CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25931/2020 Numero sezionale 11269/2021 Numero di raccolta generale 9343/2022 avverso la sentenza n. 31/2020 della Corte di appello di Data pubblicazione 22/03/2022Genova depositata il 31 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale della Spezia, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011, annullando di conseguenza l’avviso di addebito opposto; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, sebbene non potesse dubitarsi in linea generale dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo largamente inferiore a euro 5.000,00 (e segnatamente, pari a euro 403,00) rappresentasse un indizio della natura occasionale dell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; Considerato che:F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25931/2020 Numero sezionale 11269/2021 Numero di raccolta generale 9343/2022 1. con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsaData pubblicazione 22/03/2022 applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, e dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] – in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28117, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25931/2020 Numero sezionale 11269/2021 Numero di raccolta generale 9343/2022 un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diData pubblicazione 22/03/2022 riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; 4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi – come invece assunto dall’Istituto ricorrente – che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25931/2020 Numero sezionale 11269/2021 Numero di raccolta generale 9343/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l’una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l’altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale” ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata; 5. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 6. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – di cui era onerato l'I.N.P.S. – di abitualità dell'attività, ha accertato che l’attività svolta dalla professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, di gran lunga inferiore al limite (euro 403,00); 7. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell’attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito – di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 25931/2020 Numero sezionale 11269/2021 Numero di raccolta generale 9343/2022 infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori Data pubblicazione 22/03/2022 argomentazioni sviluppate in diritto; 8. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o