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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07286/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 D.L. 4 del 2019 in relazione all'omessa o falsa comunicazione di informazioni relative al reddito personale, non avendo indicato alcun reddito da lavoro autonomo, pur essendo titolare di una partita IVA, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'insussistenza del dolo e la inoffensività del fatto ai sensi dell'art 49 cod. pen.; con il secondo motivo di ricorso, deduce mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo di ricorso, omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 1 n.4, cod. pen.; con il quarto motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; con l'ultimo motivo di ricorso, violazione dell'art. 175 cod. pen.

Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la ricorrente, in data 07/02/2020, aveva presentato l'INPS istanza di reddito di cittadinanza allegando documenti personali e relativi al proprio nucleo familiare e dichiarando un reddito complessivo pari a zero, sebbene nel 2019 avesse presentato una dichiarazione dei redditi dichiarando un reddito pari a euro 1247 e nel 2018 aveva compravenduto 23 autovetture con un guadagno di euro

7.979. Pertanto, l'imputata ha percepito l'assegno per il periodo che va dal marzo 2020 al febbraio 2021 per l'importo complessivo di euro

15.360. Tuttavia, gli agenti della Guardia di finanza hanno verificato, mediante la consultazione della banca dati dell'ACI- PRA, che la ricorrente negli anni precedenti (dal 2017) in quanto titolare di una partita iva ed operante nel settore del commercio delle autovetture usate aveva venduto ed acquistato diversi autoveicoli.

Acquisti che risultano effettuati anche nel 2020.

La ricorrente si era rivolta nel gennaio 2020 ad un caf, e aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica senza inserire i dati relativi alla partita IVA, di cui era ancora titolare.

In ordine all'elemento del dolo, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui aveva rappresentato al operatore del caf la titolarità di una partita IVA allegando tutta la documentazione fiscale in suo possesso, non ritenendo credibile che un'imprenditrice residente in Italia e operante nel settore della compravendita delle auto da circa 10 anni non potesse comprendere la necessità di dichiarare la sussistenza di una partita iva agli operatori del caf, , considerato anche che la donna \k ha dichiarato di non aver alcun reddito da lavoro autonomo e di non aver percepito alcun reddito nel 2018 sebbene rispetto a tale annualità risulta che abbia compravenduto ben 23 autovetture con un guadagno netto di euro 7979.

Il giudice altresì ha ritenuto che il fatto non sia di minima gravità e quindi di non concedere l'attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 62 1 n.4, cod. pen. in ragione degli importi indebitamente percepiti sine titulo pari ad euro

15.000. Parimenti non si configura la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., nonostante incensuratezza della ricorrente, in ragione degli importi indebitamente percepiti.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di qualunque resipiscenza da parte della ricorrente sintomatica di una capacità criminale non minimale ostativet alla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 D.L. 4 del 2019 in relazione all'omessa o falsa comunicazione di informazioni relative al reddito personale, non avendo indicato alcun reddito da lavoro autonomo, pur essendo titolare di una partita IVA, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'insussistenza del dolo e la inoffensività del fatto ai sensi dell'art 49 cod. pen.; con il secondo motivo di ricorso, deduce mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; con il terzo motivo di ricorso, omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 1 n.4, cod. pen.; con il quarto motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; con l'ultimo motivo di ricorso, violazione dell'art. 175 cod. pen. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la ricorrente, in data 07/02/2020, aveva presentato l'INPS istanza di reddito di cittadinanza allegando documenti personali e relativi al proprio nucleo familiare e dichiarando un reddito complessivo pari a zero, sebbene nel 2019 avesse presentato una dichiarazione dei redditi dichiarando un reddito pari a euro 1247 e nel 2018 aveva compravenduto 23 autovetture con un guadagno di euro 7.979. Pertanto, l'imputata ha percepito l'assegno per il periodo che va dal marzo 2020 al febbraio 2021 per l'importo complessivo di euro 15.360. Tuttavia, gli agenti della Guardia di finanza hanno verificato, mediante la consultazione della banca dati dell'ACI- PRA, che la ricorrente negli anni precedenti (dal 2017) in quanto titolare di una partita iva ed operante nel settore del commercio delle autovetture usate aveva venduto ed acquistato diversi autoveicoli. Acquisti che risultano effettuati anche nel 2020. La ricorrente si era rivolta nel gennaio 2020 ad un caf, e aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica senza inserire i dati relativi alla partita IVA, di cui era ancora titolare. In ordine all'elemento del dolo, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui aveva rappresentato al operatore del caf la titolarità di una partita IVA allegando tutta la documentazione fiscale in suo possesso, non ritenendo credibile che un'imprenditrice residente in Italia e operante nel settore della compravendita delle auto da circa 10 anni non potesse comprendere la necessità di dichiarare la sussistenza di una partita iva agli operatori del caf, , considerato anche che la donna \k ha dichiarato di non aver alcun reddito da lavoro autonomo e di non aver percepito alcun reddito nel 2018 sebbene rispetto a tale annualità risulta che abbia compravenduto ben 23 autovetture con un guadagno netto di euro 7979. Il giudice altresì ha ritenuto che il fatto non sia di minima gravità e quindi di non concedere l'attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 62 1 n.4, cod. pen. in ragione degli importi indebitamente percepiti sine titulo pari ad euro 15.000. Parimenti non si configura la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., nonostante incensuratezza della ricorrente, in ragione degli importi indebitamente percepiti. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di qualunque resipiscenza da parte della ricorrente sintomatica di una capacità criminale non minimale ostativet alla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Sentenza Cassazione n. 07286/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris