all'imputato appellante , quanto l'omessa notifica al difensore nominatoin sostituzione di quello revocato in epoca precedente alla sua emissione costituisconocause di nullità assoluta , che si ripercuotono per derivazione su tutti gliatti processuali successivi fino alla sentenza che ha definito il giudizio . CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità . 1.1.Il primo motivo , relativo all ’applicazione della causa di non punibilità della particolaretenuità del fatto , è generico . E’condivisibile l ’ orientamento giurisprudenziale secondo c u i è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. come novellato dall'art.1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richiedala concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. eche non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudicedi primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto (Sez. 2, n. 35493del 03/07/2019, Boemi, Rv. 276435). Il motivo di appello aspecifico o generico resta viziato da inammissibilità originariaanche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia inconcreto tale sanzione . Ne segue che i l difetto di motivazione della sentenza di appelloin ordine a tale censura , pur propost a in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per c assazione ( Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 10709 del 25/11/2014 , dep.2015, Botta, Rv. 262700 – 01 ) . Risultadagliatti processuali ed in particolare dalla disamina dell' atto di appello cheAbbruzzese si è limit ato a formulare una generica richiesta di assoluzione per latenuità del fatto contestato senza alcun riferimento alla condotta specificamente postain essere dall'imputato. LaCorte distrettuale avrebbe dovuto , pertanto , dichiarare inammissibile il motivo sicché il ricorrente non può nel presente giudizio dolersi del l ’ omessa risposta. 1.2. Il secondo motivo , relativo al percorso motivazionale seguito per pervenireall ’affermazione di p e nale responsabilità , anziché den un ziare carenz e della tenuta logica delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, sollecitauna diversa lettura delle prove e nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quellinon illogici de Giudici del merito . LaCorte di appello , con valutazioni conformi a quelle del Tribunale , ha escluso lafondatezzadella ricostruzione alternativa dell ’ imputato met t e ndo in luce , da una parte,il ritardo con cui aveva p rima ricordato e poi prodotto la sc ri ttura pr i va ta nonostantesi trattasse di un atto che, secondo la sua stessa versione , era stato stipulatoqualche ora prima dell ’ arrivo dei Cara bi nieri e , dall ’ altro , le modalità di rinvenimentodlele armi , del tutto inco mp atibile con un trasferimento avvenuto pocheore prima del controllo , nonché la scelta di formalizzare l ’ accor d o proprio i gironodel controllo per insolita esigenza della parte obbliga ta al trasferimento di compiereun viaggio pr oprio il girono dell ’ antivigilia di Natale . 2. Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2.1.Risulta da gli atti di causa, consultabili dal Collegio in ragione della natura processualedella questione dedotta , che l ’ imputato , al fine di proporre appello avverso la sentenza del G.u.p. del T ribunale di Cosenza , aveva nominato suo difensoredi fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con atto dapprima depositato pressola cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza appellata in data 22 settembre2022 e successivamente allegato all ’ atto di appello . Risultaaltresì ch e nel citato atto di no mina l ’ imputato ha c ontestualmente revocatoil precedente difensore che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado edha eletto domicilio presso la sua residenza , in tal modo sostituendo il domicilio precedenteindicato nello studio del difensore di fiducia revocato Ciononostante,il decreto di citazione per il gi udizio di appello è stato notificat o aldifensore di fiducia revocato e all ’ imputato presso il domicilio originariamente elettoma successivamente modificato . 2.2. Inrelazione alle modifiche intervenute e ritualmente e tempestivamente comunicateil decreto di citazione doveva essere notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] qualeunico difensore di fiducia e all'imputato presso il nuovo domicilio eletto . Tanto lanotificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato quanto l ’ omessa notificazionedelmedesimo atto al difensore di fiducia costituiscono nullità rilevabili in sede di legittimità idonee , per derivazione , a determinare la nullità della sentenzaemessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. È pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che l ' omessa notificazionedel decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputatodetermina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando chela notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essereprivato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel terminestabilito per la comparizione ( Sez. 3 , a n. 26266 del 18/01/2018 , Zeoli , Rv.273199 – 01 ; Sez. U , n. 24630 del 26/03/2015 , Maritan, Rv. 263598 – 01 ; Sez.1, n. 20449 del 28/03/2014 , Zambon , Rv. 259614 – 01 ; Sez. 4 , n. 7968 del 06/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 258615 - 01 ) . Quantoalla notifica all ’ imputato in lu o go diverso , essa determina una nullità diordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previstidall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi,in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art.179 cod. proc. pen. ( da ultimo Sez. 5 , n. 27546 del 03/04/2023 , Bra ncolini, Rv.284810 - 01 ) Comeprospettato dal ricorrente , nel pres en te procedimento si è senz ’ altro verificata tale ultima ipotesi eccezionale : non solo la notificazione è avvenuta pressoil domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato- l'abitazione di residenza ma per di più nuovo difensor e di fiducia dell'imputatonon è stato nella possibilità di eccepi re la nullità davanti ai giudici di appelloperché, a sua volta , non infor mato della data dell ’ udienza per l ’ omessa notificadel decreto di citazione anche nei suoi confronti. 2.3. Per le suesposte ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaroche provvederà ad emettere il decreto di cui all'art. 601 cod. proc. pen.,ritualmente e tempestivamente notificandolo all’imputato ed al suo difensore, per p oi procedere al giudizio di appello. P.Q.M Annullala sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
Sentenza Cassazione n. 24938/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris